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Data pubblicazione: 08 giugno 2005

Delibera 06 giugno 2005

Delibera/Provvedimento 101/05

Riconoscimento degli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2002

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 06-06-2005

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 (di seguito: direttiva 2001/77/CE);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'articolo 28, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999, come modificato e integrato dal decreto del Ministro delle attivita produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2002 (di seguito: decreto 11 novembre 1999);
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 12 dicembre 2002, n. 203/02, recante determinazione per l'anno 2003 del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;
  • la deliberazione dell'Autorita 23 dicembre 2002, n. 227/02 (di seguito: deliberazione n. 227/02);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004 - 2007, riportato nell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: Testo integrato);
  • la deliberazione dell'Autorita 5 febbraio 2004, n. 8/04, recante riconoscimento degli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2001 (di seguito: deliberazione n. 8/04).

Considerato che:

  • l'articolo 69, comma 69.2, del Testo integrato prevede che, con separato provvedimento, l'Autorita definisca le modalita per il riconoscimento degli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99, relativamente alla quantita di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato prodotta da fonti non rinnovabili negli anni 2001 e 2002, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh;
  • con la deliberazione n. 8/04 l'Autorita ha riconosciuto gli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2001;
  • occorre individuare i soggetti produttori che, in relazione alla quantita di energia elettrica prodotta nell'anno 2002 da fonti non rinnovabili, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedente i 100 GWh e destinata ai clienti del mercato vincolato, hanno sostenuto oneri per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 79/99 (di segui to: l'obbligo);
  • occorre determinare il numero dei certificati verdi che i soggetti produttori di cui al precedente alinea hanno dovuto acquistare o conseguire con la realizzazione in proprio di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili per adempiere all'obbligo, limitatamente alla quantita di energia elettrica da fonti non rinnovabili dai medesimi prodotta nell'anno 2002 e destinata ai clienti del mercato vincolato;
  • al fine di adempiere all'obbligo, i produttori e importatori da fonti non rinnovabili possono realizzare in proprio impianti alimentati da fonti rinnovabili, acquistare certificati verdi nella titolarita di altri produttori, con negoziazione diretta o tramite la societa Gestore del mercato Spa (di seguito: Gestore del mercato), oppure acquistare i certificati verdi nella titolarita della societa Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: Gestore della rete);
  • il riconoscimento a consuntivo degli oneri effettivamente sostenuti da ciascun produttore potrebbe indurre i medesimi produttori ad acquistare i certificati verdi emessi nella titolarita del Gestore della rete e collocati sul mercato al prezzo massimo determinato ai sensi dell'articolo 9 del decreto 11 novembre 1999, anziche soddisfare detto obbligo a costi inferiori attraverso la realizzazione in proprio di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili o l'acquisto, a seguito di negoziazione, dei certificati verdi nella titolarita di altri produttori;
  • con riferimento all'obbligo relativo alle produzioni e importazioni di energia elettrica da fonti non rinnovabili nell'anno 2002, i certificati verdi complessivamente annullati sono stati pari a 34.706, di cui:
    • 14.903, pari al 42,9% del totale, relativi alla produzione da impianti qualificati dal Gestore della rete come impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 4 del decret o 11 novembre 1999 (di seguito: impianti IAFR);
    • 19.803, pari al restante 57,1%, nella titolarita del Gestore della rete e collocati sul mercato al prezzo massimo determinato ai sensi dell'articolo 9 del decreto 11 novembre 1999, pari a 82,40 euro per MWh;
  • l'acquisto dei certificati verdi nella titolarita del Gestore della rete e collocati sul mercato al prezzo massimo determinato ai sensi dell'articolo 9 del decreto 11 novembre 1999 rappresenta la soluzione piu onerosa per soddisfare l'obbligo, prevista dal legislatore per istituire un limite massimo al valore dei certificati verdi nel caso di carenza di offerta.

Considerato inoltre che:

  • l'Autorita, con la relazione tecnica allegata alla deliberazione n. 8/04, ha previsto il riconoscimento degli oneri sostenuti dai produttori titolari di impianti idroelettrici di pompaggio, per la sola produzione non incentivata attribuibile agli apporti da pompaggio, al netto quindi degli apporti naturali, e in misura proporzionale:
    • alla quota parte di energia da fonti non rinnovabili utilizzata per alimentare i medesimi impianti;
    • al rapporto tra l'energia ceduta al mercato vincolato e il totale dell'energia venduta da ciascun produttore nell'anno di riferimento;
  • gli oneri di cui al precedente alinea devono essere riconosciuti anche per le produzioni da apporti da pompaggio destinate ai clienti del mercato vincolato dell'anno 2001, essendo pervenuti i dati necessari alla loro determinazione solo a seguito della deliberazione n. 8/04;
  • gli impianti idroelettrici di pompaggio possono essere impianti di pompaggio volontario o di gronda e che, in quest'ultimo caso, la corrispondente produzione di energia elettrica da apporti da pompaggio non e misurabile e distinguibile perche avviene attraverso alt ri impianti idroelettrici tradizionali;
  • tra le imprese produttrici - distributrici soggette all'obbligo e che hanno ceduto energia elettrica negli anni 2001 e 2002 ai clienti del mercato vincolato, l'Enel produzione Spa e l'unico produttore a risultare titolare di impianti di pompaggio volontario.

Ritenuto opportuno:

  • riconoscere gli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2002, con le medesime modalita gia applicate, per l'anno precedente, dalla deliberazione n. 8/04;
  • determinare il valore dei certificati verdi da riconoscere ai produttori che destinano l'energia elettrica prodotta ai clienti del mercato vincolato, in attuazione dell'articolo 69, comma 69.2, del Testo integrato, secondo modalita volte a contenere gli oneri a carico dei clienti del mercato vincolato e a favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili attraverso la realizzazione di impianti IAFR con investimenti diretti o attraverso l'acquisto dei certificati verdi da soggetti produttori terzi alle migliori condizioni di mercato, evitando quindi l'acquisto dei certificati verdi nella titolarita del Gestore della rete e collocati sul mercato al prezzo massimo determinato ai sensi dell'articolo 9 del decreto 11 novembre 1999;
  • determinare il valore dei certificati verdi da riconoscere in attuazione dell'articolo 69, comma 69.2, del Testo integrato riconoscendo:
    1. alla quota di certificati verdi acquistati dal Gestore della rete (57,1% del totale annuo) un valore pari al prezzo medio di negoziazione dei certificati verdi collocati, tramite negoziazione diretta o tramite il Gestore del mercato, dai produttori di impianti IAFR;
    2. alla quo ta di certificati verdi relativi alla produzione da impianti IAFR (42,9%) un valore pari al prezzo medio di generazione che remunera adeguatamente i costi sostenti per la realizzazione di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita di energia al mercato.

Ritenuto altresi opportuno:

  • riconoscere gli oneri sostenuti dai produttori titolari di impianti idroelettrici di pompaggio volontario, per la sola produzione non incentivata dell'anno 2002 attribuibile agli apporti da pompaggio, al netto quindi degli apporti naturali, e in misura proporzionale:
    • alla quota parte di energia da fonti non rinnovabili utilizzata per alimentare i medesimi impianti;
    • al rapporto tra l'energia ceduta al mercato vincolato e il totale dell'energia venduta da ciascun produttore nell'anno di riferimento;
  • riconoscere gli oneri di cui al precedente alinea anche per le produzioni dell'anno 2001, secondo i criteri riportati nella relazione tecnica allegata alla deliberazione n. 8/04;
  • non riconoscere gli oneri sostenuti dai produttori titolari di impianti idroelettrici di pompaggio di gronda per la quota parte di energia elettrica prodotta da apporti da pompaggio e destinata ai clienti del mercato vincolato in quanto tale produzione non e misurabile e distinguibile perche avviene attraverso altri impianti idroelettrici tradizionali

 

DELIBERA

 

Articolo 1

 

Riconoscimento degli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2002

1.1. La Cassa conguaglio per il settore el

ettrico riconosce ai produttori elencati nella tabella 1, allegata al presente provvedimento, gli oneri determinati dall'Autorita e riportati nella medesima tabella.

1.2. Il rimborso degli oneri di cui al precedente comma viene operato a valere sul Conto oneri per certificati verdi, come previsto dall'articolo 69, comma 69.2, del Testo integrato.

 

Articolo 2

 

Riconoscimento degli oneri sostenuti dalla societa Enel Produzione Spa per l'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici di pompaggio volontario nell'anno 2001

2.1. La Cassa conguaglio per il settore elettrico riconosce alla societa Enel Produzione Spa per l'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici di pompaggio volontario nell'anno 2001 un onere determinato dall'Autorita in misura pari a 7.192.336,00 euro.

2.2. Il rimborso degli oneri di cui al precedente comma viene operato a valere sul Conto oneri per certificati verdi, come previsto dall'articolo 69, comma 69.2, del Testo integrato.

Articolo 3

 

Disposizioni finali

3.1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

3.2. Il presente provvedimento viene trasmesso alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per quanto di competenza.


Allegati:

Altri documenti: