Data pubblicazione: 25 July 2008
Delibera 23 July 2008
ARG/elt 98/08
Verifica del Codice di trasmissione e di dispacciamento in materia di condizioni per la gestione della produzione di energia elettrica da fonte eolica
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 23 luglio 2008
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 24 ottobre 2005, recante l'aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2004, n. 250/04;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2005, n. 50/05;
- la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2005, n. 79/05;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2005, n. 138/05;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 281/05);
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2006, n. 39/06;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2007, n. 330/07 (di seguito: deliberazione n. 330/07);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 351/07;
- la proposta di integrazione al Codice di trasmissione e dispacciamento (di seguito: Codice di rete) trasmessa dalla società Terna Spa (di seguito: Terna) in data 29 aprile 2008, prot. n. TE/P2008007321 (prot. Autorità n. 012815 del 2 maggio 2008) in materia di condizioni per la gestione della produzione di energia elettrica da fonte eolica (di seguito: lettera del 29 aprile 2008);
- la norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 11-32 (di seguito: norma CEI 11-32).
Considerato che:
- con la deliberazione n. 330/07, l'Autorità ha stabilito, tra l'altro, che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della predetta deliberazione, Terna sottoponesse all'Autorità e al Ministero dello Sviluppo economico, per le verifiche di propria competenza ai sensi del DPCM 11 maggio 2004, un'integrazione al Codice di rete specificante le condizioni di attivazione, totali o parziali, delle disposizioni di cui all'Appendice 6 alla norma CEI 11-32, unitamente ad un rapporto individuante:
- i presupposti su cui si basano le proposte presentate dalla medesima Terna;
- le contromisure, alternative all'attivazione delle disposizioni di cui all'Appendice 6 alla norma CEI 11-32, necessarie al fine del mantenimento della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico con riferimento allo stato attuale e futuro del sistema elettrico;
- eventuali necessità di adeguamento degli impianti eolici esistenti con l'indicazione delle motivazioni per le quali tali adeguamenti si rendono necessari e delle possibili modalità di copertura degli oneri conseguenti;
- con la lettera del 29 aprile 2008, Terna ha trasmesso all'Autorità una proposta di integrazione al Codice di rete specificante le condizioni di attivazione, totali o parziali, delle disposizioni di cui all'Appendice 6 alla norma CEI 11-32 (di seguito: proposta di integrazione al Codice di rete), nonché un rapporto tecnico individuante quanto specificato nel precedente alinea (di seguito: rapporto tecnico);
- le prestazioni tecniche oggetto di richiesta da parte di Terna nei confronti degli impianti di produzione da fonte eolica consistono nel:
- prestare insensibilità agli abbassamenti di tensione;
- disporre di capacità regolazione di potenza attiva;
- prestare azioni di riduzione di potenza immessa in rete/distacco di generazione;
- disporre capacità di regolazione della potenza reattiva;
- prestare azioni di inserimento graduale della potenza immessa in rete;
- sulla base degli elementi indicati nella lettera del 29 aprile 2008 emerge che le prestazioni tecniche di cui al precedente alinea dovrebbero essere rese disponibili:
- da tutti gli impianti eolici non ancora connessi e/o in esercizio;
- da una parte consistente di impianti eolici già connessi e in esercizio (di seguito: impianti esistenti) in maniera differenziata a livello geografico con maggiore incidenza sugli impianti esistenti in Sardegna e in Sicilia;
- l'esigenza di cui alla precedente lettera b) implica una serie di interventi rilevanti sugli impianti esistenti per i quali, sulla base degli elementi forniti, non è possibile valutare l'impatto sulle imprese di produzione in termini di costo; e che, il rapporto tecnico non reca le possibili modalità di copertura degli oneri conseguenti all'adeguamento degli impianti esistenti, richiamando unicamente la necessità di attuare meccanismi che promuovano il predetto adeguamento;
- gli adeguamenti richiesti sugli impianti esistenti, stante la prevedibile differenziazione delle soluzioni impiantistiche attualmente in esercizio, potrebbero essere realizzati secondo criteri di minimizzazione dell'impatto sui produttori;
- eventuali meccanismi di promozione dell'adeguamento degli impianti dovrebbero essere rapportati al costo opportunità sostenuto dal sistema per l'attivazione delle contromisure di carattere alternativo, includendo tra tali misure eventuali sviluppi della rete esistente;
- Terna ha rappresentato che le misure alternative all'adeguamento degli impianti esistenti potrebbero consistere nella richiesta di riduzione preventiva del livello di generazione della produzione eolica, per periodi di tempo predefiniti e dipendenti dalle previsioni del rischio di funzionamento critico del sistema elettrico, nonché nell'eventuale attivazione di azioni di alleggerimento carico in Sardegna e in Sicilia.
Ritenuto che sia opportuno:
- verificare positivamente la proposta di integrazione al Codice di rete, presentata da Terna con la lettera del 29 aprile 2008, limitando la sua applicabilità agli impianti eolici non ancora entrati in esercizio e, per i quali, non sia ancora stata accettata la soluzione tecnica minima di dettaglio di cui alla deliberazione n. 281/05;
- prevedere che Terna proceda ad una ricognizione tecnica degli impianti eolici attualmente in esercizio o che abbiano già accettato la soluzione tecnica minima di dettaglio di cui alla deliberazione n. 281/05 e per i quali potrebbe risultare necessario procedere ad adeguamenti impiantistici secondo quanto indicato nella proposta di integrazione al Codice di rete;
- prevedere che Terna, per gli impianti individuati nella ricognizione di cui al precedente alinea, determini i costi e i tempi necessari all'adeguamento alla luce di quanto indicato nella proposta di integrazione al Codice di rete, dandone comunicazione all'Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico;
- rimandare a successivi provvedimenti eventuali decisioni in merito all'adeguamento degli impianti esistenti
DELIBERA
- la proposta di integrazione al Codice di rete è verificata positivamente con applicabilità limitata agli impianti eolici che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non siano ancora entrati in esercizio e, per i quali, non sia ancora stata accettata la soluzione tecnica minima di dettaglio di cui alla deliberazione n. 281/05;
- entro 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, Terna è tenuta a trasmettere all'Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico un rapporto recante gli esiti della ricognizione tecnica degli impianti eolici attualmente in esercizio o che abbiano già accettato la soluzione tecnica minima di dettaglio di cui alla deliberazione n. 281/05 e per i quali risulterebbe necessario procedere ad adeguamenti impiantistici secondo quanto indicato nella proposta di integrazione al Codice di rete. Tale rapporto indica, per gli impianti individuati nella ricognizione tecnica, i costi e i tempi necessari all'adeguamento degli impianti alla luce di quanto indicato nella proposta di integrazione al Codice di rete;
- i produttori interessati dalla ricognizione di cui al precedente punto 2 sono tenuti a fornire a Terna, secondo quanto stabilito dalla medesima, le informazioni necessarie alla ricognizione tecnica;
- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico e a Terna;
- di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
23 luglio 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis