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Data pubblicazione: 28 June 2006

Delibera 28 June 2006

Delibera/Provvedimento 134/06

Modifiche e integrazioni dei criteri per l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, aggiornamento per il trimestre luglio- settembre 2006 e obblighi per gli esercenti l'attività di vendita

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 giugno 2006

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di seguito: deliberazione n. 248/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 5 settembre 2005, n. 184/05 (di seguito: deliberazione n. 184/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 298/05 (di seguito: deliberazione n. 298/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2006, n. 31/06 (di seguito: deliberazione n. 31/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2006, n. 63/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2006, n. 64/06 (di seguito: deliberazione n. 64/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2006, n. 65/06 (di seguito: deliberazione n. 65/06);
  • il documento per la consultazione diffuso dall'Autorità in data 17 maggio 2006, in materia di aggiornamento della componente materia prima delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, obblighi di rinegoziazione dei contratti di compravendita all'ingrosso per gli esercenti l'attività di vendita e misure volte a garantire la promozione del mercato (di seguito: documento per la consultazione 17 maggio 2006);
  • la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 28 giugno 2005 n. 3478/05 (di seguito: sentenza n. 3478/05);
  • il dispositivo di decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, 21 marzo 2006, n. 217/2006 (di seguito: decisione n. 217/06) nonché le relative motivazioni.

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 138/03, l'Autorità, in attuazione dell'articolo 1 della deliberazione n. 207/02, ha disciplinato, tra l'altro, le modalità di definizione delle condizioni economiche di fornitura che gli esercenti l'attività di vendita del gas naturale sono tenuti a proporre, unitamente a quelle dagli stessi definite, ai clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 erano nella condizione di cliente non idoneo; e che la medesima deliberazione n. 138/03, ai fini dell'aggiornamento della componente di commercializzazione all'ingrosso, ha recepito il regime definito dalla deliberazione n. 195/02;
  • con la deliberazione n. 248/04 l'Autorità ha modificato il predetto regime di aggiornamento, introducendo, tra l'altro:
    • una disposizione che assicura variazioni della componente materia prima ridotte ad un valore pari al 75%, qualora il prezzo del Brent ricada al di fuori dell'intervallo compreso tra 20 e 35 dollari/barile (c.d. clausola di salvaguardia);
    • la rettifica dei pesi adottati nel paniere di riferimento;
    • le quotazioni del Brent dated come riferimento per il greggio;
  • l'articolo 2 della deliberazione n. 248/04 ha previsto l'obbligo per gli esercenti l'attività di vendita, nei contratti di compravendita all'ingrosso del gas naturale in essere alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento che non prevedevano clausole di aggiornamento o di revisione dei prezzi in caso di modifiche della disciplina di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura, di offrire ai propri clienti condizioni economiche coerenti con gli esiti dell'aggiornamento della componente materia prima effettuato sulla base della metodologia introdotta con la medesima deliberazione;
  • con la sentenza n. 3478/05, il Tar Lombardia ha annullato la deliberazione n. 248/04;
  • con la deliberazione n. 184/05, l'Autorità ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sopramenzionata sentenza di annullamento della deliberazione n. 248/04;
  • con la decisione n. 217/06, il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza n. 3478/05 del Tar Lombardia;
  • con la deliberazione n. 64/06, l'Autorità ha richiesto informazioni alle imprese allo scopo di conoscere gli esiti delle rinegoziazioni di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 248/04;
  • la deliberazione n. 65/06 ha disposto che, entro il 30 giugno 2006, gli esercenti l'attività di vendita riconoscano ai propri clienti finali destinatari delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03, una somma pari a 0,072585 euro/GJ moltiplicati per i volumi consumati dai medesimi clienti finali nel trimestre aprile - giugno 2006, a titolo di parziale conguaglio, lasciando fermo e impregiudicato il diritto, per i clienti finali che hanno cambiato fornitore a partire dal 30 dicembre 2004 e fino al 28 marzo 2006, o che, attivi al 30 dicembre 2004, abbiano cessato di esserlo entro il 28 marzo 2006, di ottenere, su richiesta, i sopramenzionati conguagli;
  • a conclusione del procedimento volto a verificare, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della deliberazione n. 138/03, il grado di concorrenza nella vendita del gas naturale ai clienti finali, l'Autorità con deliberazione n. 31/06 ha pubblicato il rapporto "Situazione del mercato della vendita del gas naturale ai clienti finali in Italia”, dal quale è emersa la necessità di mantenere azioni di tutela regolatoria da parte della Autorità, a favore dei clienti finali aventi modeste dimensioni di consumo, in particolare dei clienti domestici; e che ciò in quanto l'attuale assetto di mercato non è ancora in grado di assicurare a tali consumatori possibilità concrete di scelta dell'operatore più conveniente fra tutti i concorrenti; e che il medesimo rapporto ha registrato tuttavia maggiore concorrenza per le fasce di consumo più elevate, nonché tra quelle oggetto di tutela per le tipologie di consumi produttivi.

Considerato inoltre che:

  • rispetto al secondo semestre 2004, si è assistito ad un continuo, ulteriore ed imprevisto aumento delle quotazioni dei prodotti energetici, che hanno raggiunto valori eccezionali; che, in particolare, a fronte di quotazioni medie mensili del Brent dated, nel secondo semestre 2004, intorno ai 40 dollari/barile, a maggio 2006 il petrolio si è attestato sui circa 70 dollari/barile, con picchi giornalieri di oltre 74 dollari/barile; si registra, inoltre, diversamente dal passato, il permanere delle medesime quotazioni su valori eccezionalmente elevati per lunghi periodi di tempo;
  • i livelli raggiunti dai prezzi del petrolio negli ultimi mesi configurano scenari di prezzi energetici elevati e inattesi, nonché aumenti così repentini da non aver potuto trovare ancora riscontro, a meno di eccezioni, nell'adozione di coerenti formule contrattuali a lungo termine, essendo quelle attualmente esistenti tra importatori ed esportatori definite in un contesto caratterizzato da riferimenti energetici significativamente diversi dagli attuali;
  • si sono registrate negli ultimi mesi forti tensioni sui prezzi internazionali del gas naturale in Europa, per effetto della volatilità dei prezzi registrati sui mercati dell'energia, ma anche sui mercati spot del gas naturale, in particolare nei primi mesi dell'anno corrente, in concomitanza con le punte stagionali dei consumi;
  • i prezzi medi all'importazione del gas naturale in Europa continuano a registrare negli ultimi mesi una dinamica più sostenuta rispetto a quella riconosciuta dal regime di aggiornamento adottato per le condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03;
  • il sistema nazionale del gas, a fronte di una domanda in continua crescita, ha conosciuto negli ultimi due anni situazioni di notevole criticità dal lato dell'offerta, che hanno richiesto l'attivazione della procedura di emergenza di cui al decreto del Ministero delle attività produttive 12 dicembre 2005; esistono timori di scarsità dell'offerta anche per il prossimo inverno; l'entrata in esercizio nel nostro Paese di nuove infrastrutture o dei potenziamenti di quelle esistenti è attesa non prima di due-tre anni;
  • nel definire i criteri di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura, l'Autorità, nel rispetto del principio della promozione dell'efficienza di cui alla legge n. 481/95 ha ritenuto che il costo riconosciuto per l'approvvigionamento debba tenere conto dei costi di importazione sia sul mercato nazionale che su quelli internazionali, al fine di garantire competitività e sicurezza al nostro mercato;
  • alla luce della particolare congiuntura dei mercati energetici e del gas e di quanto sopra esposto, con il documento per la consultazione 17 maggio 2006 l'Autorità ha pertanto evidenziato la necessità:
    1. di integrare e modificare i criteri di aggiornamento di cui alla deliberazione n. 248/04,
      • implementando due distinti meccanismi di aggiornamento: uno da applicare al corrispettivo variabile di commercializzazione all'ingrosso delle condizioni economiche di fornitura per i clienti finali, mantenendo, come già previsto dalla deliberazione n. 248/04, un aggiornamento trimestrale e una soglia di invarianza dell'indice It fissata al 5%; l'altro relativo al costo riconosciuto agli esercenti per la quota materia prima, per il quale si è proposto un aggiornamento mensile e una soglia di invarianza ridotta all'interno di un intervallo tra 0 e 1%;
      • integrando, per un periodo di due anni, la clausola di salvaguardia di cui alla deliberazione n. 248/04, prevedendo, per valori di Bt a partire da 60 dollari/barile, l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura mediante un parametro α compreso tra 0,90 e 0,95, da applicare ad entrambi i meccanismi di cui al precedente alinea;
    2. di istituire un Fondo presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico volto a compensare eventuali disallineamenti tra le due modalità di aggiornamento, alimentato attraverso un corrispettivo addizionale alle condizioni economiche di fornitura;
    3. di prevedere l'obbligo per gli esercenti l'attività di vendita, con riferimento ai contratti di compravendita all'ingrosso in essere al 28 marzo 2006 di offrire, ove necessario, nuove condizioni economiche di fornitura in coerenza con la metodologia di aggiornamento della componente materia prima prevista con la deliberazione n. 248/04;
    4. di stabilire modalità per i conguagli di cui alla deliberazione n. 298/05 volte a minimizzare, in occasione dei prossimi aggiornamenti, eventuali incrementi delle condizioni economiche di fornitura per i clienti finali, tenuto anche conto del sopraccitato corrispettivo addizionale;
    5. di prevedere, con l'approssimarsi della data dell'1 luglio 2007 prevista dall'Unione europea per la completa apertura dei mercati del gas naturale e al fine di promuovere l'esercizio del diritto di idoneità da parte dei clienti finali, di limitare l'obbligo posto dalla deliberazione n. 207/02 agli esercenti l'attività di vendita di offrire condizioni economiche calcolate sulla base di criteri definiti dall'Autorità, a beneficio dei soli clienti finali domestici;
  • dalle osservazioni pervenute al documento per la consultazione 17 maggio 2006 sono emersi, tra l'altro:
    1. l'inadeguatezza della prospettata modifica del regime di aggiornamento mediante l'introduzione di un parametro compreso tra 0,90 e 0,95, con la conseguente necessità, espressa da parte di tutti gli operatori, di implementare tale misura in modo tale da assicurare, in questa particolare congiuntura, l'equilibrio economico finanziario delle imprese e di mantenere incentivi a favore di nuove iniziative di importazione;
    2. la necessità di rimuovere o quantomeno di ridurre la soglia di invarianza all'interno del meccanismo di aggiornamento, tenuto conto degli alti livelli di prezzo del gas oggi raggiunti e del conseguente impatto in valore assoluto della soglia attualmente prevista;
    3. un orientamento favorevole al mantenimento di un'unica modalità di aggiornamento per le imprese e i clienti finali, al fine di evitare il ricorso a complicati ed onerosi meccanismi asimmetrici di adeguamento, e di disporre di un prezzo di riferimento unico per il mercato;
    4. la necessità di rivedere l'intervallo di operatività e i valori del parametro α della clausola di salvaguardia, sia pure in assenza di proposte univoche;
    5. le difficoltà finora registrate da parte degli esercenti l'attività di vendita in merito alla rinegoziazione di nuove condizioni economiche in coerenza con la metodologia di aggiornamento prevista dalla deliberazione n. 248/04 e l'opportunità che l'Autorità preveda adeguate misure per tale rinegoziazione;
    6. un consenso diffuso alla proposta di ridurre l'ambito di applicazione dell'obbligo di offrire condizioni economiche stabilite sulla base di criteri fissati dall'Autorità, anche se, ad avviso di un'associazione dei consumatori, sussistono fondate ragioni per il mantenimento di adeguati strumenti di tutela dei consumatori, tenuto conto dello scarso livello di concorrenzialità del mercato.

Considerato che in applicazione della disciplina per l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura, come modificata dal presente provvedimento, l'indice dei prezzi di riferimento It, relativo al gas naturale, registra una variazione maggiore della soglia di invarianza fissata, rispetto al valore assunto dal medesimo indice per il mese di aprile 2006, data dell'ultimo aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura.

Ritenuto che sia necessario:

  • in considerazione di quanto emerso in consultazione e delle ragioni sopra esposte, modificare le modalità di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura stabilite con deliberazione n. 248/04, prevedendo:
    • l'integrazione degli intervalli di applicazione del parametro α, definito dalla deliberazione n. 248/04, con la definizione di un nuovo parametro indicato come β pari a 0,95 per valori di Bt a partire da 60 dollari/barile;
    • la riduzione della soglia di invarianza al 2,5%;
    • il riconoscimento di un corrispettivo aggiuntivo in forma fissa, quantificato in 1,5 centesimi di euro/mc, con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc, (0,0389 centesimi di euro/MJ), tenendo conto del maggiore riconoscimento derivante dalle modifiche di cui ai precedenti alinea in luogo di quelle proposte nel documento per la consultazione 17 maggio 2006, e della necessità di un ulteriore intervento al fine di assicurare una dinamica dei costi riconosciuti tendenzialmente in linea con quelle attuali dei prezzi internazionali di importazione del gas a livello europeo, concorrendo così alla sicurezza degli approvvigionamenti;
  • stabilire che le modifiche di cui al precedente punto siano adottate in via transitoria e comunque non oltre il 30 giugno 2009, in ragione dei tempi necessari per la rinegoziazione contrattuale a monte, nonché dell'attesa entrata di nuovi operatori, conseguente alla realizzazione di nuova capacità di trasporto e rigassificazione nei prossimi anni, e dunque delle maggiori possibilità di confronto concorrenziale sul mercato a tale orizzonte temporale, prevedendo pertanto che, entro il 30 giugno 2008, l'Autorità verifichi l'opportunità di estendere l'applicazione di tali modifiche fino al 30 giugno 2009, in relazione agli andamenti dei prezzi sui mercati internazionali e alle esigenze di sicurezza del mercato degli approvvigionamenti a tale data;
  • assicurare la copertura di eventuali costi addizionali di importazioni di breve termine, destinate a contribuire all'incremento dell'offerta di gas nel periodo di particolare criticità atteso nei prossimi mesi invernali;
  • prevedere il mantenimento di un'unica modalità di aggiornamento per imprese e clienti finali, al fine di semplificare gli oneri amministrativi per le imprese ed avere un unico riferimento per il mercato, anche successivamente alla rimozione dell'obbligo di offrire condizioni economiche stabilite sulla base di criteri fissati dall'Autorità.

Ritenuto che sia altresì opportuno:

  • prevedere per gli esercenti l'attività di vendita, con riferimento ai contratti di compravendita all'ingrosso stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della deliberazione n. 248/04 e prima della data di entrata in vigore della deliberazione n. 65/06, l'obbligo di offrire nuove condizioni economiche in coerenza con la metodologia di aggiornamento della componente materia prima introdotta dall'articolo 1, comma 2, della deliberazione n. 248/04, come pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2005;
  • in ragione delle concrete modalità di attuazione del vincolo di rinegoziazione di cui al precedente punto, nonché ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione n.248/04, porre a carico del sistema una parte dei relativi oneri, secondo modalità da definirsi con successivo provvedimento;
  • mantenere il riconoscimento dell'ammontare già previsto con la deliberazione n. 65/06 a titolo di parziale conguaglio;
  • prevedere, a partire dall'1 ottobre 2006, in concomitanza con la scadenza prevista per il meccanismo di compensazione di cui all'articolo 4, comma 3, della deliberazione n. 138/03, di limitare l'obbligo per gli esercenti l'attività di vendita di offrire, unitamente a quelle dagli stessi definite, le condizioni economiche di fornitura, di cui alla deliberazione n. 138/03, ai clienti domestici, secondo la classificazione di cui all'articolo 13, comma 3, della medesima deliberazione n. 138/03, in virtù dell'esigenza, da un lato, di mantenere forme di tutela per tale categoria, dall'altro di avviare al confronto sul mercato libero gli utilizzatori di gas a fini produttivi, anche in considerazione dell'apertura totale dei mercati del gas e dell'elettricità in tutta Europa prevista per l'1 luglio 2007 dalla direttiva europea 2003/55/CE.

Ritenuto infine che sia necessario modificare, con decorrenza dal trimestre luglio - settembre 2006, le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 138/03, in esito all'applicazione della disciplina di aggiornamento prevista dal presente provvedimento

DELIBERA

Articolo 1
Integrazioni e modificazioni delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 2004, n. 248/04 e 29 novembre 2002, n. 195/02

1.1 L'articolo 1, comma 2, della deliberazione n. 248/04, è sostituito dal seguente comma:

"1.2 All'articolo 1, comma 3, della deliberazione dell'Autorità n. 195/02 il testo successivo alle parole "seguente comma” è sostituito dal seguente testo: "Nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice It, in aumento o diminuzione, maggiori del 2,5 % rispetto al valore preso precedentemente a riferimento (It-1 ), ossia se:

formula

il corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 7, comma 1, della deliberazione n. 138/03 è aggiornato apportando una variazione ΔQE, positiva o negativa tale che QEt = QEt-1 + ΔQE, dove QEt-1 è il valore di QE, vale a dire della quota a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale compresa nel corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, calcolato per il precedente aggiornamento. La variazione ΔQE è calcolata mediante una delle formule di cui al punto 1 dell' Allegato A al presente provvedimento.”

1.2 All'articolo 1 della deliberazione n. 195/02 come modificato dal presente provvedimento, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

"1.3 bis A partire dall'1 luglio 2006 e fino al 30 giugno 2008, la variazione ΔQE, positiva o negativa, di cui al precedente articolo 1, comma 3, è tale che QEt = QEt-1 + ΔQE + QF, dove

  • QEt-1 è definita come all'articolo 1, comma 3;
  • QF è pari a 0,0389 centesimi di euro/MJ (0,389 euro/GJ);
  • ΔQE è definita come all'articolo 1, comma 3 e calcolata mediante una delle formule di cui al punto 2 dell'allegato A al presente provvedimento.

1.3 ter Entro il 30 giugno 2008, l'Autorità verifica le condizioni per l'ulteriore estensione fino al 30 giugno 2009 delle disposizioni di cui al precedente comma.”.

Articolo 2
Misure transitorie per il trimestre gennaio – marzo 2007

2.1 I titolari di contratti di importazione possono richiedere all'Autorità il riconoscimento di eventuali costi addizionali per i volumi importati nel trimestre gennaio – marzo 2007 nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. i volumi di gas naturale per cui si richiede il sopraccitato riconoscimento dei costi devono essere relativi a contratti di importazione di durata inferiore all'anno;
  2. per ciascun titolare di contratti di importazione le quantità ammesse a tale riconoscimento non possono essere superiori ai volumi trasportabili utilizzando, nel sopraccitato periodo, capacità di trasporto non superiori al 5% di quelle che gli sono state conferite per l'anno termico del trasporto 2006-2007; nel caso il titolare di contratti di importazione utilizzi capacità di trasporto ceduta da un altro utente del servizio di trasporto, il limite del 5% è calcolato sulla capacità conferita ad inizio anno termico al primo soggetto cedente e pro quota nel caso di cessioni di capacità a più utenti. Le condizioni di cui alla presente lettera sono subordinate al rispetto di una quota di utilizzo della capacità conferita ad inizio anno termico pari almeno al 90%. Tali limiti non si applicano nel caso di capacità addizionale presso i punti di entrata della rete nazionale di trasporto, resa disponibile ad anno termico avviato;
  3. il titolare di contratti di importazione non deve avere collegamenti societari diretti o indiretti con il soggetto cedente la capacità di trasporto e/o con la controparte del contratto di importazione.

2.2 L'ammontare riconosciuto (A) ai titolari di contratti di importazione di cui all'articolo 2, comma 1, è calcolato mediante la seguente formula:

formula

dove:

  • Vs è pari ai volumi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), riferiti al trimestre gennaio – marzo 2007 ed espressi in metri cubi con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc;
  • Vt è pari ai volumi venduti nel 2006 ai clienti oggetto delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03, come modificati dall'articolo 6 del presente provvedimento, espressi in metri cubi con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc;
  • Vv è pari ai volumi totali venduti nell'anno 2006, espressi in metri cubi con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc;
  • formula è valore medio dei prezzi di importazione per metro cubo risultanti dai contratti di cui al successivo articolo 2, comma 3, espresso con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc;
  • QEgen07 è il valore della quota a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale aggiornata alla data dell'1 gennaio 2007.

2.3 Ai fini del riconoscimento dell'ammontare di cui all'articolo 2, comma 2, i titolari di contratti di importazione trasmettono all'Autorità, entro il 31 maggio 2007, copia dei contratti di importazione relativi al trimestre gennaio - marzo 2007 nonché ogni altra eventuale idonea documentazione attestante l'acquisizione di capacità di trasporto presso i punti di entrata, i volumi trasportati nel trimestre gennaio - marzo 2007 e i prezzi di importazione corrisposti.

2.4 Con successivo provvedimento l'Autorità definisce le modalità di finanziamento ed erogazione ai titolari di contratti di importazione dell'ammontare di cui all'articolo 2, comma 2.

Articolo 3
Obblighi degli esercenti l'attività di vendita nei contratti di compravendita all'ingrosso del gas naturale

3.1 Entro il 30 novembre 2006, gli esercenti l'attività di vendita, limitatamente ai contratti di compravendita all'ingrosso di gas naturale stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della deliberazione n. 248/04 e fino alla data di pubblicazione della deliberazione n. 65/06, offrono ai propri clienti nuove condizioni economiche formulate in coerenza con i criteri di aggiornamento previsti dalla disciplina introdotta dall'articolo 1, comma 3, della medesima deliberazione n. 248/04, come pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 del 3 febbraio 2005.

3.2 Entro il 31 dicembre 2006, gli esercenti l'attività di vendita ai clienti finali comunicano all'Autorità, congiuntamente al proprio fornitore all'ingrosso, l'avvenuto adempimento degli obblighi di rinegoziazione di cui al precedente comma.

Articolo 4
Misure per promuovere la rinegoziazione dei contratti di compravendita all'ingrosso di cui all'articolo 3

4.1 L'Autorità definisce con successivo provvedimento le modalità con le quali è riconosciuto agli esercenti l'attività di vendita che hanno ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 3 un importo pari al 50% della differenza derivante dall'applicazione da parte dei medesimi esercenti, per l'anno 2005, delle modalità di aggiornamento di cui alla deliberazione n. 248/04 in luogo della deliberazione n. 195/02, nonché della revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 248/04 per il trimestre ottobre – dicembre 2005, moltiplicata per i volumi corrispondenti consumati dai clienti finali di cui alla deliberazione n. 138/03.

Articolo 5
Riconoscimento di un parziale conguaglio ai clienti finali di cui alla deliberazione n. 138/03

5.1 Gli esercenti l'attività di vendita riconoscono ai propri clienti finali destinatari delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03, una somma pari a 0,072585 euro/GJ moltiplicati per i volumi consumati dai medesimi clienti finali nel trimestre luglio – settembre 2006, a titolo di parziale conguaglio derivante dall'applicazione delle modalità di aggiornamento di cui alla deliberazione n. 248/04 in luogo della deliberazione n. 195/02 per l'anno 2005 e della revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 248/04 per il trimestre ottobre - dicembre 2005.

5.2 Ai fini del riconoscimento, in sede di fatturazione, delle somme dovute ai sensi del comma precedente, gli esercenti l'attività di vendita accreditano i relativi importi in occasione delle prime fatture emesse in relazione ai consumi del trimestre luglio – settembre 2006.

5.3 Le disposizioni di cui ai commi precedenti lasciano fermo e impregiudicato il diritto, per i clienti finali di cui al punto 4 della deliberazione n. 65/06 di ottenere su richiesta i conguagli loro spettanti. Tale diritto è esteso ai soggetti che cambiano fornitore o per i quali cessa l'erogazione del servizio successivamente al 28 marzo 2006, limitatamente alle quote ancora spettanti al momento della cessazione del rapporto contrattuale con l'esercente.

Articolo 6
Revisione dell'ambito di applicazione delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03

6.1 A partire dall'1 ottobre 2006, gli esercenti l'attività di vendita propongono, unitamente a quelle dagli stessi definite, le condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03, ai soli clienti domestici con consumi annui inferiori ai 200.000 metri cubi di gas naturale, con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc.

Articolo 7
Disposizioni relative all'aggiornamento per il trimestre luglio-settembre 2006 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale

7.1 Per il trimestre luglio-settembre 2006, le condizioni economiche di fornitura del gas naturale determinate ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione n. 138/03 sono aumentate, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 3bis, della deliberazione n. 195/02 come modificata dal presente provvedimento, di 0,0603 centesimi di euro/MJ (0,603 euro/GJ); tale aumento è pari a 2,3228 centesimi di euro/mc (0,023228 euro/mc) per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc.

Articolo 8
Pubblicazione ed entrata in vigore

8.1 Il presente provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore l'1 luglio 2006.

Altri documenti: