Seguici su:






Data pubblicazione: 09 gennaio 2007

Delibera 08 gennaio 2007

Delibera/Provvedimento 2/07

Chiusura del procedimento di approvazione della proposta di integrazione del codice di rete di distribuzione del gas naturale, presentata dalla società Gesam S.p.A. ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 138/04

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 8 gennaio 2007

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n.244/01);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 luglio 2004, n. 138/04 e sue successive modifiche e integrazioni seguito: deliberazione n. 138/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 170/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06 (di seguito: deliberazione n. 108/06);
  • la comunicazione dell'Autorità 28 dicembre 2006 relativa a "Chiarimenti in materia di tariffe per il servizio di distribuzione del gas naturale".

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 138/04, l'Autorità ha disciplinato le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di distribuzione del gas naturale, disponendo che con successivo provvedimento avrebbe adottato, ad integrazione della predetta disciplina, un codice di rete tipo per il servizio di distribuzione (di seguito: codice tipo); e che tale codice tipo è stato adottato con la deliberazione n. 108/06;
  • l'articolo 3, comma 2, della deliberazione n. 138/04 prevede che, in seguito all'entrata in vigore del codice tipo, l'impresa di distribuzione predispone il proprio codice di rete ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00
    1. adottando la disciplina prevista dal codice tipo, mediante apposita dichiarazione scritta trasmessa all'Autorità; ovvero
    2. trasmettendo all'Autorità, per la sua approvazione, una proposta di codice redatta sulla base dello schema allegato alla deliberazione n. 138/04;
  • nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a), l'articolo 3, comma 3, della predetta deliberazione prevede che:
    1. l'approvazione di competenza dell'Autorità si intende rilasciata con decorrenza dalla data di ricevimento della dichiarazione dell'impresa;
    2. l'impresa di distribuzione ha facoltà di integrare il proprio codice di rete, previa approvazione da parte dell'Autorità, mediante apposite clausole che si giustificano in ragione di specifiche esigenze debitamente motivate;
  • in data 4 ottobre 2006, la società Gesam S.p.A. (di seguito: Gesam), ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), e dell'articolo 3, comma 3, della deliberazione n. 138/04, ha trasmesso la propria dichiarazione di adesione al codice tipo, presentando contestualmente una proposta di integrazione relativa alla sola disciplina del contenuto dei documenti di fatturazione; e che, in particolare, secondo tale proposta, Gesam applicherebbe all'utente, oltre alle quote variabili di cui all'articolo 4, comma 1, della deliberazione n. 170/04, anche le "eventuali quote dovute per legge ad enti locali in forza di delibere, norme nazionali e/o comunitarie";
  • con nota in data 19 dicembre 2006 gli uffici dell'Autorità hanno trasmesso a Gesam la comunicazione delle risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01;
  • l'integrazione proposta da Gesam si pone in contrasto con il quadro normativo che attualmente regola il regime tariffario del servizio di distribuzione, in forza del quale la tariffa di distribuzione:
    1. costituisce l'unico importo che l'utente è tenuto a corrispondere per l'accesso e l'erogazione del servizio, salvo quanto disposto per le prestazioni di cui ai capitoli 3.2 e 3.3 del codice tipo;
    2. è predisposta dall'esercente sulla base di criteri la cui definizione, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/95, e dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 164/00, compete unicamente all'Autorità.

Ritenuto che, per le motivazioni appena illustrate,sia necessario non approvare la proposta di integrazione presentata da Gesam

DELIBERA

  1. di non approvare la proposta di integrazione della disciplina del codice tipo, presentata da Gesam;
  2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);
  3. di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Gesam, con sede legale in Lucca, Via Nottolini 34.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.