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Data pubblicazione: 13 jaanuar 2010

Delibera 28 detsember 2009

GOP 71/09

Avvalimento, da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, delle società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. e Acquirente Unico S.p.A., ai sensi dell’articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 dicembre 2009

Visti:

  • la legge 7 agosto 1990, n. 241 come successivamente modificata ed integrata;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità);
  • la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09) e in particolare l'articolo 27, comma 2;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04 (di seguito: deliberazione n. 60/04) in tema di avvalimento della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) per intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05 (di seguito: deliberazione n. 273/05) recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Guardia di Finanza;
  • la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione n. 111/06) e in particolare l'Allegato A come successivamente modificato e integrato;
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, approvato con deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2008 ARG/elt 77/08 recante criteri per il riconoscimento, ai sensi del Titolo II, punto 7bis del provvedimento Cip n. 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE;
  • la deliberazione dell'Autorità 14 maggio 2008, GOP 28/08 (di seguito: deliberazione GOP 28/08), recante istituzione da parte dell'Autorità dello Sportello per il consumatore di energia ed adozione del Regolamento per lo svolgimento delle attività materiali, informative e conoscitive anche preparatorie e strumentali nell'ambito della valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dai clienti finali ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. m), della legge n. 481/95, come modificata dalla deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2009, GOP 35/09 (di seguito: deliberazione GOP 35/09)
  • la deliberazione dell'Autorità 2 luglio 2009, GOP 30/09 (di seguito: deliberazione GOP 30/09) recante proroga del Comitato di esperti di cui alla deliberazione n. 60/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2009, GOP 41/09 (di seguito: deliberazione GOP 41/09) recante aggiornamento del progetto approvato con deliberazione dell'Autorità 14 maggio 2008, GOP 29/08 relativo allo Sportello per il consumatore di energia istituito con deliberazione GOP 28/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2009, GOP 42/09 (di seguito: deliberazione GOP 42/09), con la quale l'Autorità ha avviato un procedimento per l'attuazione delle disposizioni in materia di avvalimento, da parte dell'Autorità, delle società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. e Acquirente Unico S.p.A., ai sensi  dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;
  • la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 191/09); in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato dell'energia elettrica al dettaglio e istituzione di un sistema indennitario a favore degli esercenti la vendita per morosità dei clienti finali.

Considerato che:

  • l'articolo 27, comma 2, primo periodo, della legge n. 99/09 prevede che l'Autorità si avvalga delle società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. (dal 18 novembre 2009 Gestore dei servizi energetici S.p.A.)  e Acquirente unico S.p.A. per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia, anche con riferimento alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 12, lettere l) e m), della legge n. 481/95, nonché per l'espletamento di attività tecniche sottese all'accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia;
  • l'articolo 27, comma 2, secondo periodo, della legge n. 99/09 prevede che dal predetto avvalimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
  • con la deliberazione GOP 42/09 l'Autorità ha avviato un procedimento per l'attuazione delle suddette disposizioni di legge da concludersi entro il 31 dicembre 2009 con l'adozione di un provvedimento recante disciplinare di avvalimento, sentite le società interessate nonché la Cassa e la Guardia di Finanza ove opportuno;
  • l'articolo 2 del Protocollo di Intesa prevede che la Guardia di Finanza collabori con l'Autorità per lo svolgimento, su tutto il territorio nazionale, di accertamenti nei confronti dei soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas e che gli accertamenti, sia programmati che straordinari, siano disposti, tramite provvedimento, esclusivamente dall'Autorità e sono svolti dal Nucleo Speciale Tutela Mercati su richiesta dell'Autorità o della Cassa mediante la lettera di richiesta di cui all'articolo 5, comma 5.1, del medesimo Protocollo;
  • fermo restando che l'avvalimento riguarda le attività tecniche, strumentali, operative e di supporto, e che ogni valutazione concernente l'esercizio del potere decisionale compete esclusivamente all'Autorità, nella medesima deliberazione GOP 42/09 l'Autorità ha identificato, in sede di prima ricognizione, le attività che possono essere svolte in regime di avvalimento, prevedendo altresì che tale elenco possa essere integrato o modificato, a seguito di una completa ricognizione, in relazione alle variabili esigenze operative dell'Autorità ovvero agli esiti delle consultazioni con i soggetti interessati dalla regolazione dei settori dell'energia elettrica e del gas;
  • per quanto concerne la gestione dello "Sportello del consumatore", l'Autorità ha approvato, con deliberazione GOP 41/09, l'aggiornamento del progetto operativo dello Sportello del consumatore, come presentato dalla società Acquirente unico S.p.A. con comunicazione del 30 settembre 2009, per l'attuazione nel periodo tra il 1° dicembre 2009 e il 31 dicembre 2012, rinviando ad un successivo provvedimento la definizione delle modalità di copertura dei costi dell'Acquirente Unico per il medesimo periodo;
  • con la deliberazione ARG/elt 191/09 (allegato B) l'Autorità ha previsto che l'Acquirente unico definisca, entro 6 mesi dell'entrata in vigore del provvedimento, il Regolamento per l'implementazione del sistema indennitario;

Considerato inoltre che:

  • le società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. e Acquirente unico S.p.A. hanno partecipato attivamente al presente procedimento contribuendo alla elaborazione del Disciplinare di avvalimento e formulando osservazioni e proposte per rendere efficace ed efficiente il rapporto di avvalimento;
  • il  Direttore generale dell'Autorità, in qualità di responsabile del procedimento, ha sottoposto alle società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. e Acquirente unico S.p.A una bozza di Disciplinare di avvalimento, informandone contestualmente la Cassa;
  • in successivi contatti intercorsi con le società è stato condiviso il testo del disciplinare oggetto della presente delibera,
  • le società hanno espresso parere positivo con note del 22 dicembre 2009 (rispettivamente nota prot. AD/P20090000117 per la società Gestore servizi energetici S.p.A. e nota prot. AU/P20090001738 per la società Acquirente Unico S.p.A.);

Ritenuto opportuno:

  • al fine di dare attuazione all'articolo 27, comma 2, della legge n. 99/09, approvare il Disciplinare di avvalimento condiviso con la società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. e Acquirente unico S.p.A., sentita la Cassa;
  • identificare un primo elenco di attività oggetto di avvalimento, fermo restando che ulteriori attività potranno essere identificate con successivo provvedimento dell'Autorità, in relazione alle esigenze operative dell'Autorità ovvero agli esiti delle consultazioni con i soggetti interessati dalla regolazione dei settori dell'energia elettrica e del gas;
  • definire le modalità di trasferimento alla società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. delle attività finora svolte dalla Cassa in regime di avvalimento ai sensi della deliberazione n. 60/04;
  • determinare le modalità di copertura dei costi che saranno sostenuti dalle società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. e Acquirente unico S.p.A per lo svolgimento delle attività in regime di avvalimento, tenendo conto delle diverse finalità che tali attività perseguono, della possibile estensione al settore gas di alcune attività affidate in avvalimaneto alla società Acquirente Unico S.p.A. e del divieto di far derivare dall'avvalimento nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

 

