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Data pubblicazione: 27 aprill 2010

Delibera 20 aprill 2010

VIS 25/10

Avvio di un di un’istruttoria formale nei confronti della società Ebomar S.r.l. per mancata comunicazione di documenti e dati contabili necessari alla vigilanza sul divieto di traslazione della maggiorazione d’imposta stabilito dall’articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 aprile 2010

Visti:

  • gli articoli 27, comma 15, e 56 comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99;
  • l'articolo 81, commi 16 ss. del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito: decreto-legge n. 112/08);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2006, n. 328/06 (di seguito: deliberazione n. 328/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08 (di seguito: deliberazione GOP 57/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, VIS n. 109/08 (di seguito: deliberazione VIS 109/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2009, VIS 133/09 (di seguito: deliberazione VIS 133/09);
  • la deliberazione 21 dicembre 2009, VIS 163/09 (di seguito: deliberazione VIS 163/09);
  • la determinazione del Direttore Generale dell'Autorità 1 agosto 2008, n. 47 (di seguito: determinazione n. 47 /08).

Considerato che:

  • l'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08 attribuisce all'Autorità il compito di vigilare sulla puntuale osservanza, da parte degli operatori economici interessati, del divieto di traslazione sui prezzi al consumo dell'onere derivante dalla maggiorazione d'imposta stabilita dal comma 16 del medesimo articolo (di seguito: divieto di traslazione d'imposta);
  • con deliberazione VIS 109/08, l'Autorità ha posto in essere un sistema di vigilanza fondato su una metodologia di analisi che prevede più livelli di approfondimento in sequenza tra loro, attraverso l'individuazione di un indicatore (di primo livello) che consente di concentrare l'attività di analisi (di secondo livello) sui soggetti per i quali, sulla base del valore assunto dall'indicatore di primo livello, si possa ragionevolmente ritenere più probabile la violazione del divieto di traslazione d'imposta;
  • ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della deliberazione VIS 133/09, sono sottoposti all'analisi di secondo livello, mediante l'avvio di un procedimento individuale finalizzato ad accertare l'eventuale violazione del divieto di traslazione, gli operatori che non hanno dato corso agli adempimenti previsti dalla deliberazione VIS 109/08 o dalla deliberazione VIS 133/09 o che, pur dando corso agli adempimenti, hanno fornito dati e informazioni errati e/o incompleti o non hanno proceduto ad eliminare le anomalie riscontrate nei dati trasmessi;
  • con deliberazione VIS 163/09, notificata in data 30 dicembre 2009, è stato avviato un procedimento nei confronti di Ebomar per accertare l'eventuale violazione del divieto di traslazione d'imposta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), della deliberazione VIS 133/09 e adottare gli opportuni provvedimenti prescrittivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95;
  • al punto 2 della citata deliberazione VIS 163/09, è stato intimato a Ebomar di adempiere agli obblighi informativi previsti dagli articoli 3, 4 e 7 della deliberazione VIS 109/08 entro e non oltre 45 giorni dalla notifica del provvedimento, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza avrebbe costituito presupposto per l'adozione di un provvedimento di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. n. 244/01;
  • il termine previsto al punto 2 della deliberazione VIS 163/09 è spirato senza che Ebomar abbia trasmesso i dati e i documenti richiesti;
  • quanto sopra costituisce presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 nei confronti di Ebomar

DELIBERA

  1. è avviato un procedimento nei confronti della società Ebomar S.r.l. per accertare la mancata ottemperanza alla richiesta di informazioni di cui in motivazione e per irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
  2. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 57/08 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06;
  3. il termine di durata dell'istruttoria è di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
  4. il provvedimento finale sarà adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. i soggetti che hanno titolo per partecipare ai procedimenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
  6. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
  8. il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle società Ebomar S.r.l., via Fiume 30, 57123 Livorno, e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).


20 aprile 2010       
Il Presidente: Alessandro Ortis


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