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Data pubblicazione:

Delibera

Delibera/Provvedimento 68/06

Aggiornamento per il periodo 1 aprile 2006 - 31 marzo 2007 della componente tariffaria dello stoccaggio QS delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30-03-2006

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02);
  • la deliberazione dell'Autorita 12 dicembre 2002, n. 207/02;
  • la deliberazione dell'Autorita 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);
  • la deliberazione dell'Autorita 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di seguito: deliberazione n. 248/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 31 marzo 2005, n. 57/05 (di seguito: deliberazione n. 57/05);
  • la deliberazione dell'Autorita 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/06);
  • la deliberazione dell'Autorita 16 marzo 2006, n. 56/06 (di seguito: deliberazione n. 56/06);
  • la deliberazione dell'Autorita 27 marzo 2006 n. 63/06;
  • l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 25 gennaio 2005, n. 151/05;
  • la sentenza del Tar Lombardia 28 giugno 2005 n. 3478/05 (di seguito: sentenza n. 3478/05);
  • il dispositivo di decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, 21 marzo 2006, n. 217/2006.

Considerato che:

  • l'articolo 6, comm a 8, della deliberazione n. 138/03 dispone che per il secondo periodo di regolazione dello stoccaggio la componente tariffaria dello stoccaggio QS (di seguito: componente QS) di cui all'articolo 6, comma 7, della medesima deliberazione sia definita dall'Autorita sulla base dei criteri di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 164/00;
  • con la deliberazione n. 50/06, l'Autorita ha definito, tra l'altro, i criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita di stoccaggio per il secondo periodo di regolazione; e che, con la deliberazione n. 56/06, l'Autorita ha approvato i corrispettivi unici di stoccaggio per l'anno termico 1 aprile 2006 - 31 marzo 2007 di cui all'articolo 13, comma 2, della deliberazione n. 50/06;
  • l'articolo 6, comma 2, della deliberazione n. 50/06 prevede che l'impresa di stoccaggio, nel solo caso di movimentazione fisica del gas dal sistema, attribuisca agli utenti del servizio, proporzionalmente ai quantitativi allocati, la quota percentuale degli oneri a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento; e che, ai fini di tale riconoscimento, e utilizzato il valore della componente materia prima aggiornato dall'Autorita sulla base delle disposizioni in materia;
  • l'ordinanza del Tar Lombardia sopra richiamata ha sospeso in via cautelare l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 della deliberazione n. 248/04;
  • con la deliberazione n. 57/05, in conseguenza delle ordinanze di cui al precedente alinea, l'Autorita ha provveduto all'aggiornamento della componente QS delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03, relativamente al periodo 1 aprile 2005 - 31 marzo 2006, tenuto conto anche dell'aggiornamento della componente materia prima effettuato ai sensi della deliberazione n. 195/02, prevedendone l'eventuale rideterminazione sulla base dell'esito del c ontenzioso allora in corso;
  • la sentenza n. 3478/05 ha annullato la deliberazione n. 248/04;
  • con la decisione sopra richiamata il Consiglio di Stato ha annullato la sopraccitata sentenza n. 3478/05.

Ritenuto che sia necessario:

  • ricalcolare il valore della componente QS relativamente al periodo 1 aprile 2005 - 31 marzo 2006;
  • aggiornare la componente tariffaria QS relativamente al periodo 1 aprile 2006 - 31 marzo 2007;
  • rimandare a successivo provvedimento la determinazione delle modalita di conguaglio, tenendo conto, per il periodo 1 aprile 2005 - 31 marzo 2006, da un lato dell'esiguo ammontare dei conguagli e dall'altro degli oneri amministrativi ad essi relativi

DELIBERA

  1. di stabilire che, per il periodo 1 aprile 2005 - 31 marzo 2006, il valore della componente tariffaria dello stoccaggio QS delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, di cui all'articolo 3 della deliberazione dell'Autorita n. 138/03, sia pari a 0,244866 euro/GJ;
  2. di stabilire che, per il periodo 1 aprile 2006 - 31 marzo 2007, il valore della componente QS, di cui all'articolo 3 deliberazione n. 138/03, sia pari a 0,253223 euro/GJ;
  3. di determinare con futuro provvedimento le modalita di conguaglio della componente QS;
  4. di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it).