Data pubblicazione: 02 aprile 2007
Delibera 28 marzo 2007
Delibera/Provvedimento 74/07
Integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 168/04 ai fini della verifica dei dati di qualità commerciale e di sicurezza dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas naturale
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 28 marzo 2007
Visti:
- la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01;
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2004, n. 70/04;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 168/04);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07;
- il documento per la consultazione 24 ottobre 2006 intitolato "Verifica dei dati di qualità commerciale e di sicurezza (Modifiche ai Testi integrati della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas e dell'energia elettrica)", atto n° 29/06, (di seguito: documento per la consultazione).
Considerato che:
- l'articolo 76, comma 2 del Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas (di seguito: Testo integrato) approvato con deliberazione n. 168/04, prevedeva per il periodo dall'1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2006 l'effettuazione in via sperimentale dei controlli dei dati di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas (di seguito: servizi gas);
- i controlli sperimentali di cui al precedente alinea sono stati effettuati con la metodologia definita dalla Parte IV del Testo integrato (di seguito: metodologia di controllo dei dati), senza che l'esercente fosse tenuto al pagamento di penalità conseguenti agli esiti di tali controlli;
- la fase sperimentale:
- è stata finalizzata a testare mediante verifiche dirette presso gli esercenti la validità della nuova metodologia di controllo dei dati e ad individuare eventuali modifiche da introdurre prima dell'avvio dei controlli con applicazione delle penalità, previsto a partire dall'1 gennaio 2007;
- ha dimostrato l'efficacia della nuova disciplina di verifica basata sul controllo statistico a campione dei dati di qualità comunicati dagli esercenti;
- ha consentito di individuare importanti elementi per l'affinamento della metodologia di controllo dei dati relativamente ad aspetti specifici della stessa;
- l'Autorità, sulla base degli elementi acquisiti nella fase sperimentale di cui sopra, ha formulato delle proposte per il miglioramento della metodologia di controllo dei dati attraverso il documento per la consultazione con la finalità di rendere del tutto trasparenti le modalità di controllo che verranno adottate, garantendo in tal modo la possibilità per gli esercenti di adempiere in maniera compiuta alle disposizioni in materia di qualità dei servizi gas;
- le proposte contenute nel documento per la consultazione prevedevano tra l'altro:
- un'individuazione più puntuale dell'oggetto del controllo al fine di minimizzare per gli esercenti la tempistica di predisposizione dell'elenco dei dati da sottoporre a verifica (di seguito: elenco);
- un ampliamento del concetto di validità attraverso l'introduzione del riscontro del codice di identificazione dell'evento o della prestazione con quello indicato nell'elenco e l'individuazione di alcuni campi dell'elenco ritenuti indispensabili;
- una procedura per l'effettuazione del controllo dei dati di qualità dei servizi gas al fine di fornire indicazioni di maggior dettaglio a tutte le parti coinvolte;
- una revisione delle penalità per non validità e per non conformità, previste dalle disposizioni vigenti, non sufficientemente incisive soprattutto nei casi di controlli su impianti o province di piccole dimensioni;
- le osservazioni al documento per la consultazione inviate dagli esercenti e dalle relative associazioni hanno evidenziato in merito:
- alla comunicazione della data di effettuazione del controllo di cui all'articolo 62, comma 62.4, del Testo integrato, la necessità di un innalzamento del tempo di preavviso al fine di consentire l'approntamento dell'elenco nei tempi richiesti;
- alla validazione dei dati, l'inopportunità dell'equiparazione della mancata compilazione di alcune colonne dell'elenco di cui all'articolo 62, comma 62.6, del Testo integrato a motivo di non validità e la necessità di introdurre la possibilità per l'esercente di dimostrare l'univocità dell'evento/prestazione sia in caso di mancanza sui documenti operativi di riscontro del codice univoco che in caso di non coincidenza con quello riportato nell'elenco fornito;
- ai criteri di conformità dei dati validi e in particolare alla verifica di documentabilità delle cause di mancato rispetto degli standard definiti dall'Autorità, l'inopportunità dell'introduzione dell'evidenza oggettiva cartacea costituita da un documento operativo firmato dal cliente o dal soggetto terzo che attesti il motivo che ha impedito il rispetto del livello specifico o generale;
- alle penalità per non validità e per non conformità, l'inopportunità dell'innalzamento delle penali dato che ciò risulterebbe eccessivamente oneroso per gli impianti e le province di grandi dimensioni.
Ritenuto che:
- sia necessario confermare che la mancata produzione dell'elenco di cui all'articolo 62, comma 62.6, del Testo integrato costituisca un impedimento per la prosecuzione del controllo;
- sia necessario ribadire che l'Autorità ritiene valide le evidenze oggettive fornite in sede di controllo anche solo in formato elettronico;
- siano da accogliere le richieste dei distributori e delle loro associazioni:
- di aumentare i tempi a disposizione per la predisposizione dell'elenco di cui all'articolo 62, comma 62.6, del Testo integrato prevedendo che la comunicazione della data di effettuazione del controllo contenga anche l'indicazione delle prestazioni commerciali e/o degli eventi di sicurezza da sottoporre a controllo;
- in merito alla validazione dei dati, di non valutare la mancata compilazione di alcune colonne dell'elenco di cui all'articolo 62, comma 62.6, del Testo integrato come non validità e di prevedere la possibilità per l'esercente di dimostrare l'univocità dell'evento/prestazione sia in caso di mancanza sui documenti operativi di riscontro del codice univoco che in caso di non coincidenza con quello riportato nell'elenco fornito;
- in merito alla conformità e in particolare alla verifica di documentabilità delle cause di mancato rispetto degli standard fissati dall'Autorità, di non prevedere, nel caso di mancato rispetto per causa del cliente finale o di terzi, l'obbligatorietà del documento operativo firmato dal cliente o dal soggetto terzo che attesti il motivo che ha impedito il rispetto del livello specifico o generale;
- non sia da accogliere la richiesta dei distributori e delle loro associazioni in merito all'innalzamento del tempo di preavviso per l'effettuazione del controllo di cui all'articolo 62, comma 62.4, del Testo integrato stante la più puntuale individuazione dell'oggetto del controllo;
- sia opportuno dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità affinché definisca, previa informativa all'Autorità, la procedura per lo svolgimento dei controlli sui dati di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas e pubblichi la stessa sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) comunicandola alle principali associazioni di categoria dei distributori e venditori di gas, al fine di garantirne la conoscenza e l'ordinato svolgimento
DELIBERA
- di approvare le seguenti modifiche e integrazioni dell'Allegato A della deliberazione dell'Autorità, n. 168/04:
- all'articolo 36, comma 2, lettera j), le parole "la stima dei tempi previsti" sono sostituite dalle parole "la stima, ove disponibile, dei tempi previsti";
- all'articolo 56, comma 2, è aggiunta la seguente lettera:
"j) l'ammontare dell'eventuale indennizzo corrisposto."; - all'articolo 62, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente lettera:
"a) per i distributori, gli eventi di sicurezza e/o le prestazioni di qualità commerciale del servizio di distribuzione;"
- all'articolo 62, comma 4:
- la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) gli eventi di sicurezza del servizio di distribuzione e/o le prestazioni di qualità commerciale dei servizi gas oggetto del controllo;"; - la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) per quali impianti di distribuzione e/o per quali province viene effettuato il controllo dei dati di qualità.";
- la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- all'articolo 62, comma 6:
- le parole "In sede di controllo, l'esercente fornisce, anche su supporto elettronico" sono sostituite con le parole "In sede di controllo l'esercente fornisce su supporto elettronico:";
- la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) relativamente agli eventi di sicurezza del servizio di distribuzione oggetto del controllo:"; - la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) relativamente alle prestazioni di qualità commerciale dei servizi gas oggetto del controllo:"; - le parole "Dalla porzione di elenco, dall'elenco o dall'unione degli elenchi scelti, che costituiscono la popolazione degli eventi di sicurezza o la popolazione delle prestazioni di qualità commerciale, viene estratto, con campionamento casuale semplice, un campione di eventi di sicurezza o di prestazioni di qualità commerciale da sottoporre al controllo dei dati di qualità." sono sostituite con le parole "Dagli elenchi di cui sopra, ciascuno dei quali costituisce la popolazione dei relativi eventi di sicurezza e/o delle relative prestazioni di qualità commerciale, viene estratto, con campionamento casuale semplice, un campione di eventi di sicurezza e/o di prestazioni di qualità commerciale da sottoporre al controllo dei dati di qualità.";
- all'articolo 62, dopo il comma 6, vengono aggiunti i seguenti commi:
"62.7 L'esercente che non fornisce gli elenchi di cui al precedente comma entro un tempo massimo fissato in 4 (quattro) ore dall'avvio delle attività ispettive, entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di completamento del controllo comunica all'Autorità le motivazioni, supportate da idonea documentazione, della mancata consegna di tali elenchi.";
62.8 I numeri degli eventi di sicurezza del servizio di distribuzione e/o delle prestazioni di qualità commerciale dei servizi gas riportati negli elenchi di cui al comma 62.6 devono essere coerenti con i relativi dati comunicati dall'esercente all'Autorità. Nel caso in cui si riscontrassero eventuali discrepanze l'esercente dovrà fornire ai controllori la motivazione documentata delle difformità in assenza della quale il valore complessivo della popolazione utilizzato per il calcolo delle penalità di cui all'Articolo 71 sarà il più elevato tra quello comunicato dall'esercente all'Autorità e quello fornito in sede di controllo."; - all'articolo 62, sono eliminate:
- dalla tabella R le colonne denominate "Tempo effettivo rilevato come da Articolo 48 (cifra intera)" e "Data pagamento indennizzo (gg/mm/aa)";
- dalla tabella S le colonne denominate "Data ricevimento richiesta prestazione (gg/mm/aa)", "Luogo" e "Data pagamento indennizzo (gg/mm/aa)";
- all'articolo 63, comma 1, le parole della tabella T "Copia del modulo attestante l'esecuzione della prestazione" sono sostituite con le parole "Copia della documentazione (anche informatica) attestante l'esecuzione della prestazione";
- all'articolo 63, dopo il comma 1, è aggiunto il comma:
"63.2 Nel caso in cui gli elementi per la validazione di cui al precedente comma non riportino il codice univoco dell'evento di sicurezza o della prestazione di qualità commerciale oppure nel caso in cui tale codice non coincida con quello riportato negli elenchi forniti dall'esercente, i relativi eventi o le relative prestazioni vengono classificati non validi. Nel caso in cui tale codice non coincida con quello riportato negli elenchi forniti dall'esercente è fatta salva la facoltà per l'esercente di chiarire in sede di controllo quali siano le regole per la composizione del codice univoco riportato negli elenchi e di fornire eventuali tabelle per la decodifica dei codici, ferma restando la necessità di individuazione univoca dell'evento di sicurezza o della prestazione di qualità commerciale."; - all'articolo 64, comma 2, lettera a), le parole "ed esattezza del tempo di effettuazione della prestazione nel caso di chiamata telefonica per pronto intervento" sono sostituite con le parole "ed esattezza del tempo di effettuazione della prestazione nel caso di chiamata telefonica per pronto intervento per la quale sia stato rispettato il tempo massimo di 60 minuti;";
- all'articolo 64, comma 3, lettera a):
- al punto (i), le parole "limitatamente ai preventivi predisposti senza appuntamento personalizzato per il sopralluogo;" sono sostituite con le parole "limitatamente ai preventivi predisposti senza appuntamento personalizzato per il sopralluogo per i quali sia stato rispettato il relativo livello specifico;";
- il punto (iv) è sostituito dal punto:
"(iv) nel caso di prestazioni diverse dalla richiesta di preventivo per le quali l'esercente non abbia rispettato il relativo livello specifico per le cause indicate dall'Articolo 52, comma 52.1, lettere a) e b), alla verifica in sequenza dei criteri di corrispondenza e documentabilità delle cause;"; - il punto (v) è sostituito dal punto:
"(v) nel caso di prestazioni diverse dalla richiesta di preventivo per le quali l'esercente non abbia rispettato il relativo livello specifico per le cause indicate dall'Articolo 52, comma 52.1, lettera c), alla verifica in sequenza dei criteri di corrispondenza e correttezza dell'indennizzo automatico;";
- all'articolo 64, comma 3, lettera b), le parole "limitatamente alle prestazioni effettuate senza appuntamento personalizzato." sono sostituite con le parole "limitatamente alle prestazioni effettuate senza appuntamento personalizzato per le quali sia stato rispettato il relativo livello generale." ;
- all'articolo 66, comma 2, le parole "solo dei dati indicati dall'Articolo 36, comma 36.2 dalla lettera a) alla lettera i)" sono sostituite con le parole "solo dei dati indicati dall'Articolo 36, comma 36.2, dalla lettera a) alla lettera j)";
- all'articolo 69, comma 1:
- le parole "alle chiamate telefoniche per pronto intervento di cui all'Articolo 9" sono sostituite con le parole "alle chiamate telefoniche per pronto intervento di cui all'Articolo 9 per le quali sia stato rispettato il tempo massimo di 60 minuti e alle prestazioni di qualità commerciale";
- le parole "o definiti dall'esercente di cui all'Articolo 60." sono sostituite con le parole "o definiti dall'esercente di cui all'Articolo 60 per le quali sia stato rispettato il relativo livello specifico o generale.";
- all'articolo 69, comma 4, le parole "definito dall'esercente di cui all'Articolo 60 o del relativo livello generale" sono sostituite con le parole "definito dall'esercente di cui all'Articolo 60 o un superamento del tempo massimo previsto dal relativo livello generale di cui all'Articolo 51";
- all'articolo 69, comma 5, le parole "chiamata per pronto intervento evidenzi un mancato rispetto del livello generale di cui all'Articolo 23, comma 23.1," sono sostituite con le parole "chiamata per pronto intervento evidenzi il superamento del tempo massimo di 60 minuti,";
- di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità affinché definisca, previa informativa all'Autorità, la procedura per lo svolgimento dei controlli sui dati di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas e pubblichi la stessa sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) comunicandola alle principali associazioni di categoria dei distributori e venditori di gas, al fine di garantirne la conoscenza e l'ordinato svolgimento;
- di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
- di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo dell'Allegato A della deliberazione n. 168/04 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.