Data pubblicazione: 01 December 2006
Delibera 30 November 2006
Delibera/Provvedimento 267/06
Proroga dei termini per l'entrata in vigore della Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità, Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2006, n. 152 e dei termini per l'abrogazione della deliberazione 16 marzo 2000, n. 55
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 30 novembre 2006
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali sullo svolgimento dei procedimenti;
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2000, n. 55/00 (di seguito: deliberazione n. 55/00);
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2004, n. 107/04;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2006, n. 152/06 (di seguito: deliberazione n. 152/06);
- la comunicazione di AEM S.p.A. in data 21 settembre 2006, protocollo Autorità 023422 del 25 settembre 2006;
- la comunicazione di Federutility in data 9 novembre 2006, protocollo Autorità 028133 del 10 novembre 2006;
- la comunicazione di Assoelettrica in data 17 novembre 2006, protocollo Autorità 029041 del 22 novembre 2006.
Considerato che:
- con deliberazione n. 152/06 l'Autorità ha approvato la Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità (di seguito: Direttiva per la trasparenza);
- la deliberazione n. 152/06 ha fissato al 1 gennaio 2007 l'entrata in vigore della Direttiva per la trasparenza ed il termine entro il quale gli esercenti il servizio di vendita di energia elettrica devono adeguare i documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica alle prescrizioni dell'Allegato A alla deliberazione n. 152/06;
- la deliberazione n. 152/06 abroga, a decorrere dal 1 gennaio 2007, la deliberazione n. 55/00, che si intende sostituita dall'Allegato A alla deliberazione n. 152/06;
- alcuni esercenti il servizio di vendita, anche tramite le proprie associazioni di categoria, hanno richiesto chiarimenti su aspetti applicativi della Direttiva per la trasparenza ed hanno evidenziato la ristrettezza dei tempi di entrata in vigore della Direttiva per la trasparenza in ragione delle conseguenti e necessarie implementazioni per l'adeguamento dei propri sistemi informativi;
- in risposta alle richieste di cui sopra sono stati forniti chiarimenti da parte dell'Autorità a mezzo di apposita pubblicazione sul proprio sito internet, nell'area denominata "Elettricità", "COMUNICATI E CHIARIMENTI";
- gli esercenti l'attività di vendita ai clienti del mercato libero hanno segnalato, in aggiunta, alcune criticità in ordine alla non immediata disponibilità sia dei dati relativi alle letture del gruppo di misura in base a cui vengono attribuiti i consumi ai clienti finali, al fine dell'inserimento nel documento di fatturazione delle informazioni previste all'articolo 4, comma 4.1 lett. b. e all'art. 15 della Direttiva per la trasparenza, sia dei corrispettivi per l'uso delle reti, al fine dell'inserimento nel documento di fatturazione delle informazioni previste all'art. 6, comma 6.1 e all'articolo 7, comma 7.4 lett. a. della Direttiva per la trasparenza, in relazione alle opzioni tariffarie di distribuzione applicate ed in mancanza della previsione in capo ai distributori dell'obbligo di trasmettere i relativi dati;
- è necessario definire obblighi in tema di flussi informativi intercorrenti tra distributori ed esercenti il servizio di vendita ai clienti finali del mercato libero, al fine di consentire agli esercenti il servizio di vendita il corretto adempimento di quanto previsto, in particolare, all'articolo 4, comma 4.1 lett. b., all'art. 6, comma 6.1, all'articolo 7, comma 7.4 lett. a. e all'articolo 15 della Direttiva per la trasparenza.
Ritenuto che:
- sia opportuno prorogare al 1 aprile 2007 il termine per l'entrata in vigore della Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione, Allegato A alla deliberazione n. 152/06, in relazione ai documenti di fatturazione dei clienti finali che alla data odierna sono clienti del mercato vincolato - come definiti dall'art. 1 lettera e., della stessa Direttiva per la trasparenza - e, conseguentemente, prorogare i termini per l'abrogazione della deliberazione n. 55/00;
- sia opportuno prorogare al 1 luglio 2007 il termine per l'entrata in vigore della Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione, Allegato A alla deliberazione n. 152/06, in relazione ai documenti di fatturazione dei clienti finali del mercato libero - come definiti dall'art.1, lettera d. della stessa Direttiva per la trasparenza - e comunque stabilire che in relazione ai medesimi clienti essa entri in vigore solo a seguito della definizione, da parte dell'Autorità, degli obblighi in tema di flussi informativi - necessari al corretto adempimento di quanto previsto, in particolare, all'articolo 4, comma 4.1 lett. b., all'art. 6, comma 6.1, all'articolo 7, comma 7.4 lett. a. e all'articolo 15 della Direttiva per la trasparenza - intercorrenti tra distributori ed esercenti il servizio di vendita ai medesimi clienti
DELIBERA
- di prorogare al 1 aprile 2007 il termine per l'entrata in vigore della Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione, Allegato A alla deliberazione n. 152/06, in relazione ai documenti di fatturazione dei clienti finali che alla data odierna sono clienti del mercato vincolato, come definiti dall'art. 1 lettera e. della stessa Direttiva per la trasparenza;
- di abrogare, a decorrere dal 1 aprile 2007, la deliberazione n. 55/00;
- di prorogare al 1 luglio 2007 il termine per l'entrata in vigore della Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione, Allegato A alla deliberazione n. 152/06, in relazione ai documenti di fatturazione dei clienti finali del mercato libero - come definiti dall'art.1, lettera d. della stessa Direttiva per la trasparenza - e comunque non prima che siano decorsi 60 giorni dalla definizione, da parte dell'Autorità, degli obblighi in tema di flussi informativi - necessari al corretto adempimento di quanto previsto, in particolare, all'articolo 4, comma 4.1 lett. b., all'art. 6, comma 6.1, all'articolo 7, comma 7.4 lett. a. e all'articolo 15 della Direttiva per la trasparenza - intercorrenti tra distributori ed esercenti il servizio di vendita ai medesimi clienti;
- di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.