Follow us on:






Data pubblicazione: 30 March 2007

Delibera 30 March 2007

Delibera/Provvedimento 83/07

Attuazione della direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità ai sensi della deliberazione 19 luglio 2006, n. 152/06

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 marzo 2007

Viste:

  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ( di seguito: l'Autorità) 16 marzo 2000, n. 55/00 (di seguito: deliberazione n. 55/00);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 19 luglio 2006, n. 152/06 (di seguito: deliberazione n. 152/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2006, n. 267/06 (di seguito: deliberazione n. 267/06);
  • la comunicazione di Federutility datata 29 marzo 2007 (prot. Autorità 007899 del 29 marzo 2007);
  • la comunicazione di Enel S.p.A. datata 30 marzo 2007 (prot. Autorità 007994 del 30 marzo 2007).

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 152/06 è stata emanata la Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità (di seguito: la Direttiva) finalizzata a garantire ai clienti tramite le informazioni contenute in bolletta, ed espresse in un linguaggio comune a tutti gli operatori, la possibilità di verificare la correttezza dei corrispettivi applicati e di valutare la convenienza delle condizioni contrattuali pattuite con il fornitore:
  • la deliberazione n. 152/06 ha fissato al 1° gennaio 2007 l'entrata in vigore della Direttiva ed il termine entro il quale gli esercenti il servizio di vendita di energia elettrica dovevano adeguare i documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica alle prescrizioni dell'Allegato A alla deliberazione n. 152/06;
  • a seguito delle richieste pervenute da alcuni operatori e loro associazioni, con la deliberazione n. 267/06 l'Autorità ha prorogato al 1° aprile 2007 il termine per l'entrata in vigore della Direttiva in relazione ai documenti di fatturazione dei clienti finali che alla data odierna sono clienti del mercato vincolato, come definiti dall'art. 1 lettera e. della stessa Direttiva e ha prorogato al 1° luglio 2007 in relazione ai documenti di fatturazione dei clienti finali del mercato libero - come definiti dall'art. 1, lettera d. della stessa Direttiva - e comunque non prima che siano decorsi 60 giorni dalla definizione, da parte dell'Autorità, degli obblighi in tema di flussi informativi - necessari al corretto adempimento di quanto previsto, in particolare, all'articolo 4, comma 4.1 lett. b., all'art. 6, comma 6.1, all'articolo 7, comma 7.4 lett. a. e all'articolo 15 della Direttiva - intercorrenti tra distributori ed esercenti il servizio di vendita ai medesimi clienti;
  • Federutility ha segnalato con propria comunicazione datata 29 marzo 2007 che alcune aziende associate, pur avendo avviato il processo di ottemperanza alla deliberazione n. 152/06 al fine di emettere a partire dal 1° aprile 2007 documenti di fatturazione conformi con il Quadro di sintesi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, e all'Allegato 1 della medesima deliberazione n. 152/06 (di seguito: Quadro di sintesi), non sono in grado di ottemperare a partire da tale data a quanto disposto per il Quadro di dettaglio di cui all'articolo 7, commi 4, 5 e 6 e agli Allegati 2, 3 e 4 della Direttiva (di seguito: Quadro di dettaglio);
  • Federutilty ha altresì segnalato che per alcune delle aziende associate l'avvio a regime della fatturazione in piena conformità a quanto disposto dalla deliberazione n. 152/06 potrà avvenire solo a far data dal 1° giugno 2007;
  • Enel S.p.A. ha segnalato con propria comunicazione datata 30 marzo 2007di essere in grado di ottemperare pienamente alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 152/06 per oltre 27 milioni di clienti a far data dal 1° aprile 2007.

Ritenuto che:

  • non sia opportuno differire ulteriormente i termini per l'attuazione delle disposizioni relative al Quadro di sintesi e a tutte le altre disposizioni della citata Direttiva diverse da quelle relative al Quadro di dettaglio, essendo congrui i termini concessi e già prorogati con la deliberazione n. 267/06;
  • sia tuttavia opportuno concedere il differimento al 1° giugno 2007 del termine per l'attuazione delle disposizioni della Direttiva relative al Quadro di dettaglio;
  • sia opportuno attivare un puntuale monitoraggio dell'attuazione della Direttiva nel rispetto dei termini di cui sopra, ai fini di assicurare un'adeguata tutela dei clienti finali

DELIBERA

  1. di prorogare al 1° giugno 2007 il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni relative al Quadro di dettaglio di cui alla Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione, Allegato A alla deliberazione n. 152/06, in relazione ai documenti di fatturazione dei clienti finali che alla data odierna sono clienti del mercato vincolato, come definiti dall'art. 1, lettera e., della stessa Direttiva;
  2. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio per le azioni necessarie ad assicurare una corretta attuazione della Direttiva sulla trasparenza dei documenti di fatturazione, anche attraverso eventuali chiarimenti da pubblicare sul sito internet dell'Autorità in merito a problemi applicativi sul Quadro di dettaglio e riepilogo delle informazioni che possano essere segnalati dalle imprese;
  3. di prevedere che gli esercenti, come definiti dall'art. 1, lettera f., della Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione, Allegato A alla deliberazione n. 152/06, facciano pervenire all'Autorità entro il 15 giugno 2007 documentazione probante l'avvenuto adempimento della deliberazione n. 152/06:
    1. dal 1° aprile 2007 per quanto attiene al Quadro di sintesi e a tutte le altre disposizioni della citata Direttiva diverse da quelle relative al Quadro di dettaglio;
    2. dal 1° giugno 2007 per quanto attiene al Quadro di dettaglio;
  4. di prevedere che l'inottemperanza a quanto previsto al punto 3 costituisca il presupposto per l'avvio di un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c, della legge n. 481/95;
  5. di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.