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Data pubblicazione: 16 December 2007

Delibera 04 December 2007

Delibera/Provvedimento 301/07

Avvio di istruttorie formali per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e sanzionatori nei confronti di alcune imprese di vendita del gas naturale per omessa esposizione in bolletta del coefficiente di adeguamento tariffario M

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 dicembre 2007

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 14 aprile 1999, n. 42/99;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
  • il protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza, approvato dall'Autorità con deliberazione 15 dicembre 2005, n. 273/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 327/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07.

Considerato che:

  • con effetto dall'1 luglio 2001, il comma 17.1 della deliberazione n. 237/00 ha previsto che, con riferimento ai clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, le quote tariffarie di distribuzione e di fornitura (originariamente rapportate all'energia) fossero convertite in quote tariffarie rapportate ai volumi misurati, mediante l'applicazione di un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (c.d. coefficiente M);
  • i valori di tale coefficiente sono stati fissati nell'Allegato 2 (richiamato dal comma 17.1), in apposite tabelle che li individuano per ciascuna zona climatica in funzione della temperatura e dell'altitudine della località;
  • il comma 17.3 della medesima deliberazione ha integrato la disciplina sulla trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di gas naturale, di cui alla deliberazione n. 42/99, prevedendo che il coefficiente M applicato fosse riportato nella bolletta destinata ai clienti finali;
  • le disposizioni riportate nei precedenti punti sono state recepite nei successivi provvedimenti con cui l'Autorità ha disciplinato, in sostituzione della deliberazione n. 237/00, le condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali;
  • in particolare, con la deliberazione n. 207/02 l'Autorità:
    • da un lato, ha previsto che ai clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato, le imprese di vendita continuassero ad applicare le condizioni economiche di fornitura definite ai sensi della deliberazione n. 237/00, sino all'esercizio da parte dei predetti clienti del diritto di scegliere il proprio fornitore connesso con la qualifica di cliente idoneo (commi 1.1 e 1.2);
    • dall'altro lato, ha imposto alle imprese di vendita di offrire ai clienti con consumi fino a 200.000 Smc, unitamente alle condizioni di fornitura dai medesimi predisposte, condizioni definite ai sensi della medesima deliberazione n. 237/00 (comma 1.3);
  • con la deliberazione n. 138/03, inoltre, l'Autorità ha introdotto, con effetto dall'1 gennaio 2004, nuovi criteri per la predisposizione delle condizioni economiche di fornitura, facendo salva tuttavia, agli articoli 3 e 4, la disciplina sul coefficiente M di cui alla deliberazione n. 237/00.

Considerato inoltre che:

  • con deliberazione n. 124/07, l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva avente ad oggetto, tra l'altro, l'applicazione da parte delle imprese di vendita del gas naturale, in ambito nazionale, del coefficiente M; e che detta istruttoria è stata chiusa con deliberazione n. 227/07;
  • l'istruttoria conoscitiva era finalizzata all'acquisizione di informazioni e dati utili alla predisposizione degli interventi di competenza dell'Autorità e a tal fine è stato chiesto alle imprese di compilare appositi questionari su supporto elettronico, nonché di inviare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla veridicità delle informazioni trasmesse in via telematica;
  • dall'esame degli elementi acquisiti nel corso della suddetta istruttoria conoscitiva è emerso che le imprese di vendita, elencate negli Allegati A e A1 al presente provvedimento, hanno dichiarato, sotto la loro responsabilità, di non aver indicato in bolletta il valore del coefficiente M per l'anno 2006 per una o più località;
  • dagli elementi acquisiti non risulta che tale condotta sia cessata, con la conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti finali alla trasparenza dei documenti di fatturazione;
  • l'attualità della violazione e la rilevanza dell'interesse tutelato impongono di adottare un ordine di cessazione della condotta lesiva ancora in essere.

Ritenuto che:

  • quanto sopra costituisca presupposto per l'avvio, nei confronti delle imprese di vendita di cui agli Allegati A e A1 al presente provvedimento, di istruttorie formali per:
    1. l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
    2. l'adozione di provvedimenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della predetta legge volti ad ordinare alle medesime imprese di indicare nelle bollette ai clienti finali, cui deve applicarsi il coefficiente M, il valore di tale coefficiente effettivamente praticato

DELIBERA

  1. di avviare istruttorie formali nei confronti delle imprese di vendita del gas naturale, riportate negli Allegati A e A1 al presente provvedimento, per:
    1. l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per la violazione dell'obbligo di esporre in bolletta il coefficiente M;
    2. l'adozione di provvedimenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, volti ad ordinare alle predette imprese di indicare nelle bollette destinate ai clienti finali cui deve applicarsi il coefficiente M, il valore di tale coefficiente effettivamente praticato;
  2. di intimare alle predette società di indicare nelle more dei procedimenti, sin dalla prima fattura utile e per tutte le località, il valore del coefficiente M applicato, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento, e prevedendo che tale adempimento costituirà elemento di valutazione ai fini della adozione del provvedimento di cui alla lettera (b) del precedente punto 1), nonché ai fini della quantificazione delle sanzioni;
  3. di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 327/06 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, con il supporto della Direzione Mercati, della Direzione Tariffe e della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio;
  4. di prevedere che le istruttorie si concludano entro il 31 luglio 2008;
  5. di prevedere che i provvedimenti finali siano adottati entro il 31 ottobre 2008;
  6. di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
  7. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento, producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite all'Autorità, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01, contestualmente alla produzione dei documenti o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  8. di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di notificazione della presente deliberazione, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e dalla data di pubblicazione della presente deliberazione per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
  9. di comunicare il presente provvedimento alle imprese di cui ai precedenti punti mediante notifica da parte del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza che, ai sensi del Protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza, potrà avvalersi dei Reparti territoriali del Corpo;
  10. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità il 16 dicembre 2007 (www.autorita.energia.it).

Allegati: