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Data pubblicazione: 28 September 2007

Delibera 27 September 2007

Delibera/Provvedimento 238/07

Aggiornamento per il trimestre ottobre - dicembre 2007 di componenti della tariffa elettrica e definizione delle condizioni economiche di maggior tutela, del prezzo di salvaguardia e disposizioni in materia di regimi tariffari speciali.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 settembre 2007

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la legge 28 ottobre 2002, n. 238, di conversione in legge del decreto legge 4 settembre 2002, n. 193;
  • la legge 17 aprile 2003, n. 83, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239;
  • la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314;
  • il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge Finanziaria 2005);
  • la legge 14 maggio 2005 n. 80, di conversione con modifiche del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35;
  • la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge Finanziaria 2006);
  • la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
  • la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6;
  • il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19 dicembre 1995, recante disposizioni relative ai prezzi dell'energia elettrica per i settori industriali;
  • il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 17 aprile 2001 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, recante criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricità e del gas;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico e direttive alla medesima società;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 6 agosto 2004, recante determinazione dei costi non recuperabili del settore dell'energia elettrica;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 giugno 2005, recante modalità di rimborso e di copertura di costi non recuperabili, relativi al settore dell'energia elettrica, a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio 2005, recante Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, come integrato e modificato con il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 6 febbraio 2006;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 24 ottobre 2005, recante aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 24 ottobre 2005, recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 6 febbraio 2006;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006, recante Nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e abrogazione del decreto del Ministro delle Attività Produttive 28 febbraio 2003;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 23 marzo 2006, recante norme per l'erogazione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e di sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale per l'anno 2006;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 3 aprile 2006, recante modifica dell'articolo 9 del decreto 26 gennaio 2000;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 14 dicembre 2006, recante Determinazione delle modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2007, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, da parte del gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE);
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 dicembre 2006, recante modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2007e direttive all'Acquirente Unico SpA in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2007;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 387/03;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 marzo 2007, recante Revisione delle modalità di rimborso dei costi non recuperabili, a seguito dell'attuazione della direttiva europea n. 96/92/CE;
  • le sentenze del TAR Lombardia n. 5359; 5360; 5361; 5362; 5363; 5364; 5365; 5366; 5367; 5368; 5369; 5370; 5371; 5372; 5373; 5374; 5375; 5376; 5377 del 10 luglio 2007;
  • le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), 30 marzo 2005, n. 54/05, 28 giugno 2005, n. 133/05, 28 settembre 2005, n. 201/05, 29 dicembre 2005, n. 299/05, 28 giugno 2006, n. 132/06 (di seguito: deliberazione n. 132/06), 29 marzo 2007, n. 76/07, la deliberazione 27 giugno 2007, n. 159/07 (di seguito: deliberazione n. 159/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 227/02;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 gennaio 2003, n. 5/03;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
  • la deliberazione dell'Autorità 5 febbraio 2004, n. 8/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 9 agosto 2004, n. 148/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05 come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2005, n. 144/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2005, n. 188/05 come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 13 ottobre 2005, n. 217/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05 come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2006, n. 40/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 24 maggio 2006, n. 99/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in particolare l'Allegato A, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2006, n. 123/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 174/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2006, n. 190/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2006, n. 203/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2006, 249/06 (di seguito: deliberazione n. 249/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2006, n. 275/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2006, n. 288/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2006, n. 289/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 318/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 319/06;
  • la deliberazione dell'Autorità del 23 aprile 2007, n. 95/07;
  • la deliberazione dell'Autorità del 24 aprile 2007, n. 97/07;
  • la deliberazione dell'Autorità del 9 maggio 2007, n. 110/07 (di seguito: deliberazione n. 110/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2007, n. 117/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2007, n. 121/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2007, n. 122/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2007, n. 135/07 (di seguito: deliberazione n. 135/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: deliberazione n. 156/07);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con deliberazione n. 156/07 (di seguito: TIV);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 luglio 2007, n. 167/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2007, n. 168/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2007, n. 177/07 (di seguito: deliberazione n. 177/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2007, n. 206/07 (di seguito: deliberazione n. 206/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2007, n. 236/07 (di seguito: deliberazione n. 236/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2007, n. 237/07 (di seguito: deliberazione n. 237/07);
  • il documento per la consultazione del 18 giugno 2007, atto n. 24/07, in materia di determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica fornita ai clienti finali non trattati su base oraria;
  • la comunicazione congiunta del GSE e della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 10 settembre 2007, prot. Autorità n. 24317 del 14 settembre 2007;
  • la comunicazione della Cassa del 17 settembre 2007, prot. Autorità n. 25030 del 19 settembre 2007;
  • la comunicazione del GSE del 20 settembre 2007, prot. Autorità n. 025669 del 25 settembre 2007;
  • la comunicazione dell'Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico) del 12 settembre 2007, prot. Autorità n. 24344 del 14 settembre 2007;
  • la comunicazione dell'Acquirente Unico del 12 settembre 2007, prot. Autorità n. 24345 del 14 settembre 2007;
  • la comunicazione dell'Acquirente Unico del 18 settembre 2007, prot. Autorità n. 25785 del 26 settembre 2007;
  • la comunicazione dell'Acquirente Unico del 21 settembre 2007, prot. Autorità n. 025872 del 27 settembre 2007;
  • la comunicazione dell'Acquirente Unico del 24 settembre 2007, prot. Autorità n. 025873 del 27 settembre 2007;
  • la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 17 settembre 2007, prot. Autorità n. 25173 del 19 settembre 2007.

Considerato che:

  • con deliberazione n. 135/07, l'Autorità ha rivisto la struttura della tariffa di fornitura dell'energia elettrica applicabile alla tipologia utenze domestiche in bassa tensione così da garantirne la compatibilità con la completa liberalizzazione del servizio di vendita nel settore elettrico dell'1 luglio 2007, prevedendo una più chiara distinzione tra le componenti tariffate, relative alla copertura dei costi per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e le componenti relative alla vendita dell'energia elettrica i cui corrispettivi dipendono da dinamiche di mercato;
  • con deliberazione n. 156/07, è stato approvato il TIV, che definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dal decreto legge 18 giugno 2007;
  • con l'articolo 19 del TIV è stato disposto un piano di riprogrammazione dei misuratori dell'energia elettrica per i clienti in bassa tensione non trattati orari, con priorità per i clienti del mercato vincolato ai quali fino al 30 giugno 2007 erano applicate strutture di prezzo biorarie;
  • con deliberazione n. 159/07 sono state sospese transitoriamente, per il trimestre luglio-settembre 2007, le offerte di tipo biorario per le utenze in bassa tensione, in ragione della transizione verso una più capillare rilevazione dei consumi dei clienti finali in bassa tensione sulla base delle fasce orarie stabilite dall'Autorità, uniformemente sul territorio nazionale;
  • con deliberazione n. 237/07 sono state introdotte condizioni di vendita di tipo biorario per i clienti in maggior tutela;
  • l'articolo 5 del TIV individua i clienti che possono essere ammessi all'erogazione del servizio di maggior tutela;
  • ai sensi dell'articolo 7 del TIV il servizio di maggior tutela prevede l'applicazione di:
    1. corrispettivo PED;
    2. corrispettivo PCV;
    3. corrispettivo PPE;
    4. componente UC1;

    aggiornati e pubblicati trimestralmente dell'Autorità;
  • il corrispettivo PED è determinato coerentemente con la finalità di copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai propri clienti cui è erogato tale servizio;
  • gli elementi PE e PD della componente PED sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi che si stima saranno sostenuti dall'Acquirente unico rispettivamente per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela;
  • il comma 13.2, lettera a) del TIV prevede che, ai fini delle determinazioni di cui al precedente alinea, l'Acquirente unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi all'anno solare;
  • ai sensi del comma 13.2, lettera c) del TIV, l'Acquirente unico è tenuto a comunicare all'Autorità, successivamente all'1 luglio 2007, la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico nel medesimo periodo e che, per i mesi da gennaio a maggio 2007, tale differenza è comunicata dall'Acquirente unico ai sensi del comma 33.3, lettera b) del TIT;
  • nel primo semestre dell'anno 2007 l'aliquota di recupero da cumulare con gli elementi PC e OD della componente CCA disciplinati dal TIT per il mercato vincolato, è stata determinata ogni trimestre in modo da consentire il recupero degli errori residui noti o ragionevolmente certi al momento dell'aggiornamento, nei successivi sei mesi;
  • nel terzo trimestre dell'anno 2007 l'aliquota di recupero da cumulare con gli elementi PE e PD del corrispettivo PED disciplinati dal TIV è stata determinata, coerentemente con la metodologia adottata nei trimestri precedenti, in modo da consentire il recupero degli errori residui noti o ragionevolmente certi al momento dell'aggiornamento, nei successivi sei mesi.
  • relativamente ai mesi da gennaio a luglio 2007, sulla base dei valori pubblicati dall'Acquirente unico, si evidenzia come i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico per l'acquisto di energia elettrica, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 valorizzato al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, siano complessivamente inferiori ai costi stimati dall'Autorità, a partire dai dati a suo tempo comunicati dall'Acquirente unico, ai fini della determinazione dell'elemento PC per il primo semestre 2007 e dell'elemento PE nel terzo trimestre 2007 per un importo complessivamente pari a circa 72 milioni di euro;
  • le aliquote di recupero con le quali sono stati adeguati l'elemento PC nel secondo trimestre e l'elemento PE nel terzo trimestre hanno comportato una riduzione dei ricavi derivanti dalla componente CCA e dal corrispettivo PED a copertura dei costi di acquisto pari a 90 milioni di euro e, pertanto, si è determinato uno scostamento da recuperare tramite una maggiorazione del corrispettivo PED che ammonta a circa 18 milioni di euro;
  • relativamente ai mesi da gennaio a luglio 2007, sulla base dei valori pubblicati dall'Acquirente unico e da Terna, si evidenzia come i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento, inclusa la quota di sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo del mercato del giorno prima, siano complessivamente superiori ai costi stimati dall'Autorità ai fini della determinazione dell'elemento OD nel primo semestre 2007 e dell'elemento PD nel terzo trimestre 2007, a partire dai dati a suo tempo comunicati dall'Acquirente unico, per un importo residuo pari a circa 82 milioni di euro;
  • il differenziale residuo emerso dal confronto della valorizzazione ex ante (effettuata dall'Autorità nei trimestri precedenti) ed ex post dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico nel periodo gennaio - dicembre 2006 per il mercato vincolato, quantificabile in circa 70 milioni di euro, è recuperato tramite la componente UC1, di cui al comma 1.1 del TIT;
  • la quantificazione definitiva degli oneri relativi al 2006 in capo al Conto per la perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, finanziato dalla componente UC1, non è ancora disponibile;
  • la medesima componente UC1 deve essere dimensionata al fine di raccogliere anche il gettito necessario a coprire gli squilibri residui del sistema di perequazione dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato relativi agli anni 2004 e 2005, quantificabili in circa 24 milioni di euro;
  • sulla base di segnalazioni di Terna, permangono elementi di incertezza circa i quantitativi di energia elettrica destinata al mercato vincolato nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2007;
  • con deliberazione n. 177/07 l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva in merito alle anomalie riscontrate nella determinazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete di trasmissione nazionale e non correttamente attribuita agli utenti del dispacciamento;
  • l'istruttoria di cui al precedente punto è tuttora in corso;
  • il punto 6 della deliberazione n. 110/07 prevede l'aggiornamento e la pubblicazione, contestualmente agli aggiornamenti trimestrali, dei valori di spesa annua, calcolata per livelli di consumo e di potenza prestabiliti derivante dall'applicazione delle tariffe o condizioni economiche di riferimento stabilite dall'Autorità; e che alla luce del TIV tali condizioni economiche sono quelle del servizio di maggior tutela;
  • ai sensi del comma 23.1 del TIV, gli esercenti la salvaguardia hanno diritto a richiedere all'Acquirente unico, limitatamente ad un periodo compreso dall'1 luglio fino al 30 settembre 2007, di continuare a svolgere la funzione di approvvigionamento con riferimento ai clienti in salvaguardia, e che in tal caso l'Acquirente unico è utente del dispacciamento per i corrispondenti punti di prelievo;
  • ai sensi del comma 23.3 del TIV, all'esercente la salvaguardia che esercita il diritto di cui al precedente alinea, l'Acquirente unico applica un prezzo di salvaguardia stabilito dall'Autorità;
  • con deliberazione n. 236/07 l'Autorità ha disposto che gli esercenti la salvaguardia che erogano il servizio a uno o più clienti finali e che non hanno acquisito per tempo la qualifica di utente del dispacciamento in prelievo con riferimento a tali clienti con decorrenza 1 ottobre 2007, possano eccezionalmente continuare ad approvvigionarsi dell'energia elettrica destinata al servizio di salvaguardia dall'Acquirente unico limitatamente a detto mese pagando un prezzo definito dall'Autorità;
  • il comma 73.3 del TIT prevede che a ciascun cliente finale, ammesso a beneficiare di regimi tariffari speciali ai sensi delle disposizioni del comma 73.1 del medesimo TIT, sia versata una componente tariffaria compensativa pari alla differenza tra:
    1. gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione delle condizioni tariffarie agevolate previste per tali clienti dalla normativa vigente, al netto delle imposte e delle componenti inglobate nella parte A della tariffa;
    2. gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione a tale cliente dei corrispettivi previsti per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita, al netto delle componenti tariffarie A e UC;
  • le disposizioni del TIT in materia di corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, richiamate nell'articolo 73 del medesimo TIT ai fini della fissazione della componente tariffaria compensativa per i regimi tariffari speciali, sono rimaste in vigore solo fino al 30 giugno 2007;
  • con deliberazione n. 159/07 l'Autorità ha introdotto una disciplina transitoria per i regimi tariffari speciali di cui al medesimo articolo 73 del TIT, in attesa di una riforma generale di detta disciplina, coerente con il nuovo assetto della vendita; e che detta riforma non è ancora stata attuata;
  • con la deliberazione n. 249/06 l'Autorità ha aggiornato, per l'anno 2007, il prezzo medio del combustibile convenzionale per la determinazione del costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento CIP n. 6/92 (di seguito: CEC);
  • la deliberazione n. 249/06 ha definito il valore di acconto del CEC per l'anno 2007 e ha previsto di definire, con successivo provvedimento, il valore del CEC a conguaglio per l'anno 2007 secondo le medesime modalità;
  • il TAR Lombardia ha accolto i ricorsi presentati da numerose società avverso la deliberazione n. 249/06, disponendone l'annullamento con le sentenze n. 5359; 5360; 5361; 5362; 5363; 5364; 5365; 5366; 5367; 5368; 5369; 5370; 5371; 5372; 5373; 5374; 5375; 5376; 5377 del 10 luglio 2007;
  • con deliberazione n. 206/07 l'Autorità ha disposto di proporre ricorso in appello, con istanza di sospensione degli effetti, avverso le sentenze del TAR Lombardia di cui al precedente punto;
  • con deliberazione n. 159/07 l'Autorità ha ritenuto opportuno non reintrodurre l'elemento VE nel nuovo contesto del settore della vendita dell'energia elettrica in vigore dall'1 luglio 2007, soprattutto in considerazione del fatto che gli oneri richiesti sono relativi alla vendita di energia elettrica al mercato vincolato negli anni 2003 e 2004, rinviando ad un successivo provvedimento le opportune decisioni; e che detto provvedimento non è ancora stato emanato.

Ritenuto opportuno:

  • determinare il valore degli elementi PE e PD e del corrispettivo PED in continuità con quanto previsto in precedenza per gli elementi PC e OD della componente CCA disciplinati dal TIT, relativamente alle tipologie contrattuali rientranti nel regime di maggior tutela in coerenza con quanto disposto dal comma 5.2 del TIV;
  • aggiornare la stima del costo medio annuo sostenuto dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica destinata, a partire dal terzo trimestre 2007, alla maggior tutela, adeguando conseguentemente il valore degli elementi PE e PD e del corrispettivo PED;
  • rivedere al ribasso il livello della componente UC1, coerentemente con l'obbiettivo di coprire entro la fine dell'anno 2007 gli oneri in capo al Conto UC1 relativi agli anni 2004, 2005 e quelli fino ad ora noti relativi all'anno 2006, di pertinenza del mercato vincolato;
  • aggiornare il prezzo di salvaguardia di cui al comma 23.3 del TIV, per il solo mese di ottobre, ai fini di quanto disposto dalla deliberazione n. 236/07;
  • confermare per il trimestre ottobre - dicembre 2007 la disciplina transitoria, introdotta con deliberazione n. 159/07, per i regimi tariffari speciali di cui all'articolo 73 del TIT, prevedendo che gli addebiti per la parte riferita al servizio di vendita indicati alla lettera b), comma 73.3 del TIT siano calcolati con riferimento ai corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato di cui alla parte II, titolo 3, sezione 1 del TIT in vigore al 30 giugno 2007, aggiornati coerentemente con le variazioni delle condizioni economiche per l'approvvigionamento dell'energia elettrica che si applicano ai clienti ammessi al servizio di maggior tutela;
  • in attesa degli esiti dell'appello avverso alle sentenze del TAR Lombardia di cui alla deliberazione n. 206/07, rinviare l'ulteriore aumento della componente A3 necessario in caso di esito negativo di detto appello

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni
  1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIT e all'articolo 1 del TIV.
Articolo 2
Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela
  1. I valori dell'elemento PE e dell'elemento PD, per il quarto trimestre (ottobre - dicembre) 2007 sono fissati nelle tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 e 2.3 allegate al presente provvedimento.
  2. I valori del corrispettivo PED per il quarto trimestre (ottobre - dicembre) 2007 sono fissati nelle tabelle 3.1, 3.2 e 3.3 allegate al presente provvedimento.
Articolo 3
Aggiornamento delle componenti A, UC ed MCT
  1. I valori delle componenti A, UC ed MCT, per il quarto trimestre (ottobre - dicembre) 2007 sono fissati come indicato nelle tabelle 4.1, 4.2, 4.3 e 5 allegate al presente provvedimento.
Articolo 4
Prezzo di salvaguardia per il mese di ottobre 2007
  1. Il prezzo di salvaguardia di cui all'articolo 23 del TIV per il mese di ottobre 2007 è fissato nella tabella 6 allegata al presente provvedimento.
Articolo 5
Disposizioni transitorie in materia di regimi tariffari speciali
  1. Per il trimestre ottobre - dicembre 2007, ai fini del computo della componente compensativa prevista dal comma 73.3 del TIT, i corrispettivi per il servizio di vendita previsti dal comma 73.5 sono pari ai corrispettivi in vigore al 30 giugno 2007 aggiornati, limitatamente alle componenti a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica e dei servizi di dispacciamento, espresse in centesimi di euro/kWh, tramite i coefficienti correttivi fissati nella tabella 7 allegata al presente provvedimento.
Articolo 6
Disposizioni finali
  1. La tabella di cui all'Allegato C della deliberazione n. 110/07, per il trimestre ottobre - dicembre 2007 è sostituita con la tabella 8 allegata al presente provvedimento.
  2. Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dall'1 ottobre 2007.

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