Data pubblicazione: 23 dicembre 2009
Delibera 21 dicembre 2009
VIS 170/09
Chiusura dei procedimenti di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 2 agosto 2005 n. 171/05, come successivamente modificata ed integrata dalla deliberazione del 27 febbraio 2007 n. 44/07, avviati su istanza delle società Selgas S.p.A. per l’anno termico 2004/2005, Alto Sangro Distribuzione Gas s.r.l. per l’anno ternico 2005/2006, Stet S.p.A. per l’anno termico 2006/2007, Sardinya Gas S.p.A. per l’anno termico 2006/2007, Isgas Energit Multiutilities S.c.a.r.l. per
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 21 dicembre 2009
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04 c.m.i.);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 173/04 c.m.i.);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2005, n. 171/05 (di seguito: deliberazione n. 171/05);
- la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2006 n. 83/06;
- la deliberazione dell'Autorità 18 luglio 2006 n. 150/06;
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006 n. 173/06;
- la deliberazione dell'Autorità 20 settembre 2006 n. 201/06;
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2007 n. 44/07 (di seguito: deliberazione n. 44/07).
Considerato che:
- l'articolo 2, comma 2.1 e 2.2 della deliberazione n. 44/07, prevede che per le imprese di distribuzione che abbiano presentato istanza per la determinazione del vincolo dei ricavi in regime individuale, ai sensi della deliberazione n. 171/05, l'Autorità proceda alla revisione del vincolo dei ricavi in coerenza con le disposizioni di cui alla deliberazione n. 44/07, salvo richiesta contraria da parte dell'impresa;
- ai fini della revisione del vincolo dei ricavi in regime individuale ai sensi della deliberazione n. 44/07, l'Autorità ha inviato alle imprese che non hanno presentato richiesta contraria, i questionari per la suddetta revisione da restituire debitamente compilati agli uffici della Direzione tariffe;
- le società Selgas S.p.A. per l'anno termico 2004/2005, Alto Sangro Distribuzione Gas s.r.l. per l'anno ternico 2005/2006, Stet S.p.A. per l'anno termico 2006/2007, Sardinya Gas S.p.A. per l'anno termico 2006/2007, Isgas Energit Multiutilities S.c.a.r.l. per l'anno termico 2006/2007, hanno presentato il questionario per la revisione del vincolo sui ricavi ai sensi della deliberazione n. 44/07, vincolo già oggetto di apposita istruttoria da parte della Cassa conguaglio per settore elettrico (di seguito: la Cassa) ai sensi della deliberazione n. 171/05;
- la società Mediterranea Energia Ambiente S.p.A. ha presentato istanza per la determinazione del vincolo dei ricavi in regime individuale per l'anno termico 2007/2008 ai sensi della deliberazione n. 171/05, come modificata ed integrata dalla deliberazione 44/07;
- con nota del 9 settembre 2008 (prot. Autorità 027213 ), gli Uffici dell'Autorità, vista la documentazione trasmessa dalla Cassa in data 22 luglio 2008 (prot. Autorità 022527 del 28 luglio 2008), hanno comunicato alla società Alto Sangro Distribuzione Gas s.r.l. gli esiti delle attività istruttorie svolte ai fini della determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione riformulato ai sensi della deliberazione n. 44/07 e che tali esiti avrebbero comportato la proposta all'Autorità di respingere l'istanza per gravi carenze nelle informazioni economiche e patrimoniali rilevanti ai fini del procedimento;
- con nota del 29 ottobre 2008 (prot. Autorità 032442), gli Uffici dell'Autorità, vista la documentazione trasmessa dalla Cassa in data 29 aprile 2008 (prot. Autorità 012817 del 2 maggio 2008), hanno comunicato alla società Stet S.p.A. gli esiti delle attività istruttorie svolte ai fini della determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione riformulato ai sensi della deliberazione n. 44/07 e che tali esiti avrebbero comportato la proposta all'Autorità di respingere l'istanza a causa di modalità di ricostruzione del capitale investito difformi dalle disposizioni della deliberazione n. 171/05;
- con note rispettivamente del 16 luglio 2008 (prot. Autorità 021149), 29 ottobre 2008 (prot. Autorità 032441), 6 febbraio 2009 (prot. Autorità 05806) e 6 febbraio 2009 (prot. Autorità 05791), gli Uffici dell'Autorità, vista la documentazione trasmessa dalla Cassa rispettivamente in data 15 aprile 2008 (prot. Autorità 011245 del 17 aprile 2008), 23 settembre 2008 (prot. Autorità 028640 del 26 settembre 2008), 27 novembre 2008 (prot. Autorità 00737 dell'8 gennaio 2009) e 10 dicembre 2008 (prot. Autorità 00155 del 5 gennaio 2009), hanno comunicato alle società Selgas S.p.A., Sardinya Gas S.p.A, Isgas Energit Multiutilities S.c.a.r.l. e Mediterranea Energia Ambiente S.p.A., gli esiti delle attività istruttorie relative al vincolo sui ricavi in regime individuale, determinato ai sensi del deliberazione n. 171/05 come successivamente integrata e modificata dalla deliberazione n. 44/07;
- le imprese di cui al precedente alinea, ai sensi del comma 5.10 dell'Allegato A alla deliberazione n. 171/05, hanno inviato all'Autorità le proposte tariffarie per il rispettivo anno termico di applicazione del regime individuale e che tali proposte risultano conformi ai criteri stabiliti dalle deliberazione n. 170/04 e c.m.i e n. 173/04 c.m.i.
Ritenuto opportuno:
- chiudere i procedimenti avviati per le società Alto Sangro Distribuzione Gas s.r.l. per l'anno termico 2005/2006 e Stet S.p.A. per l'anno termico 2006/2007 e respingere le relative istanze;
- approvare le proposte tariffarie presentate dalle società Selgas S.p.A. a partire dall'anno termico 2004/2005, Sardinya Gas S.p.A. a partire dall'anno termico 2006/2007, Isgas Energit Multiutilities S.c.a.r.l. a partire dall'anno termico 2006/2007 e Mediterranea Energia Ambiente S.p.A. a partire dall'anno termico 2007/2008
DELIBERA
- di respingere le istanze delle società Alto Sangro Distribuzione Gas s.r.l. per l'anno termico 2005/2006 e Stet S.p.A. per l'anno termico 2006/2007;
- di approvare le proposte tariffarie per le società Selgas S.p.A. a partire dall'anno termico 2004/2005, Sardinya Gas S.p.A. a partire dall'anno termico 2006/2007, Isgas Energit Multiutilities S.c.a.r.l. a partire dall'anno termico 2006/2007 e Mediterranea Energia Ambiente S.p.A. a partire dall'anno termico 2007/2008, riportate nelle tabelle allegate alla presente deliberazione (Allegato A);
- di prevedere che l'applicazione delle proposte tariffarie di cui al precedente punto decorra a partire dall'1 ottobre del rispettivo anno di applicazione del regime individuale;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione;
- di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alle società di cui al punto 1. e 2.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.
21 dicembre 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis