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Data pubblicazione: 07 jaanuar 2011

Delibera 25 november 2010

VIS 168/10

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di Ebomar S.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 novembre 2010

Visti:

  • gli articoli 27, comma 15, 28, comma 4, e 56, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99;
  • l'articolo 81, commi 16 ss. del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito: decreto-legge n. 112/08);
  • l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge n. 689/81);
  • l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. n. 244/01);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08 (di seguito: deliberazione ARG/com 144/08), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 246, in data 20 ottobre 2008 (Supplemento Ordinario n. 234);
  • la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, VIS 109/08 (di seguito: deliberazione VIS 109/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2009, VIS 133/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, VIS 163/09 (di seguito: deliberazione VIS 163/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2010, VIS 25/10 (di seguito: deliberazione VIS 25/10).
  • la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2010, VIS 131/10 (di seguito: deliberazione VIS 131/10).

Fatto

  1. Con deliberazione VIS 163/09, notificata in data 30 dicembre 2009, l'Autorità ha intimato ad Ebomar di adempiere agli obblighi informativi previsti dagli articoli 3, 4 e 7 della deliberazione VIS 109/08 entro e non oltre 45 giorni dalla notifica del provvedimento, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza avrebbe costituito presupposto per l'adozione di un provvedimento di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. n. 244/01.
  2. La società non ha adempiuto ai suddetti obblighi informativi né ha fornito alcun elemento idoneo a giustificare l'inadempimento.
  3. Con deliberazione VIS 25/10, pertanto, l'Autorità ha avviato un'istruttoria formale nei confronti di Ebomar per accertare la mancata ottemperanza ai suddetti obblighi informativi e irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.
  4. Nel corso del presente procedimento Ebomar non ha presentato memorie.
  5. In data 21 maggio 2010, tuttavia, la società ha caricato la documentazione e i dati contabili richiesti nel Sistema Informativo predisposto per la trasmissione telematica dei dati richiesti con deliberazione VIS 109/08, con ciò adempiendo seppur in ritardo all'obbligo informativo.
  6. Con nota del 1° novembre 2010 (prot. Autorità n. 32855) il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, ha comunicato alla società le risultanze istruttorie, confermando gli addebiti contestati.
  7. Valutazione giuridica





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  11. Gli articoli 3, 4 e 7 della deliberazione VIS 109/08 impongono agli operatori una serie di obblighi informativi funzionali a consentire all'Autorità di vigilare sulla puntuale osservanza del divieto di traslazione sui prezzi al consumo della maggiorazione di imposta disposta dall'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112/08.
  12. Dagli elementi acquisiti agli atti, emerge che Ebomar non ha tempestivamente adempiuto ai suddetti obblighi informativi, nonostante fosse stata diffidata a farlo con  deliberazione VIS 163/09, perché soltanto il 21 maggio 2010, dopo la scadenza del termine e in seguito dell'avvio del presente procedimento, la società ha trasmesso i dati e la documentazione richiesti.

  13. Quantificazione della sanzione





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  17. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
    • ­gravità della violazione;
    • ­opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
    • ­personalità dell'agente;
    • ­condizioni economiche dell'agente.
  18. Con deliberazione ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato le "Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/95".
  19. Sotto il profilo della gravità della violazione, la condotta di Ebomar contrasta con disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dell'attività di vigilanza demandata all'Autorità. In particolare, i dati e i documenti richiesti servono all'Autorità per verificare il puntuale rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta stabilito dall'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08.
  20. La gravità della violazione è però attenuata dal fatto che la società, seppur in ritardo e solo in seguito all'apertura del presente procedimento, ha adempiuto agli obblighi informativi sulla stessa gravanti e, dalle informazioni trasmesse, è emerso che la stessa non ha violato il divieto di traslazione posto dall'art. 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08, come risulta dalla deliberazione VIS 131/10. Pertanto, l'illecito formale non è stato strumentale ad occultare una violazione sostanziale.
  21. Per quanto riguarda l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
  22. Quanto al criterio della personalità dell'agente, la società non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
  23. Quanto al criterio delle condizioni economiche dell'agente, il fatturato realizzato dalla società nel 2008, nell'esercizio dell'attività di commercio e trasporto di prodotti petroliferi in tutti porti italiani ed esteri, è pari circa a 48,4 milioni dieuro.
  24. Gli elementi indicati nei precedenti punti da 11 a 15 conducono a determinare la sanzione, per la violazione degli obblighi informativi di cui al precedente punto 7, nella misura di euro 25.000

 

DELIBERA

  1. si accerta la mancata ottemperanza, da parte di Ebomar S.r.l., alla richiesta di informazioni nei sensi di cui in motivazione;
  2. è irrogata ad Ebomar S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 25.000 (venticinquemila);
  3. si ordina a Ebomar S.r.l. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
  4. decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
  5. si ordina a Ebomar S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
  6. il presente provvedimento sarà notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Ebomar S.r.l., via Fiume 30, 57123 Livorno, e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

25 novembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


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