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Scheda tecnica

Regime di incentivazione del responsabile del bilanciamento gas

24 July 2015

Con il documento di consultazione 378/2015/R/gas l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra i propri orientamenti relativi alla definizione di un sistema di incentivi destinati al Responsabile del Bilanciamento del gas (RdB) e finalizzati ad una gestione efficiente del bilanciamento.

Nello specifico,  tale  documento si inserisce  nel più ampio processo di consultazione avviato con il documento 187/2015/R/gas in cui l'Autorità ha già  espresso i propri orientamenti per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione sul bilanciamento gas, affrontando specificamente le possibili modalità di applicazione dell'articolo 11 del Regolamento stesso in materia di incentivi destinati al Responsabile del Bilanciamento.

Il sistema di incentivazione (che comprende anche penalità, ossia  incentivi di valore negativo) che il Regolatore intende introdurre si basa su una serie di "misurazioni" dell'azione e delle performance del Responsabile del Bilanciamento; benché si tratti di una possibilità - e non di un obbligo - vi è un largo consenso  anche fra gli operatori sull'idea che l'incentivazione funga da necessario complemento al principio di neutralità del Responsabile del Bilanciamento, permettendo di  definire a priori i criteri in base ai quali si valuta l'efficienza del suo operato[1]. A tal fine nel documento si analizzano possibili soluzioni per misurare le performance e si identificano i valori di riferimento rispetto ai quali valutare la performance del Responsabile del Bilanciamento.

Un primo incentivo (affrontato al secondo capitolo) ha come obiettivo il miglioramento della qualità delle informazioni messe a disposizione da SNAM agli utenti, in considerazione del fatto che tale attività consente agli utenti di conoscere la propria posizione e quella della rete e, di conseguenza, di adottare tempestivamente le decisioni di intervento sul mercato. In particolare l'Autorità valuta che le informazioni di maggiore importanza per gli utenti riguardino le previsioni effettuate nel giorno gas[2] prima del termine delle nomine in quanto possono essere utili agli utenti ai fini della programmazione dei flussi e il primo aggiornamento della previsione nel giorno gas[3] che consente di verificarne l'andamento con anticipo sufficiente per poter aggiustare le posizioni assunte il giorno precedente.

In una prima fase di attuazione inoltre, l'Autorità ritiene preferibile adottare una soluzione semplificata che consiste nell'incentivare il Responsabile del Bilanciamento limitatamente alle previsione dei prelievi dell'intera rete, rimandando ad una fase successiva un eventuale incentivo sulle previsione  relative ai singoli utenti. L'incentivo proposto conferisce un premio nel caso in cui il Responsabile del Bilanciamento fornisca agli utenti previsioni dei prelievi della rete per il giorno successivo con un errore inferiore al 5%; simmetricamente, verrà prevista una penalizzazione nel di errore superiore  al 5%. Inoltre l'Autorità prevede di corrispondere un premio aggiuntivo nel caso che l'errore medio di previsione sia inferiore al 4% così come la penale sarà ulteriore incrementata nel caso che l'errore medio raggiunga il 6%.

Per quanto riguarda gli sviluppi futuri, l'Autorità  ipotizza un'incentivazione sulle previsioni a 2 giorni (già oggetto di pubblicazione da parte di SNAM) o previsioni di più lungo termine (3-4 giorni). Una previsione più accurata potrebbe infatti aiutare ad attivare per tempo gli strumenti di flessibilità e quindi a migliorare la liquidità del mercato del giorno prima; sul punto una valutazione più approfondita potrà essere fatta in funzione delle risposte pervenute alla consultazione e ai primi risultati dei meccanismi proposti.

Oltre all'accuratezza dei dati, anche la puntualità della loro pubblicazione costituisce un indice della qualità dell'informazione resa; sul punto, l'orientamento del Regolatore è di non implementare immediatamente tali previsioni per evitare il rischio di definire penalità ingiustificate (troppo alte o troppo basse) rimandando l'applicazione di questo incentivo a valle di un periodo di monitoraggio in cui valutare l'entità dei ritardi (nell'ambito del nuovo quadro di obblighi informativi) e il loro effettivo impatto sulle scelte di bilanciamento degli utenti.

Il terzo capitolo affronta il tema della promozione dei comportamenti efficienti del Responsabile del Bilanciamento nell'acquisto e nella vendita di gas nel mercato: sul punto l'Autorità delinea un incentivo finalizzato ad assicurare che il ruolo del Responsabile del Bilanciamento nel bilanciare la rete sia effettivamente residuale, secondo quanto previsto dal Regolamento, minimizzando l'impatto sui prezzi di sbilanciamento.  Per stimolare, dunque,  il Responsabile del Bilanciamento a ottimizzare le decisioni in merito al momento giusto di intervenire e ai volumi da acquistare  che orientino l'andamento del mercato in linea con le esigenze di bilanciamento giornaliero, l'incentivo previsto individua, quale misura dell'efficienza, lo scostamento fra il prezzo di sbilanciamento (al netto dello small adjustment) e il prezzo medio di mercato. Per effetto di questo incentivo il Responsabile del Bilanciamento tenderà ad agire con anticipo e per piccole quantità in modo da assicurarsi che eventuali acquisti e vendite siano in linea coi prezzi (ancora liquidi) di mercato e a fornire tutte le informazioni agli utenti per minimizzare gli interventi.

Inoltre in via di prima applicazione del sistema di incentivi, l'Autorità ritiene di privilegiare una sistema semplice in cui è oggetto di misurazione la sola performance "economica" del Responsabile del Bilanciamento indipendentemente da possibili distorsioni derivanti dalla variazione del line pack, anche se, di fatto, queste ultime compensano una parte dello sbilanciamento. L'opportunità di prevedere un incentivo anche in relazione alla gestione di questo aspetto potrà essere meglio valutata a seguito di un primo periodo di esercizio del nuovo regime.

Il quarto capitolo affronta il tema del finanziamento del meccanismo. Al riguardo l'Autorità ritiene che tali partite possano essere gestite nell'ambito del fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento istituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico; tale  sistema di incentivi dovrebbe essere soggetto meccanismi di acconto e conguaglio, sulla base dei consuntivi mensili di andamento delle performance tenendo conto dei cap e dei floor nel momento in cui questi fossero raggiunti nel corso del periodo di incentivazione.

Il successivo quinto capitolo affronta la definizione di un cap e di un floor agli incentivi e delle relative modalità applicative. Sul punto, l'Autorità ritiene di assoggettare gli incentivi ad un cap e ad un floor complessivi, definiti con riferimento all'intero sistema di incentivi e non alle singole componenti o ai singoli valori giornalieri, pari a ±20 milioni di euro (in un anno). Con questa scelta si intende privilegiare il fatto che prestazioni particolarmente buone o cattive in un certo giorno abbiano comunque incidenza, a fine anno, sul valore dell'incentivo .

Al sesto capitolo, per quanto riguarda la decorrenza e la durata degli incentivi, il Regolatore ritiene che l'operatività delle nuove modalità di approvvigionamento di risorse di bilanciamento e dei connessi meccanismi di formazione del prezzo di sbilanciamento debba avvenire in un quadro di certezza delle regole, e non prima di aver superato positivamente un periodo di test (o di "apprendimento"). Tale esigenza è stata peraltro ampiamente confermata nelle risposte alla consultazione 187/2015/R/gas. In particolare è intenzione dell'Autorità fare in modo che le modifiche dell'attuale assetto acquistino efficacia in modo progressivo, rendendo in primis operativi alcuni aspetti preparatori, tra cui si ritiene debba rientrare la messa a disposizione delle informazioni sulla rete e delle misure giornaliere. Tale attività potrebbe quindi, essere soggetta al meccanismo di incentivazione anche prima  dalla piena operatività del nuovo regime di bilanciamento. Infine, l'Autorità prevede di introdurre un obbligo informativo per il Responsabile del Bilanciamento relativo alla pubblicazione periodica di dati e grafici che riportino gli andamenti di performance e incentivi.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità eventuali osservazioni e  proposte entro e non oltre il 14 settembre 2015.

La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.



[1] La previsione di meccanismi di incentivo è d'altronde una prassi consolidata in paesi in cui il bilanciamento di merito economico è in vigore da più anni. Tra questi, è opportuno citare in particolare l'esperienza maturata nel Regno Unito, di cui si è tenuto conto nella predisposizione del presente documento

[2] (articolo 36, comma 1, lettera (a)) del Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione

[3] (articolo 36, comma 2) del Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione

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