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Data pubblicazione:

Delibera

Delibera/Provvedimento 57/05

Aggiornamento per il periodo 1 aprile 2005 - 31 marzo 2006 della componente tariffaria dello stoccaggio QS delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31-03-2005

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) 27 febbraio 2002, n. 26/02 (di seguito: deliberazione n. 26/02);
  • la deliberazione dell'Autorita 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02);
  • la deliberazione dell'Autorita 12 dicembre 2002, n. 207/02;
  • la deliberazione dell'Autorita 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);
  • la delibera dell'Autorita 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di seguito: delibera n. 248/04);
  • la delibera dell'Autorita 30 marzo 2005 n. 56/05 (di seguito: delibera n. 56/05);
  • le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 25 gennaio 2005, n. 151/05, n. 156/05, n. 157/05, n. 158/05, n. 159/05, n. 160/05, n. 161/05, n. 162/05, n. 163/05, n. 164/05, n. 165/05, n. 166/05, n. 167/05, n. 169/05, n. 170/05, n. 171/05, n. 172/05, n. 173/05, n. 174/05, n. 176/05, n. 177/05, n. 178/05, n. 179/05, n. 180/05, n. 181/05, n. 182/05, n. 183/05, 1 marzo 2005, n. 524/05;
  • l' ordinanza del Consiglio di Stato 22 marzo 2005, n. 1525/05.

Considerato che:

  • l'articolo 6, comma 7, della deliberazione n. 138/03, dispone che la componente tariffaria dello stoccaggio QS, prevista dall'arti colo 3 della medesima deliberazione, sia calcolata con riferimento alle tariffe di stoccaggio determinate ai sensi della deliberazione n. 26/02 e che sia aggiornata con provvedimento dell'Autorita;
  • l'Autorita, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della deliberazione n. 26/02, ha pubblicato nel proprio sito internet le tariffe di stoccaggio per l'anno termico 1 aprile 2005 - 31 marzo 2006;
  • la componente tariffaria dello stoccaggio prevede, ai sensi della deliberazione n. 26/02, il riconoscimento degli oneri relativi alle quantita di gas naturale necessarie all'espletamento delle fasi di iniezione e/o di erogazione; ai fini di tale riconoscimento e utilizzato il valore della componente materia prima aggiornato dall'Autorita sulla base delle disposizioni in materia;
  • in conseguenza delle ordinanze del Tar Lombardia sopra richiamate, con cui e stata sospesa in via cautelare l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 della delibera n. 248/04, l'Autorita, con delibera n. 56/04 ha provveduto all'aggiornamento della componente materia prima per il trimestre gennaio - marzo 2005 e per il trimestre aprile - giugno 2005, ai sensi della deliberazione n. 195/02;
  • qualora il Tar Lombardia respinga i ricorsi in relazione ai quali sono state rese le predette ordinanze, l'Autorita dovra rideterminare il valore della componente tariffaria QS relativamente al periodo 1 aprile 2005 - 31 marzo 2006, sulla base dell'aggiornamento della componente materia prima effettuato ai sensi delle disposizioni attualmente sospese.

Ritenuto che:

sia necessario aggiornare la componente tariffaria dello stoccaggio QS relativamente al periodo 1 aprile 2005 - 31 marzo 2006

 

DELIBERA

 

  1. di stabilire che, per il periodo 1 aprile 2005 - 31 marzo 2006, il valore della componente tariffaria dello stoccaggio QS delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, di cui all'articolo 3 della deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) 4 dicembre 2003, n. 138/03, sia pari a 0,246169 euro/GJ;
  2. di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it).