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Comunicato stampa

Elettricità: rimborsi automatici e un fondo eventi eccezionali per i blackout

Milano, 16 juuli 2007

Rimborsi automatici da 30 a 300 euro

per le famiglie e rimborsi fino a 6.000 euro alle imprese per eventuali

interruzioni di energia elettrica di durata superiore agli standard; un Fondo

eventi eccezionali per finanziare gli stessi rimborsi a seguito di blackout

dovuti a condizioni, eventi eccezionali o periodi particolari. Sono alcune delle

novità introdotte dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la delibera

sulla ‘Tutela dei clienti finali di energia elettrica interessati da

interruzioni prolungate o estese'.


L'obiettivo è duplice: da un lato si vuole assicurare un rimborso per il disagio

subito dai clienti, famiglie e imprese, in caso di interruzioni di durata

prolungata oltre certi tempi standard prefissati; dall'altro si vuole

incentivare e promuovere un tempestivo ripristino del servizio da parte delle

imprese di distribuzione e trasmissione, con un contenimento della durata delle

interruzioni.

Il provvedimento, disponibile sul sito

www.autorita.energia.it, è stato approvato a seguito di tre documenti di

consultazione, nell'ambito di un processo di studio e di confronto con i

soggetti interessati. Il meccanismo introdotto dall'Autorità rappresenta una

soluzione innovativa e d'avanguardia nel contesto internazionale ed europeo.

A pagare i rimborsi, che saranno accreditati direttamente in

bolletta sotto forma di detrazione forfetaria, saranno le imprese di

distribuzione. Se l'interruzione dovesse però verificarsi in periodi di

condizioni meteorologiche eccezionali o di eventi eccezionali (ad esempio trombe

d'aria, valanghe, incidenti o guasti gravi su impianti elettrici), a finanziare

i risarcimenti sarà un Fondo di "solidarietà” eventi eccezionali, alimentato

dagli operatori di vendita e trasmissione (in proporzione al numero di

interruzioni superiori alle 8 ore a loro imputabili nell'anno) e, in una forma

di mutuo e generalizzato soccorso ai danneggiati, dalla globalità dei

consumatori.

 

IL PROVVEDIMENTO NEL

DETTAGLIO

Durata delle interruzioni

La definizione degli "standard”, ossia la durata delle interruzioni che, se

sorpassata, dà diritto ad usufruire del rimborso, ha due differenti

modulazioni.

Per le interruzioni senza preavviso, gli "standard” sono definiti in base

alla tipologia territoriale, distinta in tre "gradi di concentrazione”:

grandi città ("alta concentrazione”, i comuni con più di 50.000 abitanti),

centri di media ampiezza ("media concentrazione”, i comuni con popolazione

compresa tra 5.000 e 50.000 abitanti), paesi e aree rurali ("bassa

concentrazione”, i comuni con meno di 5.000 abitanti). Ad esempio, per una

famiglia (clienti di bassa tensione) in alta concentrazione, lo standard di

durata da superare sarà di 8 ore; in media concentrazione, di 12 ore; in

bassa, di 16 ore. Per una impresa, se connessa in bassa tensione, si

applicano gli stessi standard; se invece è connessa in media tensione, lo

standard sarà rispettivamente di 4, 6 e 8 ore.

Per le interruzioni con preavviso, la durata del blackout da superare per

ottenere il rimborso sarà indistintamente di 8 ore, sia per le famiglie che

per le imprese.


Rimborsi

Oltrepassati gli "standard” di durata delle interruzioni, scatteranno

automaticamente i rimborsi. Le famiglie otterranno 30 euro di rimborso, più

altri 15 euro per ogni eventuale blocco di 4 ore di interruzione oltre gli

"standard”; questo fino a un tetto massimo di 300 euro.

I piccoli consumatori e le imprese con potenza inferiore o uguale a 100 kW,

avranno 150 euro, più altri 75 ogni ulteriori 4 ore, fino ad un massimo di

1.000 euro.

I piccoli consumatori con potenza superiore a 100 kW, avranno 2 euro per

ogni kW, più un euro a kw ogni ulteriori 4 ore, fino ad un massimo di 3.000

euro.

Infine, le imprese con potenza superiore a 100 kW, allacciate in media

tensione, otterranno 1,5 euro per ogni kW, più 0,75 euro a kW per ogni

ulteriori 2 ore, fino ad un massimo di 6.000 euro.

I rimborsi automatici saranno corrisposti come detrazioni nella prima

bolletta emessa dopo 60 giorni dall'interruzione. Se la sospensione

coinvolgesse più di 2 milioni di utenti, considerata la complessità del

caso, il termine passa da 60 a 210 giorni.

L'impresa distributrice non è tenuta al rimborso se il cliente non è in

regola con i pagamenti e, nel mercato libero, il distributore li

corrisponderà al venditore che, concretamente, li accrediterà al cliente

finale.

Se un utente non dovesse ricevere il rimborso dovuto nei tempi stabiliti,

può farne richiesta al distributore entro 6 mesi dal momento

dell'interruzione e l'azienda, entro tre mesi, ha l'obbligo di versarlo o di

motivare l'eventuale rifiuto.


Fondo eventi eccezionali

Si farà ricorso al "Fondo eventi eccezionali”, nei tre casi seguenti.

 

  • Per il finanziamento dei rimborsi causati da interruzioni che hanno inizio in periodi di condizioni eccezionali (nei quali, per cause meteorologiche, si abbiano picchi eccezionali di interruzioni rispetto alla media, con una soglia identificata attraverso un obiettivo metodo statistico, elaborato in collaborazione con il Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano) o per effetto di eventi eccezionali (ad esempio valanghe, trombe d'aria, guasti o incidenti imprevedibili).
  • Per il recupero da parte delle aziende di distribuzione e trasmissione di una parte dei rimborsi da loro anticipati ma dovuti a ritardi nel ripristino della fornitura per obiettiva impossibilità di intervenire garantendo la sicurezza del personale.
  • Per il pagamento dei risarcimenti oltre il tetto massimo previsto per le stesse aziende di distribuzione (2% dei ricavi annui) e di trasmissione (7% dei ricavi annui).
    Il Fondo, istituito presso la Cassa Conguaglio del Settore Elettrico, è alimentato con contributi sia degli operatori che dei clienti. Gli utenti finali, attraverso un'aliquota sulla tariffa di distribuzione, verseranno 0,35 euro all'anno nel caso delle famiglie, 1 euro all'anno per i piccoli consumatori e 10 euro all'anno per le imprese. Gli operatori, invece, finanzieranno il Fondo attraverso versamenti proporzionali al numero di clienti da loro serviti (famiglie e piccoli consumatori) che subiscono interruzioni di durata superiore alle 8 ore. Si incentiva in questo modo un continuo miglioramento del servizio, a favore dei clienti finali.

Tempi di applicazione del provvedimento

Con questo provvedimento, per la prima volta, in caso di blackout si

tutelano, con un meccanismo di rimborsi automatico, le singole famiglie.

Una piccola "rivoluzione” che, da parte degli operatori, richiede un

adeguamento tecnologico-gestionale complesso e articolato.

Perciò, l'entrata in vigore del provvedimento sarà graduale nel tempo, dando

così la possibilità agli operatori di adeguare i propri sistemi e

sperimentare il meccanismo per il restante 2007 e il 2008.

Nel dettaglio, il provvedimento entrerà in vigore dal 1° luglio 2009 per le

aziende di trasmissione e distribuzione che servono oltre 100.000 famiglie;

dal 1° gennaio 2011 per le aziende di distribuzione che raggiungono tra le

50.000 e le 100.000 famiglie, alla data del 31 dicembre 2006; dal 1° gennaio

2012 per le aziende di distribuzione che servono tra le 5.000 e le 50.000

famiglie, alla data del 31 dicembre 2006; dal 1° gennaio 2013 per le

aziende di distribuzione che servono un numero inferiore a 5.000 famiglie,

alla data del 31 dicembre 2006.


Altri aspetti

Il provvedimento, che entra nel dettaglio di molti altri aspetti del

meccanismo di rimborso automatico e di formazione e funzionamento del "Fondo

eventi eccezionali”, si occupa, tra l'altro, di disciplinare anche gli

obblighi di documentazione per gli operatori, le procedure per interruzioni

di vasta estensione, le modalità di versamento sul Fondo, le modalità di

comunicazione all'Autorità da parte dell'esercente, la predisposizione di

piani di emergenza (per questo è stato già avviato un gruppo di lavoro in

collaborazione con il CEI, Comitato elettrotecnico italiano), le modalità

per evitare doppie compensazioni o doppie penalizzazioni.