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Data pubblicazione: 28 gennaio 2011

Delibera 25 gennaio 2011

ARG/elt 5/11

Determinazione del valore medio del prezzo di cessione dell’energia elettrica di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 ai fini della quantificazione del prezzo di collocamento sul mercato dei certificati verdi di cui all’articolo 2, comma 148, della legge n. 244/07 per l’anno 2011

Visti:

  • la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE (di seguito: direttiva 2001/77/CE);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 29 novembre 2007, n. 222;
  • la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: la legge n. 244/07);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di recepimento della direttiva 2001/77/CE (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 dicembre 2008;
  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 12 luglio 1989, n. 15 (di seguito: provvedimento Cip n. 15/89);
  • il provvedimento del Cip 14 novembre 1990, n. 34 (di seguito: provvedimento Cip n. 34/90);
  • il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
    • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 ottobre 1997, n. 108/97 (di seguito: deliberazione n. 108/97);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 34/05);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 280/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2008, ARG/elt 2/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2008, ARG/elt 24/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 24/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 gennaio 2009, ARG/elt 10/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 10/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2010, ARG/elt 3/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 3/10);
  • il parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010, n. 5388;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, GOP 75/10.

Considerato che:

  • l'articolo 2, comma 148, della legge n. 244/07 prevede che, a partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal Gestore dei servizi energetici (di seguito: GSE) ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 siano collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra 180 euro/MWh e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03, registrato nell'anno precedente, e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno;
  • l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che l'Autorità definisca, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato, le modalità di ritiro, da parte del gestore di rete alla quale l'impianto è collegato, dell'energia elettrica prodotta da:
    1. impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA;
    2. impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente,
  • ad eccezione di quella ceduta al GSE nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonché della deliberazione n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, fino alla loro scadenza;
  • l'Autorità ha dato attuazione all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03, con la deliberazione n. 34/05, vigente fino al 31 dicembre 2007, e con la deliberazione n. 280/07, vigente a decorrere dall'1 gennaio 2008;
  • l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 24/08, ha definito i criteri per la determinazione del valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 ai fini della quantificazione del prezzo di collocamento sul mercato dei certificati verdi di cui all'articolo 2, comma 148, della legge n. 244/07;
  • l'Autorità, con la deliberazione di cui al precedente alinea:
    • ha previsto che, ai fini della definizione del prezzo di collocamento sul mercato dei certificati verdi per gli anni successivi al 2008, il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica, definito in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03, sia pari alla media aritmetica, su base nazionale, dei prezzi zonali orari di cui all'articolo 6 della deliberazione n. 280/07;
    • ha previsto di escludere dalla media aritmetica di cui al precedente alinea i prezzi minimi garantiti perché tali prezzi possono essere applicati solo ad alcune tipologie impiantistiche e sono definiti al solo scopo di garantirne la copertura dei costi di esercizio anche al termine dell'eventuale periodo di incentivazione;
  • l'articolo 2, comma 149bis, della legge n. 244/07, come introdotto dall'articolo 45, comma 3, della legge n. 122/10, prevede che "al fine di contenere gli oneri generali di sistema gravanti sulla spesa energetica di famiglie ed imprese e di promuovere le fonti rinnovabili che maggiormente contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi europei, coerentemente con l'attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro il 31 dicembre 2010, si assicura che l'importo complessivo derivante dal ritiro, da parte del GSE, dei certificati verdi di cui al comma 149, a decorrere dalle competenze dell'anno 2011, sia inferiore del 30 per cento rispetto a quello relativo alle competenze dell'anno 2010, prevedendo che almeno l'80 per cento di tale riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdi in eccesso"; e che tale normativa fissa, pertanto, un limite agli oneri riconoscibili per il ritiro dei certificati verdi di competenza 2011, pari al 70% dell'onere di competenza del 2010.

Ritenuto che:

  • sia indifferibile e urgente comunicare, nel rispetto delle tempistiche di cui all'articolo 2, comma 148, della legge n. 244/07, il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica registrato nell'anno 2010, definito in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03;
  • quantificare il suddetto valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica applicando i criteri previsti dalla deliberazione ARG/elt 24/08

 

DELIBERA

  1. ai fini della definizione del prezzo di collocamento sul mercato dei certificati verdi per l'anno 2011, ai sensi dell'articolo 2, comma 148, della legge n. 244/07, il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica registrato nell'anno 2010, definito in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 e calcolato applicando i criteri previsti dalla deliberazione ARG/elt 24/08, è pari a 66,90 €/MWh.;
  2. il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

 

 

 

25 gennaio 2011
Il Presidente: Alessandro Ortis


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