DELIBERA

  1. di approvare il Disciplinare di avvalimento, da parte dell'Autorità, delle società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. (oggi Gestore dei servizi energetici) e Acquirente Unico S.p.A., di cui all'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in attuazione dell'articolo 27, comma 2, della legge n. 99/09;
  2. di individuare le seguenti attività oggetto di avvalimento, con le decorrenze di cui ai punti successivi:
    • tramite la società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. (oggi Gestore dei servizi energetici):
      1. verifiche e sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione, secondo le modalità indicate nella deliberazione n. 60/04 e nel Regolamento per le verifiche sugli impianti di produzione approvato con la deliberazione n. 215/04;
    • tramite la società Acquirente unico S.p.A.
      1. gestione dello "Sportello del consumatore di energia" secondo le modalità indicate nel Regolamento approvato con la deliberazione GOP 28/08 e successive modifiche e integrazioni;
      2. attività di progettazione e realizzazione di un sistema informativo centralizzato avente ad oggetto la gestione dei profili descrittivi dei clienti finali;
      3. attività relative al contenimento del rischio creditizio per il mercato dell'energia elettrica al dettaglio, fra cui, in particolare, la definizione, entro 6 mesi dell'entrata in vigore della deliberazione ARG/elt 191/09, del Regolamento per l'implementazione del sistema indennitario previsto dall'Allegato B della medesima deliberazione;
  3. di prevedere che ulteriori attività potranno essere identificate con successivo provvedimento dell'Autorità da effettuare in avvalimento:
    • tramite la società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. (oggi Gestore dei servizi energetici), per ulteriori attività di accertamenti, secondo modalità da definirsi nei relativi Regolamenti che verranno approvati con successivi provvedimenti dell'Autorità, in particolare ma in via non esaustiva in relazione a:
      1. accertamenti sugli impianti di produzione di energia elettrica per la verifica della potenza destinata al funzionamento dei servizi ausiliari degli impianti di produzione ai sensi dell'articolo 16, commi 16.4 e 16.5, dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07;
      2. accertamenti sul riconoscimento degli oneri da Emission Trading di cui alla deliberazione ARG/elt 77/08;
      3. accertamenti sulle conformità delle modalità di effettuazione del servizio di misura da parte dei distributori di energia elettrica alle norme applicabili in materia di misura;
    • tramite la società Acquirente unico S.p.A., per ulteriori attività di tutela dei consumatori in relazione alle proprie esigenze operative ovvero agli esiti delle consultazioni con i soggetti interessati dalla regolazione dei settori dell'energia elettrica e del gas;
  4. di trasferire alla società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. con piena operatività dal 1° luglio 2010 l'avvalimento, attualmente svolto dalla Cassa, relativo alle verifiche e sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazioneattualmente svolte dalla Cassa ai sensi della deliberazione n. 60/04, con le stesse modalità e condizioni previste da tale deliberazione e dal Regolamento per le verifiche sugli impianti di produzione approvato con la deliberazione n. 215/04, fatti salvi gli adeguamenti del caso;
  5. di prevedere, fermo restando sia quanto già previsto dal punto 6 della deliberazione GOP n. 42/09 sia le competenza della Cassa in materia di recupero amministrativo,  che la società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. avvii, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le attività propedeutiche al progressivo trasferimento delle attività di cui al precedente punto 3, prevedendo, tra l'altro, l'utilizzo del Comitato di esperti come organo consultivo e di indirizzo, la predisposizione di un piano operativo da presentare all'Autorità entro il 31 marzo 2010 per il trasferimento e la presa in carico delle attività attualmente svolte dalla Cassa, inclusa la gestione dell'albo dei componenti dei nuclei ispettivi e dei casi pendenti, al fine di assicurare la piena operatività del Gestore dei servizi elettrici S.p.A. in materia a partire dal 1° luglio 2010;
  6. di prevedere che per gli oneri derivanti dalle attività in avvalimento di cui al precedente punto 2,si provveda con le seguenti modalità:
    • per le attività svolte in avvalimento dalla società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. di cui al precedente punto 2, lettera a), gli oneri sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate gestito dalla Cassa;
    • per le attività svolte in avvalimento dalla società Acquirente unico S.p.A. di cui al precedente punto 2, lettera b), gli oneri sono posti per il 60% a carico del Conto qualità energia elettrica e per il 40% a carico del Conto qualità gas, gestiti dalla Cassa;
    • per le attività svolte in avvalimento dalla società Acquirente unico S.p.A. di cui al precedente punto 2, lettere c) e d), gli oneri sono in prima fase ricompresi nel calcolo del corrispettivo di cui all'articolo 44 dell'Allegato A della deliberazione n. 111/06 (uplift) in egual proporzione mensile su base annua; la società Acquirente Unico S.p.A recupera tali oneri tramite apposito Conto da istituire presso la Cassa;
  7. di prevedere che per le ulteriori attività in avvalimento di cui al punto 3, le modalità di copertura dei costi saranno stabilite con i successivi provvedimenti di approvazione dei relativi Regolamenti;
  8. di autorizzare la Cassa, a far data dal 1° dicembre 2009 limitatamente alle attività relative allo Sportello per il consumatore di energia di cui alla delibera GOP 41/09 e a far data dal 1° gennaio 2010 anche per le altre attività in avvalimento di cui al punto 2, a operare prelievi dai suddetti conti a fronte di rendicontazione dettagliata dei costi sostenuti e riconosciuti dall'Autorità per le attività svolte in avvalimento di cui al precedente punto 2;
  9. di dichiarare concluso il procedimento avviato con la deliberazione GOP 42/09;
  10. di trasmettere copia del presente provvedimento alle società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. e Acquirente Unico S.p.A., nonché alla Cassa conguaglio del settore elettrico e al Comitato di esperti istituito ai sensi della deliberazione n. 60/04, al Comando delle Unità Speciali e al Comando del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza;
  11. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).


28 dicembre 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


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