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Data pubblicazione: 25 novembre 2010

Delibera 22 novembre 2010

ARG/elt 203/10

Determinazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria relative agli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 per l’impresa elettrica minore non trasferita all’Enel S.p.A. SEL Società Elettrica Liparese s.n.c.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 novembre 2010

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
  • la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
  • la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
  • la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91) ed in particolare l'articolo 7;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78;
  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00 (di seguito: deliberazione n. 182/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2002, n. 63/02;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2005, n. 254/05 (di seguito: deliberazione n. 254/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito: deliberazione n. 288/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2006, n. 179/06 (di seguito: deliberazione n. 179/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 208/06 (di seguito: deliberazione n. 208/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07), come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 20 maggio 2008, ARG/elt 61/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 61/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2008, ARG/elt 82/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 82/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2010, ARG/elt 72/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 72/10);
  • la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione IV, n. 296 del 2008 (di seguito: sentenza TAR Lombardia n. 296/08);
  • il documento per la consultazione 2 agosto 2007 recante "Tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2008-2011" - Atto n. 34/07 (di seguito: documento per la consultazione 2 agosto 2007);
  • le comunicazioni della Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) relative ai procedimenti istruttori per la determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria per gli anni dal 2004 al 2007 dell'impresa elettrica minore SEL Società Elettrica Liparese s.n.c., e in particolare le comunicazioni del 20 aprile 2010 prot. n. 1564 (prot. Autorità n. 16151 del 22 aprile 2010) e del 26 ottobre 2010 prot. n. 4162 (prot. Autorità n. 35778 del 28 ottobre 2010), nonché la comunicazione dell'Autorità alla Cassa datata 17 settembre 2010 prot. n. 31299.

Considerato che:

  • l'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91 prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP), su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), stabilisca entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori), l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese;
  • ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;
  • con la comunicazione del 28 ottobre u.s. sopra citata la Cassa ha trasmesso le aliquote calcolate a valle dell'attività istruttoria per la determinazione dell'integrazione per gli anni dal 2004 al 2007 spettante all'impresa elettrica minore SEL Società Elettrica Liparese s.n.c..

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 179/06 l'Autorità ha determinato le aliquote definitive relative agli anni 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 per l'impresa elettrica minore SEL Società Elettrica Liparese s.n.c.;
  • l'articolo 7, comma 4, della legge n. 10/91 prevede che "il CIP può modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno precedente (...) qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e o del personale che modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso";
  • la deliberazione n. 288/05 ha riformato il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile, di cui alla deliberazione n. 182/00;
  • ai sensi del comma 3 della deliberazione n. 288/05, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto prende come base di riferimento la componente di combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria definitiva relativa all'anno più recente;
  • con la deliberazione ARG/elt 61/08 l'Autorità ha ritenuto opportuno disporre a favore di SEL un'erogazione straordinaria a titolo di acconto e salvo conguaglio, integrativa rispetto alle erogazioni di acconto per l'anno 2007, per compensare il differenziale evidenziatosi tra i costi effettivamente sostenuti dalla medesima SEL per l'approvvigionamento del combustibile e i ricavi a copertura di tale costi garantiti dalla specifica quota parte di integrazione tariffaria d'acconto nonché dalle pertinenti componenti tariffarie e delle condizioni economiche di vendita dell'energia elettrica fissate dall'Autorità; nella medesima deliberazione l'Autorità ha modificato, a valere dall'1 gennaio 2008, l'aliquota unitaria erogata a titolo di acconto dell'integrazione tariffaria spettante alla SEL, con riferimento alla quota parte relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile utilizzato per la produzione di energia elettrica.

Considerato che:

  • l'impresa elettrica minore SEL Società Elettrica Liparese s.n.c. esercita anche il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica sull'isola di Lipari, attività non soggetta ad integrazione tariffaria;
  • la deliberazione n. 179/06 aveva adottato una metodologia di quantificazione dei costi di tale servizio basata sul criterio del benchmark, al fine di valorizzare sia i costi diretti sia i costi indiretti dell'attività non riferita all'esercizio elettrico;
  • l'impresa SEL Società Elettrica Liparese s.n.c. ha proposto ricorso avverso la deliberazione n. 179/06 contestando, tra l'altro, il criterio del benchmark;
  • la sentenza TAR Lombardia n. 296/08 ha respinto il suddetto ricorso, confermando la legittimità del criterio del benchmark.

Considerato che:

  • con deliberazione n. 254/05 l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato a far rientrare le imprese elettriche minori di cui alla legge n. 10/91, nell'ambito di applicazione dei criteri generali di riconoscimento dei costi previsti dal Testo integrato e che nell'ambito di tale procedimento è stato diffuso un documento per la consultazione in data 21 dicembre 2005;
  • con deliberazione n. 208/06 l'Autorità ha fatto confluire il procedimento di cui al precedente alinea nel procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011;
  • nell'ambito del suddetto procedimento, con il documento per la consultazione 2 agosto 2007, l'Autorità ha ribadito l'opportunità di estendere alle imprese elettriche minori di cui alla legge n. 10/91, i criteri di regolazione e riconoscimento dei costi dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
  • con la deliberazione n. 348/07, l'Autorità ha disposto di rinviare il completamento del procedimento di riforma dell'attuale regime delle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori, in conformità a quanto previsto nel documento per la consultazione 2 agosto 2007, prevedendo una proroga dell'attuale regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie;
  • con la deliberazione ARG/elt 82/08, l'Autorità ha associato a quanto previsto dalla precedente deliberazione n. 208/06 una più generale revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari, che preveda adeguati incentivi al recupero di efficienza e garantisca il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della direttiva 2003/54/CE";
  • con la deliberazione ARG/elt 72/10, l'Autorità ha riaperto i termini per la presentazione dell'istanza di ammissione al regime di perequazione specifico aziendale per le imprese ammesse alle integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91.

Ritenuto opportuno:

  • determinare in via definitiva le aliquote di integrazione tariffaria relative agli anni dal 2004 al 2007 per l'impresa elettrica minore Società Elettrica Liparese s.n.c., secondo quanto previsto nella tabella 1 allegata al presente provvedimento;
  • che l'aliquota definitiva relativa all'anno 2007 per l'impresa elettrica minore oggetto del presente provvedimento si applichi come nuova aliquota di integrazione provvisoria erogata a titolo di acconto, con decorrenza dall'1 gennaio 2008

 

DELIBERA

  1. di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione tariffaria spettante ad imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, le aliquote definitive relative agli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 per ogni kWh venduto dall'impresa SEL Società Elettrica Liparese s.n.c., secondo quanto previsto nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
  2. di disporre che, per l'anno 2008 e seguenti, la Cassa corrisponda all'impresa elettrica minore oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota definitiva approvata, tenuto conto di quanto previsto della deliberazione n. 288/05 e ponendo la componente combustibile del primo bimestre dell'anno 2008 pari alla componente combustibile dell'aliquota definitiva per l'anno 2007 approvata con il presente provvedimento;
  3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento.

22 novembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


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