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Data pubblicazione: 22 September 2010

Delibera 08 September 2010

VIS 104/10

Chiusura del procedimento avviato nei confronti della società Sorgenia S.p.A. con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 4 dicembre 2007, n. 301/07

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 8 settembre 2010

Visti:

  • l'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'art. 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 14 aprile 1999, n. 42/99;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007, n. 301/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08.

Fatto

  1. L'esame degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva conclusa dall'Autorità con deliberazione n. 227/07 ha evidenziato che Sorgenia S.p.A. ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di non aver esposto il valore del c.d. coefficiente M (coefficiente di adeguamento tariffario alla quota altimetrica e alla zona climatica) nelle bollette destinate ai propri clienti finali, emesse nell'anno 2006, per 324 (trecentoventiquattro) località (ID 0035 Basciano; ID 0057 Borgo Ticino; ID 0061 Gattico; ID 0062 Invorio; ID 0066 Briga Novarese; ID 0068 Montebello Vicentino; ID 0069 Zermeghedo; ID 0071 Ossona; ID 0096 Limena; ID 0164 Veniano; ID 0199 Forli'; ID 0206 Santa Sofia; ID 0224 Puegnago Sul Garda; ID 0233 Tribiano; ID 0234 Medolago; ID 0247 Castelgomberto; ID 0248 Recoaro Terme; ID 0257 Chieve; ID 0270 Erbe'; ID 0282 Verderio Inferiore; ID 0307 Gazzada Schianno; ID 0308 Trezzano Sul Naviglio; ID 0412 Pagani; ID 0427 Casale Corte Cerro; ID 0429 Gravellona Toce; ID 0432 Loreggia; ID 0436 Curtarolo; ID 0511 Nove; ID 0521 Portogruaro; ID 0551 Sandigliano; ID 0564 Ragusa; ID 0571 Porcari; ID 0591 Firenze; ID 0606 Tavarnelle Val Di Pesa; ID 0651 Molvena; ID 0653 Pianezze; ID 0655 Sandrigo; ID 0660 Bozzolo; ID 0736 Cormons; ID 0793 Santo Stefano Ticino; ID 0801 Bagnatica; ID 0803 Costa Di Mezzate; ID 0804 Gorle; ID 0809 Battipaglia; ID 0914 Alpignano; ID 0919 Beinasco; ID 0921 Borgaro Torinese; ID 0923 Bosconero; ID 0924 Bruino; ID 0926 Busano; ID 0938 Caselette; ID 0971 Leini; ID 0986 Orbassano; ID 0993 Pertusio; ID 0994 Pianezza; ID 1005 Rivoli; ID 1006 Robassomero; ID 1010 Salassa; ID 1021 San Mauro Torinese; ID 1023 Sant'ambrogio Di Torino; ID 1024 Sant'antonino Di Susa; ID 1025 Santena; ID 1030 Torino; ID 1037 Valperga; ID 1050 Volvera; ID 1060 Novara; ID 1061 Pella; ID 1064 Pogno; ID 1065 San Maurizio D'opaglio; ID 1066 San Pietro Mosezzo; ID 1071 Barge; ID 1079 Caramagna Piemonte; ID 1091 Fossano; ID 1096 Moretta; ID 1182 Imperia; ID 1193 Albisola Superiore; ID 1195 Cairo Montenotte; ID 1208 Varazze; ID 1209 Arenzano; ID 1229 Portofino; ID 1230 Rapallo; ID 1235 Sestri Levante; ID 1236 Sori; ID 1239 Sarzana; ID 1255 Agrate Brianza; ID 1263 Cavenago Di Brianza; ID 1265 Concorezzo; ID 1273 Milano; ID 1276 Pessano Con Bornago; ID 1282 Settala; ID 1286 Villasanta; ID 1294 Desenzano Del Garda; ID 1309 Asola; ID 1338 Legnago; ID 1341 Pescantina; ID 1346 Bassano Del Grappa; ID 1348 Cassola; ID 1356 Mussolente; ID 1360 Romano D'ezzelino; ID 1361 Rosa'; ID 1362 Rossano Veneto; ID 1371 Vittorio Veneto; ID 1378 Venezia; ID 1389 Monselice; ID 1401 Attimis; ID 1405 Cividale Del Friuli; ID 1407 Coseano; ID 1410 Fagagna; ID 1411 Gemona Del Friuli; ID 1412 Latisana; ID 1413 Lignano Sabbiadoro; ID 1422 Pocenia; ID 1428 San Daniele Del Friuli; ID 1429 San Pietro Al Natisone; ID 1430 San Vito Di Fagagna; ID 1440 Faenza; ID 1503 Fivizzano; ID 1533 Nocera Umbra; ID 1550 Orvieto; ID 1570 Fabrica Di Roma; ID 1671 Roma; ID 1729 Airola; ID 1752 Pineto; ID 1762 Citta' Sant'angelo; ID 1796 Bisceglie; ID 1823 Potenza; ID 1882 Caulonia; ID 1896 Messina; ID 1907 Montereale Valcellina; ID 1909 Porcia; ID 1916 Spilimbergo; ID 1937 Stresa; ID 1945 Ciserano; ID 1947 Verdellino; ID 1951 Bovolone; ID 1956 Isola Della Scala; ID 1957 Salizzole; ID 1963 Cesenatico; ID 2099 Comerio; ID 2145 Besana In Brianza; ID 2160 Dosolo; ID 2175 Arcore; ID 2176 Albavilla; ID 2179 Alzate Brianza; ID 2184 Lambrugo; ID 2216 Pieve Porto Morone; ID 2239 Somma Lombardo; ID 2249 Millesimo; ID 2324 Monguzzo; ID 2325 Bovisio Masciago; ID 2329 Cameri; ID 2344 Frossasco; ID 2364 Besozzo; ID 2367 Pero; ID 2369 Siziano; ID 2373 Grignasco; ID 2380 Oggiona Con Santo Stefano; ID 2404 Paderno Dugnano; ID 2448 Marcon; ID 2450 Noventa Di Piave; ID 2451 San Dona' Di Piave; ID 2498 Inzago; ID 2505 Poirino; ID 2523 Villanova D'asti; ID 2524 Bergamo; ID 2526 Fara Gera D'adda; ID 2534 Cartigliano; ID 2540 Landriano; ID 2555 Lozzolo; ID 2561 Serravalle Sesia; ID 2574 Casalvolone; ID 2599 Loano; ID 2631 Luisago; ID 2632 Lurate Caccivio; 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ID 4791 Nerviano; ID 4795 Castelfranco Veneto; ID 4848 Bollate; ID 4859 Segrate; ID 4861 Mortara; ID 4863 Assisi; ID 4909 Motta Di Livenza; ID 4983 Cermenate; ID 5086 Umbertide; ID 5087 Villa Carcina; ID 5133 Montenero Di Bisaccia; ID 5152 Ceva; ID 5154 Garessio; ID 5215 Cologno Al Serio; ID 5318 Marano Vicentino; ID 5321 Santorso; ID 5325 Zane'; ID 5327 Camposampiero; ID 5330 Fiorano Modenese; ID 5333 Sassuolo; ID 5570 Giussano; ID 5636 Asso; ID 5685 Lesignano De' Bagni; ID 5688 Bosisio Parini; ID 5693 Oggiono; ID 5717 Suisio; ID 5749 Povegliano Veronese; ID 5778 Ponte San Pietro; ID 5799 Nogara; ID 5812 Felino; ID 5829 Montecchio Maggiore; ID 5834 Schio; ID 5900 Besnate; ID 5917 Gerenzano; ID 5946 Olgiate Olona; ID 5984 Madone; ID 5988 Lallio; ID 6037 Urbania; ID 6064 Castelnuovo Rangone; ID 6069 Malo; ID 6094 Fino Mornasco; ID 6095 Arese; ID 6096 Lainate; ID 6119 San Cesario Sul Panaro; ID 6831 Castrofilippo; ID 6967 Campochiaro; ID 7377 Sagrado; ID 7446 Rho).
  2. Inoltre, non risultava che la predetta condotta fosse cessata, con la conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti finali alla trasparenza dei propri documenti di fatturazione.
  3. Pertanto, con deliberazione n. 301/07, l'Autorità ha avviato, nei confronti di Sorgenia, un procedimento per:
    • irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di esporre in bolletta il valore del coefficiente M applicato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della deliberazione n. 237/00, successivamente recepito dalle deliberazioni n. 207/02 e n. 138/03 (punto 1, lettera a);
    • ordinare alla medesima società di indicare nelle bollette destinate ai propri clienti finali, cui deve applicarsi il predetto coefficiente, il valore del predetto coefficiente effettivamente praticato (punto 1, lettera b).
  4. Con la medesima deliberazione n. 301/07 (punto 2), l'Autorità ha, inoltre, intimato alla società di indicare, nelle more del procedimento, sin dalla prima fattura utile e per la località, il valore del coefficiente M applicato, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento.
  5. Nell'ambito del procedimento, oltre agli elementi conoscitivi richiamati nella deliberazione di avvio, è stata acquisita la seguente documentazione:
    • nota di Sorgenia in data 9 gennaio 2008 (prot. Autorità n. 420);
    • memoria di Sorgenia in data 28 luglio 2009 (prot. Autorità n. 22544).
  6. Con nota in data 19 gennaio 2010 (prot. Autorità n. 2720) il responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie ai sensi dell'art.16, comma 1, del dPR n. 244/01.
  7. Successivamente, è stato consentito a Sorgenia di depositare una ulteriore memoria in data in data 30 aprile 2010 (prot. Autorità n. 17227).

Valutazione giuridica

  1. Nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato, definita dall'Autorità con deliberazione n. 237/00, in particolare, per i clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione, non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, l'art.17, comma 1, della deliberazione n. 237/00 ha:
    • istituito un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (c.d. coefficiente M);
    • imposto che tale coefficiente sia utilizzato dagli esercenti l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato, per convertire le relative quote tariffarie (originariamente rapportate all'energia) in quote tariffarie rapportate ai volumi.
  2. Il coefficiente M è stato calcolato utilizzando una formula derivata dalla letteratura tecnica, ed è stato riportato in tabelle che ne forniscono, per ciascuna zona climatica, il valore in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
  3. I valori di tale coefficiente sono stati fissati nell'Allegato 2 (richiamato dall'art.17, comma 1) alla deliberazione n. 237/00, in apposite tabelle che li individuano per ciascuna zona climatica in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
  4. L'art.17, comma 3, della medesima deliberazione ha integrato la disciplina sulla trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di gas naturale, di cui alla deliberazione n. 42/99, prevedendo che il coefficiente M applicato sia riportato nella bolletta destinata ai clienti finali.
  5. Con l'estensione della qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti (prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) l'Autorità, con la deliberazione n. 207/02, ha mantenuto la disciplina sopra richiamata, ivi incluso l'obbligo di cui all'art.17, comma 3, della deliberazione n. 237/00,  prevedendo, in particolare che:
    • ai clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato, l'esercente l'attività di vendita continui ad applicare le condizioni economiche di fornitura definite sulla base della deliberazione n. 237/00, sino a quando i predetti clienti non esercitino il diritto di scegliere un nuovo fornitore (art.1, commi 1 e 2);
    • i medesimi esercenti offrano ai clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc, unitamente alle condizioni di fornitura dai medesimi predisposte, anche le condizioni definite sulla base della medesima deliberazione n. 237/00 (art.1, comma 3).
  6. Conseguentemente, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'esercente l'attività di vendita è tenuto ad applicare il coefficiente M e ad esporne il valore nelle relative bollette, ai propri clienti finali che hanno titolo all'applicazione delle condizioni economiche di fornitura definite sulla base dei criteri dell'Autorità (o in forza dell'obbligo posto dall'art.1, commi 1 e 2, della deliberazione n. 207/02, ovvero in quanto hanno accettato la relativa proposta formulata ai sensi del comma 3 del medesimo articolo).
  7. Inoltre, con deliberazione n. 138/03, l'Autorità ha adottato nuovi criteri per la definizione delle condizioni economiche di fornitura, in sostituzione di quelli di cui alla deliberazione n. 237/00, confermando tuttavia la disciplina sul coefficiente M di cui all'art.17 della deliberazione n. 237/00.
  8. Sorgenia avrebbe pertanto dovuto esporre il valore del coefficiente M nelle bollette emesse nell'anno 2006, destinate ai propri clienti finali serviti nella località sopra indicata.
  9. Invece, dalla documentazione acquisita, risulta - per espressa ammissione della parte - che la società ha omesso di esporre nelle predette bollette il valore del coefficiente M.
  10. Con la memoria del 30 aprile 2010, Sorgenia sostiene la correttezza della propria condotta sulla base di nuovi argomenti (rispetto a quelli formulati con la memoria del 28 luglio 2009, ritenuti insufficienti dal responsabile del procedimento).
  11. In particolare, la società sostiene di non essere tenuta all'obbligo di esporre il coefficiente M in quanto, per i seguenti motivi, non sarebbe tenuta all'applicazione delle condizioni economiche di fornitura definite dall'Autorità:
    • con riferimento a 82 (ottantadue) località, delle 324 (trecentoventiquattro) oggetto di contestazione, Sorgenia avrebbe servito, alla data del 31 dicembre 2006, solamente clienti finali caratterizzati da consumi superiori a 200.000 Smc/annui, ossia clienti esclusi dall'ambito di applicazione della deliberazione n. 207/02;
    • con riferimento alle restanti 242 (duecento quarantadue) località, invece, la società avrebbe servito clienti finali con consumi inferiori a 200.000 Smc/annui, ma con i quali la società avrebbe concordato condizioni economiche di fornitura diverse da quelle definite dall'Autorità con la deliberazione n. 138/03.
  12. Le predette circostanze trovano riscontro in un significativo campione di contratti di fornitura trasmesso dalla stessa società con la citata memoria del 30 aprile 2010.
  13. Quanto sopra dimostra che la condotta di Sorgenia non è idonea:
    • né ad integrare la violazione contestata con la deliberazione n. 301/07;
    • né a ledere i diritti dei propri clienti finali nei termini prospettati nella medesima deliberazione

DELIBERA

  1. non si ravvisa la violazione delle disposizioni in merito al c.d. coefficiente M di cui all'art.17, comma 1, della deliberazione n. 237/00, successivamente recepite dalle deliberazioni n. 207/02 e n. 138/03;
  2. non si ravvisano i presupposti per adottare il provvedimento di natura prescrittiva ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95;
  3. il presente provvedimento sarà notificato alla società Sorgenia S.p.A., Via Ciovassino 1, 20121 Milano, e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).


Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.

8 settembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


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