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Delibera 05 febbraio 2004

Delibera/Provvedimento 8/04

Riconoscimento degli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2001

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 6 febbraio 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01
GU n. 41 del 19.2.04

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 febbraio 2004,

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'articolo 28, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 302, del 29 dicembre 2000 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 292 del 14 dicembre 1999, come modificato e integrato dal decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 71 del 25 marzo 2002 (di seguito: decreto 11 novembre 1999);
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 17, del 31 gennaio 2004 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);

Visti:

  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004 - 2007, riportato nell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: Testo integrato);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 dicembre 2001, n. 318/01, recante determinazione per l'anno 2002 dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 12 del 15 gennaio 2002;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 227/02, recante copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 per l'anno 2002 con modifiche e integrazioni del Testo integrato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 12 del 16 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 227/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 228/02, recante aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2003 di componenti e parametri della tariffa elettrica;

Considerato che:

  • occorre individuare i soggetti produttori che, in relazione alla quantità di energia elettrica prodotta nell'anno 2001 da fonti non rinnovabili, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedente i 100 GWh e destinata ai clienti del mercato vincolato, hanno sostenuto oneri per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: l'obbligo);
  • occorre determinare il numero dei certificati verdi che i soggetti produttori di cui al precedente alinea hanno dovuto acquistare o conseguire con la realizzazione in proprio di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili per adempiere all'obbligo, limitatamente alla quantità di energia elettrica da fonti non rinnovabili dai medesimi prodotta nell'anno 2001 e destinata ai clienti del mercato vincolato;
  • l'unico soggetto importatore che nell'anno 2001 ha importato energia elettrica nell'ambito di contratti pluriennali destinati ai clienti del mercato vincolato è stata la società Enel Spa e che, per detta energia, l'articolo 2, comma 2.6, della deliberazione n. 227/02 non prevede il riconoscimento di detti oneri;
  • i soggetti importatori diversi dall'Enel Spa hanno destinato l'energia importata esclusivamente ai clienti del mercato libero;
  • una parte rilevante dell'energia importata nel 2001 non è risultata assoggettata all'obbligo in quanto importata da Stati che non adottano strumenti di promozione e di incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi a quelli vigenti in Italia, come previsto dall'articolo 4, comma 6, decreto 11 novembre 1999;
  • la garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili, prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 387/03, contribuirà a superare la preesistente situazione di incertezza circa l'effettiva provenienza da fonti rinnovabili dell'energia elettrica importata;
  • al fine di adempiere all'obbligo, i produttori e importatori da fonti non rinnovabili possono realizzare in proprio impianti alimentati da fonti rinnovabili, acquistare certificati verdi nella titolarità di altri produttori, con negoziazione diretta o tramite la società Gestore del mercato Spa (di seguito: Gestore del mercato), oppure acquistare i certificati verdi nella titolarità della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: Gestore della rete);
  • il riconoscimento a consuntivo degli oneri effettivamente sostenuti da ciascun produttore potrebbe indurre i medesimi produttori ad acquistare i certificati verdi emessi nella titolarità del Gestore della rete e collocati sul mercato al prezzo massimo determinato ai sensi dell'articolo 9 del decreto 11 novembre 1999, anziché soddisfare detto obbligo a costi inferiori attraverso la realizzazione in proprio di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili o l'acquisto, a seguito di negoziazione, dei certificati verdi nella titolarità di altri produttori;
  • con riferimento all'obbligo relativo alle produzioni e importazioni di energia elettrica da fonti non rinnovabili nell'anno 2001, i certificati verdi complessivamente emessi sono stati pari a 32.324, di cui:
    • 8.945, pari al 27,7% del totale, relativi alla produzione da impianti qualificati dal Gestore della rete come impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 4 del decreto 11 novembre 1999 (di seguito: impianti IAFR);
    • 23.379, pari al restante 72,3%, nella titolarità del Gestore della rete e collocati sul mercato al prezzo massimo determinato ai sensi dell'articolo 9 del decreto 11 novembre 1999, pari a 84,18 euro per MWh;
  • l'acquisto dei certificati verdi nella titolarità del Gestore della rete e collocati sul mercato al prezzo massimo determinato ai sensi dell'articolo 9 del decreto 11 novembre 1999 rappresenta la soluzione più onerosa per soddisfare l'obbligo, prevista dal legislatore per istituire un limite massimo al valore dei certificati verdi nel caso di carenza di offerta;

Ritenuto opportuno:

  • determinare il valore medio dei certificati verdi da riconoscere ai produttori che destinano l'energia elettrica prodotta ai clienti del mercato vincolato, in attuazione della deliberazione n. 227/02, secondo modalità volte a contenere gli oneri a carico dei clienti del mercato vincolato e a favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili attraverso la realizzazione di impianti IAFR con investimenti diretti o attraverso l'acquisto dei certificati verdi da soggetti produttori terzi alle migliori condizioni di mercato, evitando quindi l'acquisto dei certificati verdi nella titolarità del Gestore della rete e collocati sul mercato al prezzo massimo determinato ai sensi dell'articolo 9 del decreto 11 novembre 1999;
  • determinare il valore medio dei certificati verdi da riconoscere in attuazione della deliberazione n. 227/02 riconoscendo alla quota di certificati verdi acquistati dal Gestore della rete (72,3%) un valore pari al prezzo medio di negoziazione dei certificati verdi collocati, tramite negoziazione diretta o tramite il Gestore del mercato, dai produttori di impianti IAFR e riconoscendo alla quota di certificati verdi relativi alla produzione da impianti IAFR (27,7%) un valore pari al prezzo medio di generazione che remunera adeguatamente i costi sostenuti per la realizzazione di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita di energia al mercato dei clienti idonei, tenendo conto della ripartizione percentuale delle diverse tipologie di impianti IAFR in esercizio ed in progetto alla data del 31 dicembre 2003;

DELIBERA

Articolo 1
Riconoscimento degli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2001

1.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico riconosce ai produttori elencati nella tabella 1, allegata al presente provvedimento, gli oneri determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas riportati nella medesima tabella.

1.2 Il rimborso degli oneri di cui al precedente comma viene operato a valere sul Conto oneri per certificati verdi, come previsto dall'articolo 69, comma 69.2 del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007, riportato nell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04.

 

Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore con decorrenza dalla data della pubblicazione.

 

 

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