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Data pubblicazione: 29 febbraio 2008

Delibera 26 febbraio 2008

ARG/elt 24/08

Criteri per la definizione del valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 ai fini della quantificazione del prezzo di collocamento sul mercato dei certificati verdi di cui all'articolo 2, comma 148, della legge n. 244/07. Quantificazione del valore medio del medesimo prezzo di cessione per l'anno 2007

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 febbraio 2008

Visti:

  • la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE (di seguito: direttiva 2001/77/CE);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 29 novembre 2007, n. 222 (di seguito: legge n. 222/07);
  • la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: la legge n. 244/07);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di recepimento della direttiva 2001/77/CE (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 24 ottobre 2005, recante l'aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: decreto ministeriale 24 ottobre 2005);
  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 12 luglio 1989, n. 15 (di seguito: provvedimento Cip n. 15/89);
  • il provvedimento del Cip 14 novembre 1990, n. 34 (di seguito: provvedimento Cip n. 34/90);
  • il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 ottobre 1997, n. 108/97 (di seguito: deliberazione n. 108/97);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05, e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 34/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2006, n. 261/06, concernente appello avverso la sentenza n. 3017/2006 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito: TAR Lazio) che ha respinto il ricorso proposto dall'Autorità avverso il decreto ministeriale 24 ottobre 2005;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 318/06 (di seguito: deliberazione n. 318/06);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 (di seguito: deliberazione n. 280/07);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2008, ARG/elt 2/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 2/08);
  • la sentenza del TAR Lazio del 6 aprile 2006, n. 3017 (di seguito: sentenza n. 3017/2006);
  • il dispositivo di decisione del Consiglio di Stato, n. 44/2008, sul ricorso in appello proposto dall'Autorità avverso la sentenza n. 3017/2006 del TAR Lazio (di seguito: dispositivo n. 44/2008);
  • le lettere dell'Acquirente unico del 28 gennaio 2008, prot. n. AU/P2008000204 (prot. Autorità n. 002544 del 31 gennaio 2008), del 31 gennaio 2008, prot. n. AU/P2008000224 (prot. Autorità n. 003427 del 7 febbraio 2008) e del 21 febbraio 2008, prot. AU/P2008000331 (prot. Autorità n. 005279 del 25 febbraio 2008).

Considerato che:

  • l'articolo 2, comma 148, della legge n. 244/07 prevede che, a partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal Gestore dei servizi elettrici (di seguito: GSE) ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra 180 euro/MWh e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03, registrato nell'anno precedente;
  • l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che l'Autorità definisca, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato, le modalità di ritiro, da parte del gestore di rete alla quale l'impianto è collegato, dell'energia elettrica prodotta da:
    1. impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA;
    2. impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente,
  • ad eccezione di quella ceduta al GSE nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonché della deliberazione n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, fino alla loro scadenza;
  • l'Autorità ha dato attuazione all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03, con la deliberazione n. 34/05, vigente fino al 31 dicembre 2007, e con la deliberazione n. 280/07, vigente a decorrere dall'1 gennaio 2008;
  • l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 2/08 ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili derivanti dalle disposizioni di cui alle leggi n. 222/07 e n. 244/07, per quanto di competenza dell'Autorità, anche al fine di assumere provvedimenti con carattere di urgenza per il settore elettrico.

Considerato inoltre che:

  • l'Autorità, con la deliberazione n. 318/06, a decorrere dall'1 gennaio 2007 e ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005, ha aggiornato le condizioni economiche precedentemente previste per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03;
  • l'Autorità, con la medesima deliberazione, ha altresì previsto che il predetto aggiornamento fosse disposto in via provvisoria e salvo conguaglio, al termine del contenzioso avverso l'articolo 11, comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005;
  • in data 20 gennaio 2006, l'Autorità ha presentato ricorso avverso l'articolo 11, comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 innanzi al TAR Lazio;
  • in data 2 maggio 2006 è stata pubblicata la sentenza del TAR Lazio n. 3017/2006, con cui è stato respinto il ricorso proposto dall'Autorità;
  • avverso tale sentenza l'Autorità ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato;
  • con dispositivo n. 44/2008, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha accolto il ricorso di primo grado e ha annullato il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione;
  • con lettere del 28 gennaio 2008, 31 gennaio 2008 e 21 febbraio 2008, l'Acquirente unico ha trasmesso all'Autorità i prezzi per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 ricalcolati a seguito del dispositivo n. 44/2008.

Considerato inoltre che:

  • l'articolo 2, comma 149, della legge n. 244/07 prevede che, a partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritiri i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico;
  • l'articolo 2, comma 153, lettera b), della legge n. 244/07 prevede, tra l'altro, che l'Autorità definisca le modalità con le quali le risorse per il ritiro dei certificati verdi di cui al precedente alinea trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3.

Ritenuto opportuno:

  • prevedere che, ai fini della definizione del valore dei certificati verdi per l'anno 2008, il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica, definito dall'Autorità in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03, sia pari alla media aritmetica dei prezzi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della deliberazione n. 34/05, tenendo conto di quanto previsto al punto 3 della deliberazione n. 318/06 e, di conseguenza, degli effetti del dispositivo n. 44/2008, fatti salvi eventuali ulteriori elementi che potrebbero emergere dalla motivazione della sentenza del Consiglio di Stato;
  • prevedere che, ai fini della definizione del valore dei certificati verdi per gli anni successivi al 2008, il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica, definito dall'Autorità in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03, sia pari alla media aritmetica, su base nazionale, dei prezzi zonali orari di cui all'articolo 6 della deliberazione n. 280/07, cioè alla media aritmetica dei prezzi di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06;
  • utilizzare la media aritmetica, come criterio di calcolo, perché il risultato è indipendente dalla scelta, effettuata da alcuni operatori, di accedere al ritiro dedicato;
  • escludere dalla media aritmetica di cui ai precedenti alinea i prezzi minimi garantiti perché tali prezzi possono essere applicati solo ad alcune tipologie impiantistiche e sono definiti al solo scopo di garantirne la copertura dei costi di esercizio anche al termine dell'eventuale periodo di incentivazione;
  • prevedere che i costi sostenuti dal GSE per il ritiro dei certificati verdi in scadenza nell'anno, in applicazione dall'articolo 2, comma 149, della legge n. 244/07, siano posti dal medesimo GSE a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate alimentato dalla componente tariffaria A3, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 153, lettera b), della legge n. 244/07, dandone comunicazione all'Autorità almeno con cadenza annuale al fine degli aggiornamenti tariffari

DELIBERA

  1. ai fini del presente provvedimento, si applica la definizione di "energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03" contenuta nella deliberazione n. 34/05 e nella deliberazione n. 280/07;
  2. ai fini della definizione del valore dei certificati verdi per l'anno 2008, ai sensi dell'articolo 2, comma 148, della legge n. 244/07, il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica è pari alla media aritmetica dei prezzi riconosciuti, nel 2007, all'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, come definiti all'articolo 4, commi 1 e 2, della deliberazione n. 34/05, tenendo conto di quanto previsto al punto 3 della deliberazione n. 318/06, ed in particolare è pari a 67,12 €/MWh;
  3. ai fini della definizione del valore dei certificati verdi per gli anni successivi al 2008, ai sensi dell'articolo 2, comma 148, della legge n. 244/07, il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica è pari alla media aritmetica, su base nazionale, dei prezzi zonali orari riconosciuti, nell'anno precedente, all'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, come definiti all'articolo 6 della deliberazione n. 280/07;
  4. il GSE, con cadenza mensile, pubblica sul proprio sito internet la media aritmetica, su base nazionale, dei prezzi zonali orari di cui all'articolo 6 della deliberazione n. 280/07 riconosciuti nell'insieme dei mesi precedenti dell'anno corrente oltre che nell'anno precedente;
  5. i costi, sostenuti dal GSE per il ritiro dei certificati verdi in applicazione dell'articolo 2, comma 149, della legge n. 244/07, sono posti dal medesimo GSE a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto, dandone comunicazione all'Autorità, sulla base di dati a preventivo e a consuntivo, almeno con cadenza annuale;
  6. il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione.

 

26 febbraio 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis