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Data pubblicazione:

Determina

2/2010 - DCQS

Approvazione delle Istruzioni Operative in tema di standard di comunicazione tra distributori e venditori di energia elettrica

Il Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Premesso che:

  • con la deliberazione ARG/elt 59/09 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di standard di comunicazione tra distributori e venditori di energia elettrica sia per l'effettuazione delle prestazioni previste dal Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo 2008-2011 (TIQE), approvato con deliberazione 19 dicembre 2007, n. 333/07, sia per la sostituzione del fornitore (switching);
  • nell'ambito del procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di standard di comunicazione per il settore del gas naturale, il Direttore Generale dell'Autorità ha istituito, con la determinazione 17 gennaio 2007, n. 2/07, un Gruppo di lavoro per l'elaborazione di proposte finalizzate al completamento della regolazione in materia di standard di comunicazione (di seguito: Gruppo di lavoro), successivamente esteso a rappresentanti del settore elettrico con determinazione n. 59/08;
  • con il documento per la consultazione DCO 35/09, anche alla luce delle attività condotte dal Gruppo di lavoro, sono state formulate proposte tra l'altro in materia di sequenza minima obbligatoria dei messaggi e contenuti minimi per un primo gruppo di prestazioni di qualità commerciale regolate dal TIQE;
  • in esito alla fase di consultazione, l'Autorità ha approvato con propria deliberazione 4 febbraio 2010, ARG/elt 13/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 13/10) le Disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tema di standard nazionale di comunicazione tra distributori e venditori di energia elettrica per le prestazioni disciplinate dal TIQE;
  • il punto 2 della deliberazione ARG/elt 13/10 stabilisce di demandare al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio la definizione di disposizioni di maggior dettaglio in tema di sequenza obbligatoria dei messaggi e contenuti minimi di ciascun scambio informativo nonché di causali di inammissibilità delle richieste tramite l'emanazione di Istruzioni Operative approvate, in relazione all'attuazione concreta, con propria determinazione secondo gli indirizzi dell'Autorità.

Considerato che:

  • dalla consultazione è emersa una pressochè unanime preferenza per la soluzione che prevede da subito l'introduzione di tutti i campi necessari a regime per ciascun scambio informativo, alcuni da caratterizzare inizialmente come facoltativi, con riguardo alle seguenti prestazioni disciplinate dal TIQE:
    1. messa a disposizione di dati tecnici acquisibili con lettura di un gruppo di misura;
    2. messa a disposizione di altri dati tecnici;
    3. disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale;
    4. riattivazione-ripristino della fornitura in seguito a sospensione per morosità;
  • con particolare riferimento alla prestazione di cui alla precedente lettera a., è ragionevole confermare che il flusso analizzato non si applica a clienti finali MT e BT con potenza disponibile superiore a 55 kW e con trattamento orario, visto anche il parere positivo espresso dai soggetti che hanno preso parte alla consultazione;
  • è utile confermare la sequenza minima posta in consultazione nell'ottica di non appesantire eccessivamente gli scambi informativi, che peraltro per diversi distributori sono da effettuarsi tramite posta elettronica certificata, ed in considerazione della regolazione in tema di obblighi di installazione di misuratori elettronici presso i clienti finali alimentati in bassa pressione;
  • è altresì opportuno confermare quanto proposto in consultazione circa i codici univoci sia per le tipologie di prestazione che per l'identificazione delle causali di inammissibilità ovvero che siano, per quanto possibile, coincidenti con quelli in uso per il settore del gas naturale, al fine di favorire l'utilizzo di tracciati unici nel caso di prestazione richiesta da un cliente finale dual fuel e perseguire, così, l'obiettivo di convergenza della regolazione della vendita di energia;
  • è stata fornita piena informativa al Collegio dell'Autorità nella riunione del 25 marzo 2010, ottenendo un nulla osta a procedere.

Ritenuto che:

  • sia opportuno procedere, tenendo conto sia degli esiti della consultazione che delle attività del Gruppo di lavoro, all'approvazione delle Istruzioni Operative in tema di standard di comunicazione tra distributori e venditori di energia elettrica con riferimento ad un primo gruppo di prestazioni commerciali disciplinate dal TIQE.

 

DETERMINA

  1. di approvare le "Istruzioni Operative dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tema di standard di comunicazione tra distributori e venditori di energia elettrica" (Allegato A), allegate alla presente determinazione di cui formano parte integrante e sostanziale;
  2. di pubblicare la presente determinazione, completa dell'Allegato A, sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 29 marzo 2010

 



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