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Data pubblicazione: 11 May 2007

Delibera 09 May 2007

Delibera/Provvedimento 110/07

Strumenti di confrontabilità dei prezzi. Approvazione della scheda di riepilogo dei corrispettivi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti finali idonei (Allegato A alla deliberazione 30 maggio 2006, n. 105/06) e modifica dell'articolo 6, comma 1, lett. b), del medesimo Codice di condotta commerciale

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 maggio 2007

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
  • il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2001, n. 136/01;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrato e modificato;
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione 30 gennaio 2004 n. 5/04, come successivamente integrato e modificato (di seguito: Testo integrato);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2006, n. 105/06 (di seguito: Codice di condotta commerciale);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente integrato e modificato;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2006, n. 126/06;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2006, n. 152/06 (di seguito: deliberazione n. 152/06);
  • la determinazione del Direttore Generale dell'Autorità 29 giugno 2006, n. 26/06 (di seguito: determinazione n. 26/06);
  • il documento per la consultazione 7 febbraio 2007, Atto n. 5/07, intitolato "Strumenti di Confrontabilità dei prezzi - Scheda di riepilogo dei corrispettivi di cui al Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica (Allegato A alla deliberazione 30 maggio 2006, n. 105/06)" (di seguito: documento per la consultazione).

Considerato che:

  • ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 è finalità dell'Autorità garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione sull'intero territorio nazionale, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera l), della legge n. 481/95 assegna all'Autorità la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali;
  • per effetto della disposizione di cui all'articolo 21 della direttiva 2003/54/CE, trasposta nell'ordinamento legislativo nazionale all'articolo 14, comma 5-quater e comma5-quinquies del decreto legislativo n. 79/99, come integrato dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 239/04, sono clienti idonei dall'1 luglio 2004 tutti i clienti finali non domestici e dall'1 luglio 2007 tutti i clienti finali;
  • al fine di assicurare ai clienti finali un adeguato livello di garanzia nella fase pre-contrattuale e di fornire strumenti per il confronto delle offerte proposte dagli esercenti del mercato libero elettrico, l'Autorità ha definito il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali alimentati in bassa tensione che sancisce regole generali di correttezza e di trasparenza che i venditori devono applicare nelle fasi di promozione delle offerte, di conclusione del contratto e di modifica del contratto già stipulato;
  • l'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice di condotta commerciale prevede che, prima della conclusione del contratto o comunque entro dieci giorni dalla conclusione, se questa è avvenuta mediante tecniche di comunicazione a distanza che non consentono la trasmissione immediata del documento, debbano essere consegnati o trasmessi al cliente una copia del contratto, una nota informativa che riporta in calce gli elementi identificativi dell'esercente e dell'incaricato che ha proposto o concluso il contratto e una scheda riepilogativa dei corrispettivi, conforme allo schema predisposto dall'Autorità;
  • per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 11, comma 1, è necessario che la consegna della documentazione di cui ai punti a), b) e c) del medesimo comma, avvenga prima della sottoscrizione, da parte del cliente, della proposta contrattuale irrevocabile;
  • l'Autorità ha istituito, ai fini della definizione della scheda di riepilogo dei corrispettivi, un Gruppo di lavoro con la partecipazione dei rappresentanti dei clienti finali e degli operatori (di seguito: Gruppo di lavoro); il Gruppo di lavoro è stato avviato con la determinazione n. 26/06;
  • tenuto conto degli esiti delle attività del Gruppo di lavoro, l'Autorità ha diffuso il documento per la consultazione nel quale ha proposto, tra l'altro, che:
    1. la scheda di riepilogo dei corrispettivi per i clienti finali non domestici sia differenziata da quella per i clienti finali domestici, prevedendo che, relativamente ai servizi base, la scheda dei clienti non domestici riporti la disaggregazione tra i corrispettivi per l'uso delle reti e il servizio di misura e i corrispettivi di acquisto, vendita, dispacciamento e sbilanciamento dell'energia elettrica e che, ai fini di una maggiore semplificazione, la scheda per i clienti domestici riporti i corrispettivi suddivisi in quota fissa, quota potenza e quota energia, senza ulteriori disaggregazioni;
    2. l'esercente non sia tenuto ad indicare nella scheda per i clienti finali non domestici i valori dei corrispettivi relativi all'uso delle reti e ai servizi di misura fatturati dal distributore, ma che sia sufficiente indicarne la presenza con un segno di spunta, mentre nella scheda per i clienti finali domestici il valore dei corrispettivi relativi all'uso delle reti e ai servizi di misura fatturati dal distributore debba essere sommato al valore dei corrispettivi di vendita previsti dall'offerta per la quota fissa, la quota potenza e la quota energia;
    3. la scheda per i clienti domestici riporti un riquadro per il calcolo a preventivo della spesa annua del cliente comprese le imposte per livelli di consumo e di potenza impegnata prestabiliti;
    4. l'esercente non sia tenuto ad indicare nella scheda i corrispettivi già applicati al cliente al momento in cui l'offerta viene proposta;
    5. l'esercente il servizio di distribuzione sia tenuto a pubblicare nel proprio sito internet le opzioni tariffarie di distribuzione approvate dall'Autorità ai sensi del Testo integrato secondo un prospetto uniforme;
  • le osservazioni al documento per la consultazione inviate dai soggetti interessati hanno evidenziato:
    1. un sostanziale accordo per quanto riguarda le modalità di compilazione della scheda di riepilogo dei corrispettivi e la struttura della scheda per i clienti non domestici;
    2. la necessità di apportare alcune modifiche di dettaglio ai riquadri della scheda, con particolare riguardo alle unità di misura, agli oneri accessori ed alla disposizione dei riquadri;
    3. la richiesta di abrogare la previsione di cui all'articolo 6, comma 4, del Codice di condotta commerciale, in tema di incidenza percentuale media dello sconto sul prezzo finale al netto delle imposte e la previsione di cui all'articolo 6, comma 1, lett. d), in tema di valori dei corrispettivi soggetti a indicizzazione;
    4. disaccordo, da parte degli esercenti e delle loro associazioni, circa l'inserimento nella scheda di riepilogo dei corrispettivi per i clienti finali domestici di un riquadro contenente il calcolo a preventivo della spesa annua per livelli di consumo e potenza prestabiliti, in quanto la sua predisposizione è ritenuta eccessivamente gravosa in termini gestionali e di costi;
    5. un sostanziale accordo, da parte delle associazioni rappresentative dei clienti finali, circa la necessità che la scheda per i clienti domestici presenti una struttura semplificata, non riportando la disaggregazione tra i corrispettivi per l'uso delle reti e il servizio di misura e i corrispettivi di acquisto, vendita, dispacciamento e sbilanciamento;
    6. la richiesta, da parte delle associazioni rappresentative dei clienti finali, che venga fornita dall'esercente l'informazione relativa alla spesa annua calcolata in base al consumo effettivo e alle caratteristiche di prelievo del singolo cliente finale;
    7. un sostanziale accordo per quanto riguarda l'obbligo, per gli esercenti il servizio di distribuzione, di pubblicare le opzioni tariffarie di distribuzione di cui al Testo integrato secondo un prospetto uniforme;
  • in relazione al processo di revisione in atto del sistema tariffario per le utenze domestiche non sono al momento noti alcuni elementi di contesto che influenzano le modalità di compilazione della scheda per i clienti finali domestici nella parte relativa ai corrispettivi;
  • i documenti di fatturazione dei consumi di elettricità riportano, per la maggior parte dei clienti finali, i corrispettivi espressi in euro;
  • in relazione alle esigenze manifestate da parte dei soggetti rappresentativi dei clienti finali, l'attività del Gruppo di lavoro proseguirà con l'obiettivo di individuare ulteriori e più completi strumenti volti a favorire la confrontabilità delle offerte, a particolare tutela dei clienti dotati di minore forza contrattuale e conoscenza del mercato.

Ritenuto che:

  • sia opportuno confermare l'ambito di applicazione della scheda di riepilogo dei corrispettivi così come previsto dal Codice di condotta commerciale;
  • sia opportuno prevedere, in linea con quanto proposto nel documento per la consultazione e con quanto disposto dalla deliberazione n. 152/06, per il quadro di dettaglio della bolletta elettrica una scheda di riepilogo per i clienti non domestici riportante, relativamente al servizio base, la disaggregazione tra i corrispettivi per l'uso delle reti e il servizio di misura e i corrispettivi di acquisto, vendita, dispacciamento e sbilanciamento dell'energia elettrica;
  • sia necessario tenere conto delle osservazioni pervenute al documento per la consultazione riguardanti la specificazione degli oneri accessori opzionali e l'omogeneizzazione delle unità di misura di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del Codice di condotta commerciale con le unità di misura utilizzate per la compilazione delle bollette;
  • non sia opportuno, in relazione alle esigenze di trasparenza e corretta informazione nei confronti dei clienti finali in relazione agli sconti e alle indicizzazioni previsti dalle offerte, eliminare gli obblighi di cui all'articolo 6 comma 1, lettera d), e di cui all'articolo 6, comma 4, del Codice di condotta commerciale;
  • in vista dell'acquisizione dell'idoneità da parte di tutti i clienti domestici sia necessario predisporre ulteriori strumenti che agevolino la scelta consapevole del nuovo venditore, a tutela dei clienti dotati di minor forza contrattuale e scarsa conoscenza del mercato;
  • in relazione alle criticità gestionali segnalate in fase di consultazione e al processo di revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche in atto sia opportuno prevedere, transitoriamente, che la scheda di riepilogo per i clienti domestici:
    1. venga consegnata soltanto nel caso di offerte a clienti domestici a cui, al momento dell'offerta, siano applicate tariffe indifferenziate per fasce orarie e uniche a livello nazionale;
    2. non contenga per ora il riquadro relativo ai corrispettivi per i servizi base;
  • per le offerte a clienti domestici a cui, al momento dell'offerta, siano applicate tariffe diverse da quelle di cui al precedente alinea, sia comunque facoltà degli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica elaborare e consegnare ai clienti finali domestici schede di riepilogo analoghe a quella definite dall'Autorità che consentano di quantificare il risparmio annuo per il cliente finale;
  • sia opportuno, al fine di favorire la confrontabilità delle offerte, prevedere nella scheda per i clienti domestici, un riquadro contenente il calcolo a preventivo della spesa annua del cliente, calcolata per livelli di consumo e di potenza prestabiliti, della spesa annua derivante dall'applicazione delle tariffe o condizioni di riferimento stabilite dall'Autorità e del risparmio derivante dall'offerta;
  • sia necessario approvare le suddette schede di riepilogo dei corrispettivi e le relative istruzioni di compilazione riportate in allegato al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale;
  • sia opportuno fissare la data di entrata in vigore dell'obbligo di consegna delle schede di riepilogo per i clienti finali domestici per offerte che prevedono l'inizio della somministrazione di energia elettrica a partire dal 1° luglio 2007 e per i clienti finali non domestici a far data dal 1° settembre 2007;
  • sia opportuno prevedere che siano tenuti al rispetto dell'obbligo di consegna della scheda anche gli esercenti che propongono offerte per la fornitura congiunta di energia elettrica e gas; gli eventuali vantaggi associati all'offerta congiunta potranno essere valorizzati negli appositi spazi già previsti dalla scheda;
  • al fine di agevolare la compilazione della scheda destinata ai clienti domestici, sia opportuno che l'Autorità aggiorni e pubblichi, contestualmente agli aggiornamenti di tariffe e di condizioni economiche di riferimento, i valori della spesa annua, calcolata per livelli di consumo e di potenza prestabiliti, derivante dall'applicazione delle tariffe o condizioni di riferimento stabilite dall'Autorità stessa;
  • al fine di agevolare da parte di operatori e clienti finali la consultazione dei corrispettivi passanti, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 4 del Testo integrato, sia necessario prevedere, in capo agli esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, l'obbligo di pubblicare le opzioni tariffarie di distribuzione secondo un prospetto definito dall'Autorità

DELIBERA

  1. di approvare le schede di riepilogo dei corrispettivi di cui all'articolo 11, comma 1, lett. c), del Codice di condotta commerciale e le relative istruzioni per la compilazione, allegate al presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale (Allegato A);
  2. di stabilire per gli esercenti il servizio di vendita di energia elettrica l'obbligo di consegna della scheda di riepilogo, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. c), del Codice di condotta commerciale, per offerte che prevedono l'inizio della somministrazione di energia elettrica a partire dal 1° luglio 2007, ai clienti domestici che rientrano nell'ambito di applicazione del medesimo Codice, limitatamente, fino alla definizione del nuovo sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa tensione, ai clienti a cui al momento dell'offerta siano applicate tariffe indifferenziate per fasce orarie e uniche a livello nazionale definite dall'Autorità;
  3. di fissare al 1° luglio 2007 la data di entrata in vigore dell'obbligo per gli esercenti il servizio di distribuzione di pubblicare le opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione destinate alle utenze in bassa tensione, approvate ai sensi del Testo integrato, sui propri siti internet, secondo il prospetto allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato B);
  4. di fissare al 1° settembre 2007 la data di entrata in vigore dell'obbligo per gli esercenti il servizio di vendita di energia elettrica e/o di gas di consegnare le schede di riepilogo, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. c) del Codice di condotta commerciale, ai clienti non domestici che rientrano nell'ambito di applicazione del medesimo Codice;
  5. di modificare, a decorrere dal 1° settembre 2007, l'articolo 6, comma 1, lett. b), dell'Allegato A alla deliberazione n. 105/06 nei seguenti termini:
    1. le parole "centesimi di euro per kWh" sono sostituite dalle parole "euro per kWh";
    2. le parole "centesimi di euro/cliente/anno" sono sostituite dalle parole "euro/cliente/anno";
    3. le parole "centesimi di euro per kW/anno" sono sostituite dalle parole "euro per kW/anno";
    4. le parole "centesimi di euro per kvarh" sono sostituite dalle parole "euro per kvarh";
    prevedendo che i moduli contrattuali riportanti corrispettivi espressi in centesimi di euro, già predisposti alla data di pubblicazione del presente provvedimento, possano continuare ad essere utilizzati fino al 31 dicembre 2007;
  6. di provvedere ad aggiornare e pubblicare, contestualmente agli aggiornamenti di tariffe e di condizioni economiche di riferimento, i valori della spesa annua, calcolata per livelli di consumo e di potenza prestabiliti, derivante dall'applicazione delle tariffe o condizioni di riferimento stabilite dall'Autorità stessa; di stabilire che, in sede di prima applicazione delle schede di riepilogo, gli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica compilino la scheda di riepilogo dei clienti finali domestici utilizzando i valori riportati nell'Allegato Cche costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
  7. di conferire mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio affinché il medesimo provveda a predisporre proposte all'Autorità per l'eventuale adeguamento delle schede di riepilogo sulla base degli esiti del processo di revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche e tenuto conto degli ulteriori elementi acquisiti attraverso l'attività del Gruppo di lavoro istituito ai sensi della deliberazione 30 maggio 2006, n. 105/06;
  8. di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.