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Data pubblicazione: 29 March 2007

Delibera 29 March 2007

Delibera/Provvedimento 80/07

Aggiornamento per il trimestre aprile-giugno 2007 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 marzo 2007

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2006, n. 65/06 (di seguito: deliberazione n. 65/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito: deliberazione n. 134/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 205/06 (di seguito: deliberazione n. 205/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 320/06 (di seguito: deliberazione n. 320/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2007, n. 79/07 (di seguito: deliberazione n. 79/07).

Considerato che:

  • rispetto al valore definito nella deliberazione n. 134/06 l'indice dei prezzi di riferimento It, relativo al gas naturale, ha registrato una variazione maggiore, in valore assoluto, del 2,5%;
  • la deliberazione n. 79/07 ha disposto, all'articolo 1, comma 1.9, che gli esercenti l'attività di vendita recuperino, nel rispetto delle condizioni ivi previste, l'ammontare relativo ai parziali conguagli a favore dei clienti finali stabiliti ai sensi delle deliberazioni n. 65/06, n. 134/06, n. 205/06 e n. 320/06, nonché, all'articolo 1, comma 1.10, di riservare a successiva deliberazione dell'Autorità la fissazione delle modalità con le quali gli esercenti effettueranno i conguagli derivanti dalle disposizioni di cui alla medesima deliberazione.

Ritenuto che sia necessario:

  • per il trimestre aprile-giugno 2007, in virtù della variazione dell'indice It sopra riportata rispetto al valore definito nella deliberazione 134/06, modificare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 138/03, relativamente al corrispettivo di commercializzazione all'ingrosso previsto dall'articolo 7, comma 1, della medesima deliberazione

DELIBERA

Articolo 1
Disposizioni relative all'aggiornamento per il trimestre aprile-giugno 2007 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale

Per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2007, le condizioni economiche di fornitura del gas naturale, determinate ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) n. 138/03, diminuiscono di 0,0587 centesimi di euro/MJ (0,587 euro/GJ); tale diminuzione è pari a 2,2611 centesimi di euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc.

Articolo 2
Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore l'1 aprile 2007.

Altri documenti: