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Data pubblicazione: 28 dicembre 2005

Delibera 23 dicembre 2005

Delibera/Provvedimento 288/05

Disposizioni in materia di aggiornamento bimestrale dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel S.p.A.

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23-12-2005

Visti:

  • la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91), in particolare, l'articolo 7;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481, (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239, in particolare l'articolo 1, comma 43;
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 26 giugno 1997, n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorita 21 maggio 1998, n. 48/98;
  • la deliberazione dell'Autorita 26 luglio 2000, n. 132/00;
  • la deliberazione dell'Autorita 4 ottobre 2000, n. 182/00, (di seguito: deliberazione n. 182/00);
  • la deliberazione dell'Autorita 18 aprile 2002, n. 63/02;
  • la deliberazione dell'Autorita 12 giugno 2003, n. 63/03;
  • la deliberazione dell'Autorita 6 agosto 2004, n. 145/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 30 novembre 2005, n. 254/05, (di seguito: deliberazione n. 254/05);
  • il documento per la consultazione 5 dicembre 2005, in materia di "Revisione del meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel S.p.A. di c ui alla deliberazione dell'Autorita n. 182/00";
  • il documento per la consultazione 5 dicembre 2005, in materia di "Orientamenti per l'abrogazione del parametro Ct di cui alla deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, e per l'individuazione di parametri succedanei al Ct, idonei alla regolazione di alcune partite economiche del settore elettrico";
  • il documento per la consultazione 21 dicembre 2005, in materia di "Imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n.10: problematiche relative alla compatibilita con la normativa nazionale e comunitaria e all'acquisizione di rami di azienda da altre imprese di distribuzione".

Considerato che:

  • l'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91 prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP), su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), stabilisca entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel S.p.A. (di seguito: Iem), l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese;
  • il medesimo articolo 7, comma 4, prevede che ;
  • l'articolo 3, comma 1, della legge n. 481/95, prevede che tra i compiti trasferiti all'Autorita vi e quello di det erminare, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle Iem;
  • con la deliberazione n. 254/05 l'Autorita ha rilevato che:
    • il regime speciale definito dall'articolo 7 della legge n. 10/91 contrasta con la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, della direttiva 2003/54/CE e che,
    • pertanto, e necessario adottare provvedimenti in materia di applicazione alle imprese elettriche minori delle disposizioni relative al riconoscimento dei costi di cui alla deliberazione n. 5/04;
  • nella pendenza del procedimento avviato con la deliberazione n. 254/05, al fine di assicurare l'ordinato espletamento del servizio elettrico, e opportuno continuare ad applicare l'attuale disciplina in materia di integrazioni tariffarie corrisposte alle Iem, salvo successivo conguaglio;
  • gli aumenti verificatisi nei prezzi del gasolio utilizzato per la produzione di energia elettrica, in particolare nel corso dell'ultimo biennio, hanno determinato un incremento significativo dei costi variabili delle Iem;
  • in relazione a segnalazioni da parte di alcune imprese elettriche minori, l'Autorita ha provveduto a valutare l'adeguatezza del parametro Ct a rappresentare le dinamiche di prezzo del gasolio impiegato dalle Iem.

Ritenuto opportuno:

  • non modificare la struttura e la metodologia alla base delle vigenti aliquote di integrazione tariffaria, comunque riconosciute a titolo di acconto, anche, in ragione del contenzioso amministrativo in atto, relativo alla definizione delle partite pregresse;
  • modificare il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto, relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile u tilizzato per la produzione di energia elettrica, di cui alla deliberazione n. 182/00;
  • definire un indice che rifletta adeguatamente le dinamiche dei prezzi del combustibile utilizzato dalle Iem per la produzione di energia elettrica;
  • dare seguito ad alcune delle osservazioni e delle proposte avanzate dai soggetti interessati nel corso del processo di consultazione, con riferimento, in particolare,
    • all'opportunita di impiegare il gasolio autotrazione per la costruzione dell'indice da impiegare nel meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente,
    • alla proposta di aggiornare la componente in presenza di variazioni, in aumento o in diminuzione, dell'indice maggiori del 2% rispetto al precedente valore di riferimento

 

DELIBERA

 

  1. a partire dal secondo bimestre dell'anno 2006, la quota parte dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto a ciascuna impresa elettrica minore non trasferita all'Enel S.p.A., relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile utilizzato per la produzione di energia elettrica (di seguito: componente combustibile) e aggiornata dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), su base bimestrale, applicando la variazione percentuale dell'indice Giem, registrata nel bimestre precedente, qualora detta variazione risulti maggiore del 2%, in aumento o diminuzione, rispetto al valore dell'indice Giem preso precedentemente a riferimento;
  2. l'indice Giem pone a base 100 la media bimestrale dei prezzi medi mensili del gasolio auto, come riportati nelle statistiche della Direzione Generale dell'Energia e le Risorse Minerarie del Ministero delle attivita produttive, registrati nei mesi di novembre e dicembre dell'anno 2005;
  3. la componente combustibile di cui al punto 1 viene determinata sulla base del valore della componente dell'aliquota definitiva, relativa all'anno di riferimento per la determinazione dell'aliquota di acconto;
  4. per il primo bimestre dell'anno 2006, la Cassa adegua la componente combustibile moltiplicando per un coefficiente pari a 2,47 le corrispondenti componenti combustibile definitive approvate per l'anno 1998;
  5. di abrogare la deliberazione dell'Autorita n. 182/00;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it), affinche entri in vigore dall' 1 gennaio 2006.
Altri documenti: