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Data pubblicazione: 16 juuli 2007

Delibera 12 juuli 2007

Delibera/Provvedimento 172/07

Direttiva per la tutela dei clienti finali di energia elettrica interessati da interruzioni prolungate o estese

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 luglio 2007

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95); e in particolare l'articolo 2, comma 12, lettere g) e h);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legge 23 agosto 2004, n. 239, convertito in legge con modificazioni con la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04, e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Testo integrato della qualità) come successivamente modificato e integrato;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, e, in particolare, l'Allegato A come successivamente modificato e integrato;
  • la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2004, n. 83/04 e, in particolare, l'Allegato A recante resoconto conclusivo dell'istruttoria conoscitiva in merito alla interruzione totale del servizio del 28 settembre 2003;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04, e in particolare l'Allegato A alla medesima deliberazione;
  • le deliberazioni dell'Autorità 11 gennaio 2005, n. 1/05, 9 gennaio 2006, n. 1/06 (di seguito deliberazione n. 1/06) e 8 gennaio 2007, n. 1/07 (di seguito deliberazione n. 1/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2006, n. 122/06 (di seguito: deliberazione n. 122/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 208/06 (di seguito deliberazione n. 208/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 209/06 (di seguito deliberazione n. 209/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2006, n. 304/06 (di seguito: deliberazione n. 304/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2007, n. 155/07 (di seguito deliberazione n. 155/07);
  • il documento per la consultazione 18 maggio 2005, concernente "Interruzioni prolungate o estese: nuovi standard di qualità con indennizzi automatici e altre iniziative di prevenzione e mitigazione" (di seguito: primo documento per la consultazione);
  • il documento per la consultazione 28 giugno 2006, concernente "Interruzioni prolungate o estese: nuovi standard di qualità con indennizzi automatici e altre iniziative di prevenzione e mitigazione. Orientamenti finali", Atto n. 17/06 (di seguito: secondo documento per la consultazione);
  • il documento per la consultazione 15 gennaio 2007 concernente "Interruzioni prolungate o estese: nuovi standard di qualità con indennizzi automatici e strumenti di ristoro ai clienti in caso di eventi eccezionali" Atto n. 2/07 (di seguito: terzo documento per la consultazione);
  • il documento per la consultazione 4 aprile 2007 concernente "Opzioni per la regolazione della qualità dei servizi elettrici nel terzo periodo di regolazione (2008-2011)", Atto n. 16/07;
  • le osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati a seguito della pubblicazione del primo, del secondo e del terzo documento di consultazione in materia di interruzioni prolungate e estese;
  • le osservazioni pervenute all'Autorità dai soggetti interessati a seguito della pubblicazione del documento per la consultazione 4 aprile 2007, Atto n. 16/07;
  • la Relazione tecnica al provvedimento predisposta dalla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità, inclusa l'appendice relativa al metodo statistico di identificazione dei periodi di condizioni eccezionali predisposta dal Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano.

Considerato che:

  • anche a seguito della conclusione dell'istruttoria conoscitiva sull'interruzione del servizio del 28 settembre 2003, l'Autorità ha avviato fin dal 2005 un complesso processo di studio e di consultazione dei soggetti interessati allo scopo di introdurre nuove forme di tutela dei consumatori per interruzioni prolungate e estese della fornitura di energia elettrica, anche nel segmento della trasmissione elettrica;
  • tale processo di studio e di consultazione si è articolato in ben tre fasi, corrispondenti alla diffusione di tre distinti documenti per la consultazione e alla raccolta di osservazioni da parte dei soggetti interessati sulle proposte presentate dall'Autorità;
  • le proposte di regolazione delle interruzioni prolungate e estese sono state riformulate, in esito a ogni fase di consultazione, tenendo ampiamente conto delle osservazioni pervenute dai soggetti interessati e tenendo altresì conto dell'obiettivo, complementare alla tutela dei clienti interessati da interruzioni prolungate e estese, di introdurre stimoli per il miglioramento dei livelli di qualità imputabili alle imprese in relazione a tale tipo di interruzioni;
  • in particolare, sulla base delle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del primo e del secondo documento per la consultazione, l'Autorità ha prospettato nel terzo documento di consultazione una proposta che persegue l'obiettivo duplice di introdurre elementi di tutela dei clienti finali in caso di interruzioni prolungate e estese, anche dovute a eventi eccezionali, e di incentivare le imprese esercenti i servizi di trasmissione e distribuzione ad assicurare il tempestivo ripristino del servizio, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e tenendo conto delle responsabilità attribuibili agli esercenti stessi;
  • la proposta formulata nel terzo documento per la consultazione è basata sui seguenti elementi principali:
    1. definizione di standard di qualità relativi al tempo massimo di ripristino dell'interruzione, applicabili ai clienti finali alimentati in media e bassa tensione e differenziati in base al livello di tensione, al tipo di interruzione (con o senza preavviso) e al grado di concentrazione dell'utenza;
    2. introduzione di rimborsi ai clienti finali interessati da interruzioni che si prolungano oltre i suddetti standard, variabili con la durata complessiva dell'interruzione e differenziati in relazione alla tipologia di utenza e al livello di tensione;
    3. criteri di attribuzione degli oneri relativi ai suddetti rimborsi, che sono in capo alle imprese di distribuzione e di trasmissione a titolo di indennizzo automatico salvo l'esistenza di condizioni eccezionali o di motivi di sicurezza che possono prolungare le operazioni di ripristino, nei quali casi i rimborsi vengono erogati a mero titolo di ristoro del disagio subito dalla clientela;
    4. istituzione di un "Fondo per eventi eccezionali" per la raccolta delle somme necessarie all'erogazione dei suddetti ristori, attraverso una contribuzione sia da parte della clientela secondo un principio di mutualità, sia da parte delle imprese distributrici e dell'impresa di trasmissione, in relazione ai livelli di qualità loro imputabili;
    5. definizione di tetti massimi di esposizione delle imprese al rischio derivante dall'erogazione di rimborsi a titolo di indennizzo, differenziati per servizio (distribuzione e trasmissione) e con la previsione di recupero tramite il Fondo di eventuali eccedenze;
    6. definizione di un metodo statistico per l'identificazione dei periodi di condizioni eccezionali;
    7. definizione di una procedura particolare per l'erogazione dei rimborsi nel caso di interruzioni prolungate di particolare estensione;
  • nel piano triennale 2006-2008 adottato con la deliberazione n. 1/06 l'Autorità ha indicato l'obiettivo di portare a conclusione entro il 2007 l'iniziativa sulle interruzioni prolungate e estese;
  • la decorrenza dei nuovi standard di qualità deve tenere conto del programma di entrata in vigore degli obblighi di registrazione dei clienti alimentati in bassa tensione soggetti a interruzioni, definiti dalla deliberazione n. 122/06;
  • la regolazione delle interruzioni prolungate e estese forma parte integrante della regolazione della qualità dei servizi elettrici per il terzo periodo di regolazione (2008-2011), per la definizione della quale è in corso un processo di consultazione nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 209/06;
  • al momento non è ancora stato introdotto uno schema incentivante della qualità del servizio di trasmissione, la cui definizione è oggetto del procedimento citato al punto precedente; a tale riguardo sono state ricevute osservazioni scritte al documento per la consultazione 4 aprile 2007, Atto n. 16/07, che richiedono di essere valutate e approfondite;
  • gli Uffici dell'Autorità si sono avvalsi del supporto scientifico del Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano per la definizione di un metodo statistico per l'identificazione dei periodi di condizioni eccezionali, e hanno organizzato un seminario specifico sull'argomento con le imprese distributrici, tenuto a Milano il giorno 18 aprile 2007 per illustrare la metodologia e esaminare le osservazioni specifiche pervenute durante l'ultima consultazione sulle interruzioni prolungate e estese;
  • l'Autorità, con deliberazione n. 304/06, ha stabilito un protocollo d'intesa con il Comitato Elettrotecnico Italiano (di seguito: CEI);
  • gli Uffici dell'Autorità hanno richiesto al CEI di contribuire con un gruppo di lavoro ad hoc alla predisposizione di linee guida per i piani di emergenza delle imprese di distribuzione di energia elettrica e il CEI ha avviato il suddetto Gruppo di lavoro;
  • l'Autorità ha avviato una istruttoria conoscitiva in relazione agli eventi che hanno interessato il sistema elettrico in Sicilia nei giorni 25 e 26 giugno 2007, nel corso dei quali risulta che alcuni utenti abbiano subito interruzioni prolungate.

Considerate le osservazioni pervenute in relazione al terzo documento per la consultazione in materia di interruzioni prolungate e estese, e in particolare che:

  • alcuni esercenti non condividono la proposta che le imprese distributrici debbano contribuire al Fondo per gli eventi eccezionali e giudicano comunque eccessive le ipotesi quantitative presentate nel terzo documento di consultazione;
  • alcuni esercenti paventano il rischio di penalizzazione plurima nel caso di interruzioni prolungate non ricadenti in periodi eccezionali;
  • gli esercenti sollecitano un rinvio della decorrenza del provvedimento e propongono l'applicazione sperimentale, senza effetti economici, per un biennio;
  • alcuni esercenti hanno richiesto integrazioni al metodo statistico di identificazione degli eventi eccezionali, per tenere conto anche delle interruzioni con origine sulla rete di bassa tensione;
  • alcuni esercenti hanno sollecitato una diversa determinazione degli standard di qualità, in particolare quelli relativi ai clienti alimentati in media tensione e hanno chiesto che non siano introdotti standard relativi alle interruzioni con preavviso;
  • le associazioni dei consumatori intervenute nella consultazione hanno valutato come adeguati gli standard proposti;
  • alcuni esercenti hanno evidenziato l'insorgenza di oneri aggiuntivi per l'introduzione della nuova regolazione delle interruzioni prolungate o estese, senza peraltro portare elementi oggettivi di quantificazione di tali oneri, e hanno inoltre sollecitato misure per evitare anticipazioni finanziarie eccessive;
  • alcuni esercenti hanno sollevato perplessità in merito a una presunta attribuzione di responsabilità oggettiva in relazione all'erogazione di somme ai clienti colpiti da interruzioni prolungate o estese, anche qualora erogate a titolo di ristoro;
  • alcuni esercenti hanno richiesto la modifica delle regole di registrazione delle interruzioni sulle reti di alta tensione, per l'attribuzione delle responsabilità in un sistema tecnico sostanzialmente unitario ma suddiviso tra rete di trasmissione nazionale e reti di distribuzione in alta tensione;
  • alcuni esercenti hanno richiesto di modificare la proposta relativa ai tempi di erogazione dei rimborsi nel caso di interruzioni estese, per tenere conto dei tempi tecnici necessari;
  • l'impresa di trasmissione ritiene priva di giustificazioni una fissazione del tetto economico per il servizio di trasmissione diverso da quello applicato per il servizio di distribuzione.

Ritenuto che:

  • per il perseguimento del duplice obiettivo sopra richiamato di tutela dei clienti finali di energia elettrica interessati da interruzioni prolungate o estese nonché di stimolo alle imprese esercenti i servizi di trasmissione e distribuzione ad assicurare il tempestivo ripristino del servizio, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e tenendo conto delle responsabilità attribuibili agli esercenti stessi, sia opportuno dare seguito alla proposta formulata nel terzo documento per la consultazione, tenendo conto delle osservazioni formulate;
  • sia opportuno, alla luce delle osservazioni pervenute dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione, rivedere alcuni aspetti della proposta formulata nel terzo documento per la consultazione e in particolare:
    1. rivedere, in riduzione rispetto a quanto proposto nella terza consultazione, le aliquote di contribuzione delle imprese di distribuzione al Fondo per eventi eccezionali, e prevedere una prima revisione delle medesime alla luce dei dati di continuità relativi al 2008 che si renderanno disponibili alla fine del mese di marzo 2009;
    2. rinviare al 1° luglio 2009 l'entrata in vigore dei nuovi standard, allo scopo di disporre del periodo fino al 30 giugno 2008 per la sperimentazione, senza effetti economici, delle nuove regole e della possibilità di eventuali revisioni sulla base dei dati relativi al 2008 che si renderanno disponibili il 31 marzo 2009;
    3. evitare penalizzazioni plurime, e a tal fine depurare l'indicatore di riferimento per la regolazione della durata per interruzioni prolungate per le quali sia stato corrisposto un rimborso ai clienti finali a carico dell'impresa esercente;
    4. prevedere alcune integrazioni al metodo statistico di identificazione dei periodi di condizioni eccezionali, come richiesto dagli operatori, nonché la possibilità per gli esercenti di attribuire a eventi eccezionali, sotto la propria responsabilità e con onere di documentazione, le interruzioni occorse al di fuori dei periodi identificati in base al suddetto metodo statistico, qualora tali eventi abbiamo provocato danni agli impianti per superamento dei limiti di progetto degli impianti stessi;
    5. prevedere norme che attenuino l'anticipazione finanziaria dei ristori ai clienti per interruzioni occorse in periodi eccezionali o per cause di forza maggiore;
    6. prevedere, allo scopo di prevenire inutili reclami e contenziosi, modalità di comunicazione ai clienti che evidenzino che il rimborso ricevuto costituisce una misura forfetizzata di compensazione del disagio subito dal cliente interessato dalla interruzione prolungata, e che non presuppone di per sé la sussistenza di responsabilità da parte degli operatori del sistema elettrico nazionale;
    7. rivedere la tempistica di erogazione dei rimborsi, anche in relazione al ciclo di fatturazione;
  • anche in presenza di osservazioni contrarie da parte di alcuni operatori sia opportuno confermare alcuni orientamenti già espressi dall'Autorità; in particolare, che:
    1. in tema di determinazione degli standard e dei rimborsi ai clienti, sia opportuno confermare i livelli proposti in consultazione e in particolare l'introduzione di standard relativi alle interruzioni con preavviso, dal momento che il tempo di otto ore per tali interruzioni è largamente compatibile con l'esecuzione di lavori, anche in considerazione della disponibilità di tecnologie per eseguire lavori sotto tensione;
    2. in tema di costituzione del Fondo per eventi eccezionali, sia opportuno confermare che le imprese di trasmissione e di distribuzione contribuiscono all'alimentazione del Fondo in relazione a livelli di qualità loro imputabili per interruzioni prolungate, dal momento che detta contribuzione persegue una funzione incentivante al miglioramento di tali livelli, valutati al netto di effetti relativi a eventi o periodi eccezionali o di casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza;
    3. in tema di attribuzione degli oneri, sia opportuno adottare un criterio di proporzionalità in relazione alla durata di interruzione per i casi in cui, nella stessa interruzione, si sommino diversi effetti, quali ad esempio interruzioni con origine mista sulle reti di trasmissione e distribuzione o casi di sospensione e posticipazione delle operazioni, dal momento che il criterio di proporzionalità è l'unico in grado di assicurare la minimizzazione degli oneri a carico non solo delle imprese ma anche del Fondo stesso, e quindi in ultima analisi dell'intera platea di clienti finali;
    4. in tema di tetto massimo di esposizione al rischio per l'ammontare complessivo degli indennizzi versati ai clienti, sia opportuno differenziare tale tetto massimo tra trasmissione e distribuzione dal momento che si tratta di servizi diversi con effetti diversi in termini di ampiezza dell'utenza interessata dalle disalimentazioni e di durata delle stesse;
  • per quanto concerne le modalità di contribuzione al Fondo per eventi eccezionali, sia opportuno:
    1. per i clienti finali, stabilire aliquote contributive inferiori a quelle prospettate nella terza consultazione e tali da prevedere un gettito sufficiente a formare su base annua una capienza pari alla metà circa di un importo, stimato sulla base dei dati disponibili, pari a 40 milioni di euro;
    2. per le imprese di distribuzione, determinare nel presente provvedimento l'aliquota di contribuzione in misura inferiore a quelle prospettate nella terza consultazione e in modo da formare un gettito pari a circa l'altra metà della suddetta somma;
    3. per le medesime imprese di distribuzione, prevedere che, nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 208/06 e in particolare della determinazione dei livelli tariffari per il periodo regolatorio 2008-2011, siano inclusi nei costi riconosciuti anche somme equivalenti ai versamenti ragionevolmente prevedibili al Fondo per eventi eccezionali, a livello complessivo nazionale, prevedendo altresì che tali somme debbano essere decrescenti nel tempo tenendo conto della tendenza di miglioramento registrata dai dati relativi all'ultimo triennio disponibile (2004-2006) e debbano essere ripartite alle imprese di distribuzione in ragione della loro dimensione;
    4. per l'impresa di trasmissione, rinviare a successivo provvedimento la definizione delle modalità di contribuzione al Fondo, in modo da assicurare coerenza con il nuovo meccanismo di regolazione della qualità del servizio di trasmissione attualmente oggetto di consultazione nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione n. 209/06;
  • sia inoltre opportuno rinviare alla conclusione del procedimento avviato con deliberazione n. 209/06:
    1. la revisione delle regole di registrazione delle interruzioni sulla rete di alta tensione, previa presentazione di un apposito schema di provvedimento su cui raccogliere le osservazioni specifiche dei soggetti interessati;
    2. la confluenza delle disposizioni approvate con il presente provvedimento nel Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi elettrici per il terzo periodo di regolazione (2008-2011) che verrà redatto in esito all'emanazione dei provvedimenti finali;
  • sia opportuno, in virtù della portata innovativa del presente provvedimento, dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio per una prima applicazione del meccanismo, senza effetti economici per le imprese e per i clienti, in relazione agli eventi interruttivi registrati in Sicilia nei giorni 25 e 26 giugno 2007

DELIBERA

  1. di approvare, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere h) e g), della legge 14 novembre 1995, n. 481, la direttiva in materia di tutela dei clienti finali di energia elettrica in caso di interruzioni prolungate e estese contenuta nell'Allegato A alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
  2. di determinare le aliquote di contribuzione al Fondo per eventi eccezionali da parte dei clienti finali e delle imprese di distribuzione come indicato nell'Allegato A, prevedendo la possibilità che tali aliquote vengano riviste annualmente in relazione all'andamento degli eventi eccezionali e dei livelli di qualità forniti dalle imprese distributrici, nonché in relazione alla successiva determinazione dell'aliquota di contribuzione al Fondo da parte dell'impresa di trasmissione;
  3. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del servizio per una prima applicazione del meccanismo previsto dal presente provvedimento, senza effetti economici per le imprese e per i clienti, da parte dell'impresa di trasmissione e delle imprese di distribuzione coinvolte, in relazione agli eventi interruttivi registrati in Sicilia nei giorni 25 e 26 giugno 2007, da concludersi entro il 30 ottobre 2007 salvo l'esigenza di particolari analisi tecniche;
  4. di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
  5. di prevedere che le disposizione di cui all'Allegato A debbano confluire nel Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi elettrici per il terzo periodo di regolazione (2008-2011) che verrà redatto in esito al procedimento avviato con la deliberazione n. 209/06.

Allegati:

Altri documenti: