Data pubblicazione: 20 May 2010
Delibera 17 May 2010
GOP 29/10
Modifica del Regolamento disciplinante le modalità di copertura degli oneri sostenuti da Acquirente Unico S.p.A. relativi allo Sportello per il consumatore di energia di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 7 aprile 2010, GOP 16/10 e rettifica di errore materiale nella deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, GOP 71/09
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 17 maggio 2010
Visti:
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 come successivamente modificata ed integrata;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09) e in particolare l'articolo 27, comma 2;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità 14 maggio 2008, GOP 28/08 (di seguito: deliberazione GOP 28/08), recante istituzione da parte dell'Autorità dello Sportello per il consumatore di energia ed adozione del Regolamento per lo svolgimento delle attività materiali, informative e conoscitive anche preparatorie e strumentali nell'ambito della valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dai clienti finali ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera m), della legge n. 481/95, come modificata dalla deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2009, GOP 35/09 (di seguito: deliberazione GOP 35/09);
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2009, GOP 41/09 (di seguito: deliberazione GOP 41/09) recante aggiornamento del progetto approvato con deliberazione dell'Autorità 14 maggio 2008, GOP 29/08 relativo allo Sportello per il consumatore di energia istituito con deliberazione GOP 28/08;
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2009, GOP 42/09 (di seguito: deliberazione GOP 42/09), con la quale l'Autorità ha avviato un procedimento per l'attuazione delle disposizioni in materia di avvalimento, da parte dell'Autorità, delle società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. (oggi Gestore dei servizi energetici, di seguito: GSE) e Acquirente Unico S.p.A., ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge n. 99/09;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, GOP 71/09 (di seguito: deliberazione GOP 71/09), con la quale è stato approvato il Disciplinare di avvalimento, da parte dell'Autorità, delle società GSE e Acquirente Unico S.p.A., in attuazione dell'articolo 27, comma 2, della citata legge n. 99/09;
- la lettera dell'Acquirente Unico S.p.A. del 1° aprile 2010 (prot. Autorità 0014231 del 6 aprile 2010, di seguito: lettera del 1° aprile 2010) recante: "Invio dello schema di regolamento disciplinante le tempistiche relative alle attività di natura amministrativo-contabile per la copertura degli oneri sostenuti da Acquirente Unico S.p.A. relativamente allo Sportello per il consumatore di energia" (di seguito: Regolamento), con la quale si richiede l'approvazione del medesimo schema di Regolamento;
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2010, GOP 16/10 (di seguito: deliberazione GOP 16/10), con la quale è stato approvato il Regolamento;
- la lettera di Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: CCSE) del 6 maggio 2010 (protocollo Autorità 017912 del 7 maggio 2010, di seguito: lettera CCSE del 6 maggio 2010);
- la lettera di Acquirente Unico S.p.A. del 7 maggio 2010 (protocollo Autorità 018256 del 10 maggio 2010, di seguito: lettera AU del 7 maggio 2010).
Considerato che:
- nel Regolamento disciplinante le modalità di copertura degli oneri sostenuti da Acquirente Unico S.p.A relativi allo Sportello per il consumatore di energia nel quale (di seguito: Regolamento), approvato dall'Autorità con la deliberazione GOP 16/10, ai commi 3.4 e 3.5 si fa riferimento al termine "fattura" quale documento contabile che deve essere presentato da Acquirente Unico S.p.A. a CCSE per ottenere l'erogazione delle somme relative ai costi sostenuti per lo Sportello per il consumatore di energia;
- l'assenza di rapporti commerciali e di prestazione fra Acquirente Unico S.p.A e CCSE per quanto attiene la gestione dello Sportello per il consumatore di energia, svolta da Acquirente Unico S.p.A. per conto dell'Autorità in regime di avvalimento ai sensi della legge n. 99/09, non permette l'applicazione dalla disciplina di cui al D.P.R. 633/72 e s.m.i.;
- con la lettera del 6 maggio 2010 CCSE ha fatto presente l'opportunità di riservare un più ampio termine temporale per procedere con l'erogazione dei fondi ad Acquirente Unico S.p.A. rispetto ai quindici giorni previsti nel Regolamento;
- appare inoltre opportuno individuare con maggiore precisione la funzione interna all'Autorità che debba esaminare la documentazione per la rendicontazione dei costi presentata da Acquirente Unico S.p.A. e che gestisca le eventuali contestazioni di cui ai commi 3.2 e 3.3 del Regolamento;
- nel Regolamento è altresì riportato, in Allegato A al Regolamento medesimo, un grafico con la tempistica delle attività per il riconoscimento dei costi sostenuti da Acquirente Unico S.p.A. per lo Sportello per il consumatore di energia, che risulta ridondante rispetto alla medesima scansione delle attività puntualmente individuata dal Regolamento;
- sono stati riscontrati dei meri errori materiali nelle deliberazioni GOP 71/09 e GOP 16/10 e nel relativo Regolamento allegato.
Ritenuto necessario:
- accogliere le proposte di modifica del Regolamento avanzate da CCSE con lettera del 6 maggio 2010 e da Acquirente Unico S.p.A con lettera del 7 maggio 2010, con conseguenti modifiche del Regolamento approvato con la deliberazione GOP 16/10;
- abrogare il grafico con la tempistica delle attività per il riconoscimento dei costi sostenuti da Acquirente Unico S.p.A. per lo Sportello per il consumatore di energia di cui all'Allegato A del Regolamento ed i connessi riferimenti nel testo del Regolamento;
- rimuovere gli errori materiali presenti nelle deliberazioni GOP 71/09 e GOP 16/10 e nel relativo Regolamento allegato
DELIBERA
- di approvare le seguenti modifiche al Regolamento approvato con la deliberazione GOP 16/10:
- sostituzione del terzo alinea dell'articolo 1 (Definizioni) con il seguente: "Benestare all'erogazione: è il documento tecnico-contabile attraverso cui l'Autorità attesta l'esecuzione dei controlli sulla rendicontazione trimestrale dei costi inviata ad AU e, contemporaneamente, autorizza AU a richiedere il rimborso degli stessi costi nei confronti di Cassa e Cassa ad eseguire l'erogazione nei confronti di AU;";
- sostituzione dell'ultimo alinea dell'articolo 1 (Definizioni) con il seguente: "Trimestre di riferimento: è il periodo di tempo preso a riferimento per la consuntivazione e per la richiesta di rimborso da parte di AU a Cassa dei costi sostenuti.";
- abrogazione al comma 1.1 della definizione "Allegato A";
- sostituzione al comma 2.1. delle parole "1° gennaio 2010" con le parole "1° dicembre 2009";
- sostituzione della rubricazione dell'articolo 3 con la seguente: "Rendicontazione e richieste di rimborso trimestrali";
- sostituzione del comma 3.2 con il seguente: "3.2. Il Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio (di seguito: Direttore DCQS) dell'Autorità esamina la documentazione di cui al comma precedente ed invia il benestare all'erogazione ad AU, entro trenta giorni dal ricevimento della rendicontazione in questione.";
- al comma 3.3, sostituzione delle parole "L'Autorità" con le parole "Il Direttore DCQS" e le parole "l'Autorità" con le parole "il Direttore DCQS"; sostituzione inoltre delle parole "benestare per il pagamento" con le parole "benestare all'erogazione" e le parole "benestare al pagamento" con le parole "benestare all'erogazione";
- sostituzione del comma 3.4 con il seguente: "3.4. AU, dopo il ricevimento del benestare, presenta richiesta di rimborso alla Cassa con allegati il benestare rilasciato dal Direttore DCQS e la relativa rendicontazione dei costi sostenuti.";
- sostituzione del comma 3.5 con il seguente: "3.5. La Cassa procede all'erogazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.";
- sostituire al comma 4.1 alle parole "Delibera GOP dell'Autorità" le parole "Delibera dell'Autorità GOP";
- abrogazione della frase "Allegato: Schema delle tempistiche di rendicontazione e fatturazione" alla fine del Regolamento.
- di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Acquirente Unico S.p.A. ed a CCSE;
- di rimuovere l'errore materiale connesso alla denominazione delle lettere dell'elenco di cui al punto 2 del dispositivo della deliberazione GOP 71/09, modificandole da "a., a., b., c." in "a., b., c., d.";
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).;
- di pubblicare sul sito internet dell'Autorità il Regolamento approvato con la deliberazione GOP 16/10 come risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con il presente provvedimento;
- di pubblicare sul sito internet dell'Autorità la deliberazione GOP 71/09 come risultante dalle modifiche apportate con il presente provvedimento.
17 maggio 2010
Il Presidente Alessandro Ortis