Comunicato stampa
Energia: istruttoria su Eni per disservizi riguardanti conguagli e bollette
Rateizzazioni di eventuali conguagli da applicarsi secondo criteri che tutelino i consumatori
Milano, 10 June 2010
L'Autorità per l'energia ha aperto un'istruttoria nei confronti di Eni SpA - Divisione Gas & Power, a seguito di numerose segnalazioni di disservizi ricevute dallo "Sportello per il consumatore" e dalle Associazioni dei consumatori. I disservizi segnalati riguardano le bollette e, in particolare: il rispetto della periodicità di fatturazione prevista dai contratti di fornitura, a fronte di forti ritardi nell'invio delle bollette; le richieste di conguagli per gli anni fra il 2005 e il 2008; la carenza di informazioni di dettaglio sugli stessi conguagli.
L'Autorità ha anche ordinato ad Eni di adottare misure immediate a tutela dei consumatori, per evitare potenziali effetti pregiudizievoli nei loro confronti, in attesa della conclusione dell'istruttoria. Ai clienti serviti in regime di tutela, l'Eni dovrà assicurare il ripristino di una corretta periodicità di fatturazione, richiedere gli eventuali conguagli ancora da addebitare/accreditare in bolletta e fornire, per questi conguagli, il dettaglio dei conteggi effettuati. Lo stesso dettaglio dovrà essere fornito a tutti coloro che ne avessero già fatto richiesta in precedenza; inoltre, nei casi previsti, i clienti che lo richiedessero dovranno ottenere la rateizzazione dei conguagli. Per i clienti sul mercato libero, dovrà essere garantito il ripristino della corretta periodicità di fatturazione e il versamento degli indennizzi automatici previsti in caso di violazione delle scadenze. La periodicità di fatturazione deve essere ben specificata nei contratti di fornitura.
L'Autorità ha anche intimato ad Eni di dare risposta a tutti i consumatori che hanno inviato reclami sui disservizi oggetto del provvedimento, come già prevede la corrente regolazione per la qualità del servizio di vendita. Ai consumatori che non avessero ricevuto bollette dovrà essere comunicata la data prevista per l'emissione dei documenti di fatturazione arretrati.
Infine, entro il 31 luglio, l'Eni dovrà informare l'Autorità sull'attuazione degli interventi richiesti e sulle misure adottate dalla Società per ridurre il disagio dei clienti interessati dai disservizi; tali informazioni verranno valutate insieme alle eventuali memorie difensive nel corso dell'istruttoria che potrà comportare una sanzione amministrativa se verranno accertate violazioni.
La delibera VIS 36/10, della Autorità, è disponibile sul sito www.autorita.energia.it.
Rateizzazioni di conguagli in bolletta
A maggior chiarimento, l'Autorità ribadisce che per le rateizzazioni in bolletta di eventuali conguagli, le rate stesse non potranno avere periodicità diversa a quella delle usuali bollette e le stesse rate non possono in nessun caso essere cumulate. Ciò significa che per il cliente che decidesse di avvalersi della possibilità (segnalata obbligatoriamente in bolletta) di richiedere la rateizzazione, il numero di rate non potrà essere inferiore al numero di bollette che siano state emesse fra un conguaglio e quello successivo.
Inoltre, i ricalcoli tariffari, derivanti da eventuali modifiche alle tariffe devono essere considerati del tutto assimilabili ai normali conguagli.
In generale ed a tutela del consumatore, si ricorda che i clienti possono richiedere di rateizzare la bolletta gas:
- se il conguaglio è superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette a stima, ricevute dopo la precedente bolletta di conguaglio (resta ovviamente escluso il caso in cui la differenza fra addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia provocata solo dalla variazione stagionale dei consumi);
- se a causa di un malfunzionamento del contatore viene chiesto il pagamento di consumi non registrati dal contatore stesso;
- se al cliente dotato di contatore accessibile è stato chiesto un conguaglio a causa di una o più mancate letture.
La rateizzazione va chiesta al venditore entro la scadenza di pagamento della bolletta.