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Comunicato operatori

Cip 6 - Applicazione delibera 113/06

22 settembre 2006

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con la deliberazione 16 giugno 2006, n. 113/06, ha previsto di riconoscere, ai sensi del titolo II, punto 7 bis, del provvedimento Cip n. 6/92, gli oneri derivanti dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 limitatamente all'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti assimilate alle rinnovabili non in grado di soddisfare la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02 e ceduta al Gestore del sistema elettrico in forza del titolo II, punto 3, del provvedimento Cip n. 6/92, nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, applicando il medesimo criterio già adottato con le deliberazioni n. 8/04 e n. 101/05.

Con la medesima deliberazione, l'Autorità ha dato mandato al Direttore della Direzione Energia Elettrica per gli atti necessari all'applicazione del presente provvedimento, tenendo conto, caso per caso, delle risultanze delle verifiche effettuate ai sensi della deliberazione n. 60/04.

A tal fine, la Direzione Energia Elettrica dell'Autorità, per l'anno in esame e per ogni soggetto che ha presentato istanza ai sensi del punto 2 della deliberazione n. 113/06, tenendo conto delle risultanze delle verifiche effettuate ai sensi della deliberazione n. 60/04, procede a:

  1. verificare la quantità di energia elettrica assoggettata all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99, al lordo della franchigia pari a 100 GWh e ritirata dal Gestore del sistema elettrico in forza del titolo II, punto 3, del provvedimento Cip n. 6/92 nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, come comunicata dai soggetti responsabili degli impianti di produzione con riferimento all'anno x;
  2. determinare il numero di certificati verdi ammessi al riconoscimento degli oneri ai sensi della deliberazione n. 113/06, fissato pari al prodotto tra:
    1. il numero dei certificati verdi complessivamente necessari al soddisfacimento dell'obbligo nell'anno x+1; e
    2. il rapporto tra la quantità di energia elettrica soggetta all'obbligo al lordo della franchigia e ritirata dal Gestore del sistema elettrico nell'anno x in forza del titolo II, punto 3, del provvedimento Cip n. 6/92 e la quantità di energia elettrica, prodotta e/o importata nell'anno x, complessivamente soggetta all'obbligo per il medesimo produttore al lordo della franchigia;
  3. quantificare gli oneri da riconoscere, pari, ogni anno, al prodotto tra il numero di certificati verdi di cui al precedente punto e il valore Vm riconosciuto per ogni certificato verde;
  4. dare comunicazione della quantificazione di cui al punto precedente al soggetto che ha presentato istanza ai sensi del punto 2 della deliberazione n. 113/06 oltre che alla Cassa conguaglio per il settore elettrico che riconosce detti oneri a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato.

Il valore Vm riconosciuto per ogni certificato verde viene determinato, anno per anno, dalla Direzione energia elettrica applicando criteri analoghi a quelli di cui alle deliberazioni n. 8/04 e n. 101/05. Pertanto, tale valore, anno per anno, è pari a:

Vm = PGRTN · QGRTN + PIAFR · QIAFR

dove:

  1. PGRTN è il prezzo medio di negoziazione, diretta o tramite il Gestore del mercato elettrico, dei certificati verdi nella titolarità dei produttori da impianti IAFR[1];
  2. QGRTN è la quota di certificati verdi nella titolarità del Gestore del sistema elettrico;
  3. PIAFR è il prezzo medio di generazione che remunera adeguatamente i costi sostenuti per la realizzazione di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita di energia al mercato, tenendo conto della ripartizione percentuale delle diverse tipologie di impianti IAFR in esercizio ed in progetto al momento del calcolo;
  4. QIAFR è la quota di certificati verdi relativi alla produzione di impianti qualificati dal GRTN come impianti IAFR.

Tale valore Vm, non appena disponibile, viene pubblicato, anno per anno, sul sito internet nella sezione elettricità.

 


[1] Il prezzo medio di negoziazione dei certificati verdi di proprietà dei titolari di impianti IAFR viene calcolato a seguito di una istruttoria svolta presso i titolari di impianti IAFR, escludendo i prezzi relativi alla vendita di certificati verdi tra società appartenenti al medesimo gruppo, al fine di sostenere lo sviluppo di un effettivo mercato dei certificati verdi, anche tramite la sede di negoziazione organizzata dal Gestore del mercato elettrico. Il prezzo medio di negoziazione PGRTN viene determinato tramite una media dei prezzi di negoziazione pervenuti nel corso dell'istruttoria, pesata sulle quantità di certificati verdi vendute dai singoli produttori IAFR.


Valore Vm riconosciuto, per ogni certificato verde, ai sensi della deliberazione n. 113/06, applicando criteri analoghi a quelli di cui alle deliberazioni n. 8/04 e n. 101/05

 

Riferimento alle produzioni del 2002 che hanno generato un obbligo nel 2003

Il valore Vm è pari a 57,18 €/MWh, come già quantificato dalla deliberazione n. 101/05 cui si rimanda (si veda in particolare la relazione tecnica di tale deliberazione). Pertanto, per ogni certificato verde di 100 MWh, il valore Vm è pari a 5.718,00 Euro/CV, mentre, per ogni certificato verde di 50 MWh, il valore Vm è pari a 2.859,00 Euro/CV.

 

Riferimento alle produzioni del 2003 che hanno generato un obbligo nel 2004

Il valore Vm riconosciuto per ogni certificato verde è pari a:

Vm = PGRTN · QGRTN + PIAFR · QIAFR

dove:

  1. PGRTN è risultato pari, con riferimento all'obbligo dell'anno 2004, a 92,81 €/MWh (il 95,3% del prezzo massimo di riferimento pari, per il 2004, a 97,39 €/MWh);
  2. QGRTN, con riferimento all'obbligo dell'anno 2004, è pari al 24,3% del totale (18.552 certificati verdi su un totale di 76.356) - tavola 1;
  3. PIAFR, tenendo conto della ripartizione percentuale delle diverse tipologie di impianti IAFR in esercizio ed in progetto alla data del 30 giugno 2005, è risultato pari a 29,66 €/MWh (il 30,5% del prezzo massimo di riferimento pari, per il 2004, a 97,39 €/MWh) - tavola 2;
  4. QIAFR, con riferimento all'obbligo dell'anno 2004, è pari al 75,7% del totale (57.804 certificati verdi su un totale di 76.356) - tavola 1.

Quindi Vm = 45,01 €/MWh. Pertanto, per ogni certificato verde di 50 MWh, il valore Vm è pari a 2.250,50 Euro/CV.

 

Valore Vm riconosciuto per ogni certificato verde per le finalità delle delibere n. 8/04, n. 101/05 e n. 113/06

(€/MWh)

 

Tavola 1 - Riepilogo dell'offerta e della domanda di certificati verdi nel 2004

Tavola 2 - Valore medio del certificato verde da riconoscere in base al criterio del costo/opportunità

 


Documenti collegati