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Data pubblicazione: 16 dicembre 2010

Delibera 15 dicembre 2010

GOP 75/10

Disposizioni organizzative per l’esercizio delle funzioni del Collegio dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in regime di prorogatio

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 dicembre 2010

Visti:

  • l'art. 97 della Costituzione;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
  • il parere del Consiglio di Stato, Sezione Terza, del 7 dicembre 2010, n. 5388;
  • il Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), quale risulta a seguito della deliberazione 26 luglio 2010, GOP 45/10.

Considerato che:

  • ai sensi dell'art. 1, comma 8 della legge n. 481/95 i componenti del Collegio dell'Autorità durano in carica sette anni e non possono essere confermati;
  • in data 15 dicembre 2010 scade il mandato settennale degli attuali componenti del Collegio dell'Autorità, in carica dal 16 dicembre 2003;
  • l'Autorità, in data 9 novembre 2010, ha richiesto al Consiglio di Stato un parere in merito all'applicabilità dell'istituto della prorogatio al proprio Collegio, nell'eventualità che alla data di scadenza del 15 dicembre 2010 non si fosse insediato il nuovo Collegio;
  • il Consiglio di Stato, con parere del 7 dicembre 2010, n. 5388 ha affermato che:
    • l'Autorità, in quanto istituzione indipendente di nomina anche parlamentare e non soggetta al potere sostitutivo del Governo, è sottratta all'applicazione del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito nella legge 15 luglio 1994, n. 444 che prevede la prorogatio di 45 giorni degli organi amministrativi;
    • considerata la rilevanza e l'insostituibilità delle funzioni affidate al Collegio dell'Autorità, è ammessa, a titolo eccezionale, una proroga dell'attuale Collegio, i cui componenti scadono tutti simultaneamente il 15 dicembre 2010, al fine di assicurare la continuità delle funzioni nelle more della nomina del nuovo Collegio;
    • tale proroga, in analogia con quanto previsto dall'art. 1 comma 15 della legge n. 239/04, deve esaurirsi entro il termine massimo, non ulteriormente prorogabile, di sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del mandato, con limitazione dei poteri agli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili ed urgenti.

Ritenuto che:

  • il Collegio dell'Autorità intende conformarsi al suddetto parere del Consiglio di Stato e pertanto, a decorrere dal 16 dicembre 2010, eserciterà le proprie funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili ed urgenti, fino al completamento del procedimento di nomina ed alla assunzione delle funzioni del  nuovo Collegio, e comunque non oltre il 13 febbraio 2011;
  • sia necessario dare mandato al Segretario Generale ed al Direttore Generale affinché, per quanto di rispettiva competenza, durante il citato periodo di prorogatio, siano sottoposti all'esame del Collegio gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti indifferibili ed urgenti;
  • gli atti di cui sopra debbano essere specificamente motivati anche per quanto riguarda i caratteri dell'ordinaria amministrazione o dell'indifferibilità e dell'urgenza

 

DELIBERA

  1. di dare mandato al Segretario Generale ed al Direttore Generale affinché, per quanto di rispettiva competenza, durante il periodo di prorogatio, siano sottoposti all'esame del Collegio gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti indifferibili ed urgenti, che dovranno essere, anche sotto tale profilo, specificamente motivati;
  2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

15 dicembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis