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Data pubblicazione: 19 giugno 2006

Delibera 16 giugno 2006

Delibera/Provvedimento 113/06

Criteri per il riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7 bis, del provvedimento Cip n. 6/92, degli oneri derivanti dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 giugno 2006

Visti:

  • il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: dPR n. 445/00);
  • il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro dell'Ambiente 11 novembre 1999, successivamente abrogato e sostituito dal decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 24 ottobre 2005 (di seguito: decreto 24 ottobre 2005);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 42/02);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007, riportato nell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: Testo integrato);
  • la deliberazione dell'Autorità 5 febbraio 2004, n. 8/04, e la relativa relazione tecnica (di seguito: deliberazione n. 8/04);
  • gli esiti dei ricorsi presentati innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia e al Consiglio di Stato avverso la deliberazione n. 8/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04 (di seguito: deliberazione n. 60/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2005, n. 101/05, e la relativa relazione tecnica (di seguito: deliberazione n. 101/05).

Considerato che:

  • il titolo II, punto 7 bis, del provvedimento Cip n. 6/92 prevede che il prezzo di cessione definito dal medesimo provvedimento venga aggiornato anche a seguito di modifiche normative che comportino maggiori costi o costi aggiuntivi;
  • i soggetti responsabili degli impianti alimentati da fonti assimilate che cedono l'energia elettrica alla società Gestore del sistema elettrico - GRTN (di seguito: Gestore del sistema elettrico) nell'ambito di convenzioni di cessione destinata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92 non in grado di soddisfare la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02 e, pertanto, assoggettati all'obbligo previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: l'obbligo) sostengono costi aggiuntivi conseguenti a successive modifiche normative;
  • al fine di adempiere all'obbligo, i soggetti responsabili degli impianti di produzione e gli importatori da fonti non rinnovabili possono realizzare in proprio impianti alimentati da fonti rinnovabili, acquistare certificati verdi nella titolarità di altri produttori, con negoziazione diretta o tramite il Gestore del mercato, oppure acquistare i certificati verdi nella titolarità del Gestore del sistema elettrico;
  • l'acquisto dei certificati verdi nella titolarità del Gestore del sistema elettrico e collocati sul mercato al prezzo massimo determinato ai sensi dell'articolo 9 del decreto 24 ottobre 2005 rappresenta la soluzione più onerosa per soddisfare l'obbligo, prevista dal legislatore per istituire un limite massimo al valore dei certificati verdi nel caso di carenza di offerta;
  • l'eventuale istituzione di un meccanismo di riconoscimento degli oneri effettivamente sostenuti da ciascun produttore potrebbe indurre i medesimi produttori ad acquistare i certificati verdi emessi nella titolarità del Gestore del sistema elettrico e collocati sul mercato al prezzo massimo determinato ai sensi dell'articolo 9 del decreto 24 ottobre 2005, anziché soddisfare detto obbligo a costi inferiori attraverso la realizzazione in proprio di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili o l'acquisto, a seguito di negoziazione, dei certificati verdi nella titolarità di altri produttori;
  • l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II, punto 7 bis, del provvedimento Cip n. 6/92 in seguito alle modifiche normative introdotte dal decreto legislativo n. 79/99 in materia di rispetto dell'obbligo comporta, comunque, ulteriori aumenti degli oneri a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato, alimentato dalla componente tariffaria A3;
  • l'Autorità, con le deliberazioni n. 8/04 e n. 101/05, ha riconosciuto gli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato negli anni 2001 e 2002, in quanto tale cessione, prima dell'avvio del sistema delle offerte, poteva avvenire nei limiti consentiti dal prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato, determinato in via amministrata senza tenere conto degli oneri derivanti dal rispetto dell'obbligo;
  • il riconoscimento degli oneri di cui al precedente alinea ha finalità analoghe a quelle del riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7 bis, del provvedimento Cip n. 6/92, degli oneri derivanti dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 limitatamente all'energia elettrica ceduta al Gestore del sistema elettrico in forza del titolo II, punto 3, del provvedimento Cip n. 6/92, nell'ambito di convenzioni di cessione destinata;
  • le modalità di riconoscimento di cui alle deliberazioni n. 8/04 e 101/05 sono state determinate con l'obiettivo di contenere gli oneri a carico dei clienti finali favorendo, al contempo, lo sviluppo delle fonti rinnovabili attraverso la realizzazione, con investimenti diretti, di impianti qualificati dal Gestore del sistema elettrico come impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 4 del decreto 24 ottobre 2005 (di seguito: impianti IAFR) o attraverso l'acquisto dei certificati verdi da soggetti produttori terzi alle migliori condizioni di mercato, evitando quindi l'acquisto dei certificati verdi nella titolarità del Gestore del sistema elettrico e collocati sul mercato al prezzo massimo determinato ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto;
  • la deliberazione n. 8/04, oltre che l'analoga deliberazione n. 101/05, è stata oggetto di impugnazione da parte di alcuni produttori interessati e che i ricorsi avverso la deliberazione n. 8/04 sono stati respinti dal Tribunale Amministrativo della regione Lombardia, le cui decisioni sono state successivamente confermate anche dal Consiglio di Stato.

Ritenuto opportuno:

  • riconoscere, ai sensi del titolo II, punto 7 bis, del provvedimento Cip n. 6/92, gli oneri derivanti dal rispetto dell'obbligo limitatamente all'energia elettrica ceduta al Gestore del sistema elettrico in forza del titolo II, punto 3, del provvedimento Cip n. 6/92, nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, applicando i medesimi criteri già adottati con le deliberazioni n. 8/04 e n. 101/05

DELIBERA

  1. di riconoscere, ai sensi del titolo II, punto 7 bis, del provvedimento Cip n. 6/92, gli oneri derivanti dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99, limitatamente all'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti assimilate alle rinnovabili non in grado di soddisfare la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02 e ceduta al Gestore del sistema elettrico in forza del titolo II, punto 3, del provvedimento Cip n. 6/92, nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, applicando il medesimo criterio già adottato con le deliberazioni n. 8/04 e n. 101/05;
  2. di prevedere, come condizione necessaria per il riconoscimento degli oneri di cui al comma 1, l'invio, alla Direzione energia elettrica dell'Autorità, di apposita istanza in cui si dia evidenza, per ciascun anno, mediante dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante, ai sensi degli articoli 21, 38 e 47 del dPR n. 445/00, dei requisiti di cui al comma 1, nonché dei seguenti dati e informazioni:
    1. energia elettrica, espressa in GWh, complessivamente assoggettata all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99, al lordo della franchigia pari a 100 GWh;
    2. quota dell'energia elettrica di cui alla precedente lettera a), espressa in GWh, ceduta al Gestore del sistema elettrico in forza del titolo II, punto 3, del provvedimento Cip n. 6/92, nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, dando separata evidenza per ogni impianto;
  3. di dare mandato al Direttore della Direzione Energia Elettrica dell'Autorità per gli atti necessari all'applicazione del presente provvedimento, tenendo conto, caso per caso, delle risultanze delle verifiche effettuate ai sensi della deliberazione n. 60/04 ed informando l'Autorità dell'entità degli oneri complessivamente riconosciuti;
  4. di prevedere che il rimborso degli oneri riconosciuti ai sensi del presente provvedimento venga operato a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione.

Testo integrato in formato PDF
con modifiche apportate con deliberazioni ARG/elt 80/08 e 181/11