Data pubblicazione: 25 luglio 2006
Delibera 19 luglio 2006
152/06
Approvazione della direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 19 luglio 2006
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE) relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
- l'articolo 6 del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, "Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale”, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20;
- l'articolo 56 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni amministrative e penali”;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il titolo I, articolo 10, comma 1, il titolo II, articolo 21, il titolo IV, articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”;
- il decreto del Ministro delle Finanze 24 ottobre 2000, n. 370, "Particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti di contribuenti che gestiscono il servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il servizio di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta”;
- il punto 1 delle disposizioni finali del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45 recante modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di tariffe e condizioni di fornitura per l'energia elettrica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 302 del 29 dicembre 1990;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 1999, n. 200/99;
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2000, n. 55/00 (di seguito: deliberazione n. 55/00);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 310/01;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
- l'Allegato A alla la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04, come successivamente integrato e modificato;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 come successivamente integrato e modificato (di seguito deliberazione n. 5/04);
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 117/05 (di seguito: deliberazione n. 117/05);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06;
- il Documento per la consultazione "Revisione della direttiva in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità”.
Considerato che:
- l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;
- l'articolo 2, comma 12, lettera l), della legge n. 481/95 assegna all'Autorità la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei servizi dalla stessa regolati al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi e finali;
- l'Autorità ha definito, con deliberazione n. 55/00, disposizioni in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità, che si applicano ai clienti del mercato vincolato;
- relativamente all'applicazione della deliberazione n. 55/00 sono state segnalate, da parte di clienti finali e di associazioni di consumatori e utenti, criticità relative alla comprensibilità della bolletta, in particolare con riguardo alla parte in cui vengono esposti i corrispettivi e i calcoli; tali criticità sono dovute in parte alla complessità del sistema tariffario e in parte alle modalità di esposizione adottate dagli esercenti;
- dall'1 luglio 2004 sono clienti idonei tutti i clienti finali non domestici, per effetto della disposizione di cui all'articolo 21 della direttiva 2003/54/CE, trasposta nell'ordinamento legislativo nazionale all'articolo 14, comma 5-quater, del decreto legislativo n.79/99, come integrato dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 239/04; e che, dall'1 luglio 2007, saranno idonei tutti i clienti finali;
- la bolletta rappresenta il principale strumento di contatto tra il cliente finale e il fornitore di energia elettrica, attraverso cui il cliente può conoscere quali sono i suoi consumi e i corrispettivi che gli vengono addebitati per la fornitura di energia elettrica; nel mercato liberalizzato la bolletta deve consentire al cliente di verificare la corretta applicazione delle condizioni contrattuali ed economiche sottoscritte, nonché di confrontare le offerte che gli vengono proposte, al fine di una scelta consapevole del fornitore;
- con la deliberazione n. 117/05 l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la revisione della direttiva in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità di cui alla deliberazione n. 55/00;
- il 15 febbraio 2006 l'Autorità ha diffuso un Documento per la consultazione avente ad oggetto "Revisione della direttiva in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità” (di seguito: documento di consultazione);
- nel documento di consultazione sono state avanzate proposte di modifica della deliberazione n. 55/00, volte a migliorare la comprensibilità e la trasparenza della bolletta, prevedendo in particolare:
- l'estensione della direttiva ai clienti del mercato libero che abbiano conferito mandato per la stipula dei contratti di distribuzione e dispacciamento;
- l'obbligo, per gli esercenti, di riportare in bolletta un quadro sintetico e un quadro di dettaglio dei corrispettivi, redatti secondo gli schemi proposti dall'Autorità;
- l'obbligo, per gli esercenti, di indicare in ogni bolletta l'informazione relativa ai consumi annui del cliente, calcolata in base alle due ultime letture effettive rilevate, o il consumo progressivo dell'anno in corso;
- l'obbligo, per gli esercenti, di inserire in bolletta un campo per le comunicazioni dell'Autorità e di indicare in maniera evidente i recapiti per l'inoltro di reclami o richieste di informazioni, anche in forma scritta;
- le finalità generali dell'intervento, volto alla semplificazione e al miglioramento della leggibilità della bolletta sono state condivise dalla gran parte dei soggetti interessati;
- le osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati, hanno riguardato in particolare:
- l'estensione delle regole di trasparenza delle bollette ai clienti del mercato libero e l'ambito di applicazione di tali regole;
- l'inserimento in bolletta, ai fini dell'esposizione dei corrispettivi, di un quadro sintetico e di un quadro di dettaglio e i possibili effetti di tali modalità di esposizione dei corrispettivi sulla flessibilità delle offerte contrattuali degli esercenti;
- l'inserimento in bolletta delle altre informazioni al cliente già previste dalla deliberazione n. 55/00 e di ulteriori contenuti informativi concernenti i consumi del cliente e le comunicazioni dell'Autorità.
Ritenuto che:
- sia opportuna la revisione della direttiva in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità di cui alla deliberazione n. 55/00;
- sia opportuna l'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva ai clienti del mercato libero dotati di minor potere contrattuale; a tali clienti deve infatti essere garantita, tramite le informazioni contenute in bolletta, ed espresse in un linguaggio comune a tutti gli operatori, la possibilità di verificare la correttezza dei corrispettivi applicati e di valutare la convenienza delle condizioni contrattuali pattuite con il fornitore;
- non sia pertanto opportuno dare seguito alla proposta di alcuni soggetti che hanno risposto alla consultazione di limitare l'applicazione della direttiva ai soli clienti domestici;
- i clienti del mercato libero destinatari di tale particolare tutela possano essere individuati, in coerenza con quanto stabilito in materia di Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica a clienti idonei finali, nei clienti alimentati in bassa tensione, qualora siano forniti da un unico venditore;
- sia opportuno prevedere che in ogni bolletta debbano essere inseriti un quadro sintetico e un quadro di dettaglio dei corrispettivi, conformi agli schemi predisposti dall'Autorità, in quanto l'utilizzo di tali quadri, pur uniformando le regole di esposizione e la terminologia utilizzata, e rendendo così maggiormente leggibile la bolletta da parte dei clienti finali, non impedisce la formulazione di offerte di prezzo differenziate e flessibili;
- sia opportuno prevedere per tutti i clienti un unico quadro sintetico, nel quale siano riportati i dati identificativi della bolletta, del contratto e del punto di prelievo, le caratteristiche della fornitura e la sintesi degli importi che compongono il totale della bolletta;
- sia opportuno prevedere quadri di dettaglio differenziati per i clienti domestici e non domestici e un quadro di dettaglio da utilizzare nel caso in cui il contratto sottoscritto dal cliente del mercato libero preveda un corrispettivo unico per la fornitura di energia elettrica;
- sia opportuno mantenere l'obbligo di fornire in bolletta le informazioni sui pagamenti e sugli effetti del ritardo nei pagamenti e le altre informazioni al cliente già previste dalla deliberazione n. 55/00 e prevedere l'obbligo di fornire le seguenti ulteriori informazioni:
- il consumo annuo del cliente, sulla base delle letture o autoletture effettuate o della miglior stima disponibile, anche al fine di agevolare la comparazione di eventuali offerte alternative da parte del cliente idoneo;
- il recapito per l'inoltro all'esercente di reclami o richieste di informazioni, anche in forma scritta;
- sia opportuno prevedere che gli esercenti debbano predisporre misure affinché, su richiesta dell'Autorità, in relazione a specifiche circostanze, sia possibile l'inserimento in bolletta di comunicazioni destinate ai clienti finali;
- sia opportuno non prevedere l'obbligo di fornire, almeno una volta all'anno, l'elenco delle componenti A, UC ed MCT, dovute per la copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, e i corrispettivi fatturati al cliente per il periodo di riferimento, disaggregati per singole componenti; sia invece opportuno prevedere che al fine di fornire, al cliente che ne faccia richiesta, l'elenco di tali componenti, debbano essere utilizzate denominazioni univoche, stabilite dall'Autorità;
- nelle more del recepimento di quanto previsto dall'articolo l'articolo 3, comma 6, della direttiva n. 2003/54/CE, sia opportuno prevedere che, almeno una volta all'anno, debba essere riportata in bolletta l'informazione relativa al mix di fonti della produzione nazionale di energia elettrica dell'anno precedente, suddivise per tipologia di impianto e per tipologia di combustibile
DELIBERA
- di approvare la Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità, allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- di fissare al 1 gennaio 2007 la data di entrata in vigore della direttiva di cui all'Allegato A della presente deliberazione;
- di abrogare, a decorrere dall'1 gennaio 2007, la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 16 marzo 2000, n. 55/00, che si intende sostituita dall'Allegato A della presente deliberazione;
- di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.