Follow us on:






Data pubblicazione: 29 september 2006

Delibera 27 september 2006

Delibera/Provvedimento 205/06

Aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2006 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale e obblighi per gli esercenti l'attività di vendita

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 settembre 2006

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di seguito: deliberazione n. 248/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 298/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2006, n. 65/06 (di seguito: deliberazione n. 65/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito: deliberazione n. 134/06);
  • il dispositivo di decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, 21 marzo 2006, n. 217/2006, nonché le relative motivazioni.

Considerato che:

  • rispetto al valore definito nella deliberazione n. 134/06 l'indice dei prezzi di riferimento It, relativo al gas naturale, non ha registrato una variazione maggiore del 2,5%;
  • la deliberazione n. 65/06 ha disposto che, entro il 30 giugno 2006, gli esercenti l'attività di vendita riconoscano ai propri clienti finali destinatari delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03, una somma pari a 0,072585 euro/GJ moltiplicati per i volumi consumati dai medesimi clienti finali nel trimestre aprile - giugno 2006, a titolo di parziale conguaglio derivante dall'applicazione delle modalità di aggiornamento di cui alla deliberazione n. 248/04 in luogo della deliberazione n. 195/02 per l'anno 2005 e della revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 248/04 per il trimestre ottobre - dicembre 2005, lasciando fermo e impregiudicato il diritto, per i clienti finali che hanno cambiato fornitore a partire dal 30 dicembre 2004 e fino al 28 marzo 2006, o che, attivi al 30 dicembre 2004, abbiano cessato di esserlo entro il 28 marzo 2006, di ottenere, su richiesta, i sopramenzionati conguagli;
  • la deliberazione n. 134/06 ha mantenuto il riconoscimento ai clienti finali dell'ammontare di cui al precedente alinea anche per il trimestre luglio-settembre 2006, estendendo il diritto ai soggetti che cambiano fornitore o per i quali cessa l'erogazione del servizio successivamente al 28 marzo 2006, di ottenere su richiesta i conguagli loro spettanti.

Ritenuto che sia necessario:

  • confermare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 138/03, relativamente al corrispettivo di commercializzazione all'ingrosso previsto dall'articolo 7, comma 1, della medesima deliberazione, come aggiornate per il trimestre luglio-settembre 2006 dalla deliberazione n. 134/06;
  • mantenere anche per il trimestre ottobre-dicembre 2006 il riconoscimento dell'ammontare già previsto con le deliberazioni n. 65/06 e 134/06

DELIBERA

Articolo 1
Disposizioni relative all'aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2006 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale

1.1 Per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2006, sono confermate le condizioni economiche di fornitura del gas naturale, determinate ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) n. 138/03, come aggiornate, per il trimestre luglio-settembre 2006, dalla deliberazione n. 134/06.

Articolo 2
Riconoscimento di un parziale conguaglio ai clienti finali di cui alla deliberazione n. 138/03

2.1 Gli esercenti l'attività di vendita riconoscono ai propri clienti finali destinatari delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03, una somma pari a 0,072585 euro/GJ moltiplicati per i volumi consumati dai medesimi clienti finali nel trimestre ottobre - dicembre 2006, a titolo di parziale conguaglio derivante dall'applicazione delle modalità di aggiornamento di cui alla deliberazione n. 248/04 in luogo della deliberazione n. 195/02 per l'anno 2005 e della revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 248/04 per il trimestre ottobre - dicembre 2005.

2.2 Ai fini del riconoscimento, in sede di fatturazione, delle somme dovute ai sensi del comma precedente, gli esercenti l'attività di vendita accreditano i relativi importi in occasione delle prime fatture emesse in relazione ai consumi del trimestre ottobre - dicembre 2006.

2.3 Le disposizioni di cui ai commi precedenti lasciano fermo e impregiudicato il diritto di cui all'articolo 5, comma 3, della deliberazione n. 134/06.

Articolo 3
Pubblicazione ed entrata in vigore

3.1 Il presente provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore l'1 ottobre 2006.

Altri documenti: