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Data pubblicazione: 03 agosto 2005

Delibera 02 agosto 2005

Delibera/Provvedimento 171/05

Modalità applicative del regime individuale di cui alla deliberazione 29 settembre 2004, n. 170/04 e alla deliberazione 30 settembre 2004, n. 173/04

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 02-08-2005

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del consiglio 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239.

Viste:

  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 21 dicembre 2001, n. 311/01 (di seguito: deliberazione n. 311/01);
  • la deliberazione dell'Autorita 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 173/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 29 ottobre 2004, n. 190/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 19 gennaio 2005, n. 8/05;
  • la deliberazione dell'Autorita 31 marzo 2005, n. 62/05;
  • la deliberazione dell'Autorita 21 giugno 2005, n. 122/05;
  • la deliberazione dell'Autorita 27 giugno 2005, n. 128/05;
  • il documento per la consultazione 25 gennaio 2005, recante modalita applicative del regime individuale di calcolo del vi ncolo sui ricavi di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal gas naturale, istituito dall'articolo 9 della deliberazione 29 settembre 2004, n. 170/04 ed all'articolo 9 della deliberazione 30 settembre 2004, n. 173/04;
  • il documento di consultazione 5 maggio 2005 recante integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04 e della deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas 30 settembre 2004, n. 173/04.

Considerato che:

  • le deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04 istituiscono il regime individuale, a cui tutte le imprese di distribuzione possono accedere e che consente di determinare un vincolo sui ricavi in piena aderenza alle situazioni peculiari che caratterizzano l'attivita di ciascuna impresa;
  • ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi in regime individuale, le deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04 prevedono che i criteri fissati dall'Autorita facciano riferimento, tra l'altro, ai dati desumibili dai conti separati trasmessi ai sensi della deliberazione n. 311/01 e consentano all'Autorita di verificare la correttezza dei dati relativi ai costi di pertinenza dell'attivita di distribuzione efficientemente sostenuti;
  • ai fini del calcolo del costo sostenuto dalle imprese per l'erogazione del servizio di distribuzione del gas occorre disporre di informazioni economiche e patrimoniali certe e verificabili;
  • ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione n. 311/01, l'attivita di distribuzione e l'attivita di misura costituiscono comparti di separazione contabile;
  • in esito alla consultazione:
    1. e emersa l'esigenza di individuare modalita applicative che tengano conto del costo sostenuto dall'impresa di distribuzione come valore residuo dei cespiti, cal colato ai sensi dell'articolo 15, comma 15.5, del decreto legislativo n. 164/00;
    2. ai fini del calcolo del capitale investito netto, ha trovato sostegno la proposta di prevedere che l'impresa di distribuzione possa accedere al regime individuale nel caso in cui il valore del capitale attinente i cespiti per i quali non e disponibile la stratificazione temporale del costo storico rivalutato rappresenti una componente pari fino al 50% del capitale investito complessivo e per la valutazione di tali cespiti si utilizzi il costo storico originario di cespiti il piu possibili omogenei;
    3. e emersa l'esigenza di effettuare istruttorie individuali finalizzate alla determinazione del vincolo sui ricavi in regime individuale, preliminari alla formulazione delle proposte tariffarie in regime individuale, limitando l'analisi dell'origine esogena dello scostamento rilevato ai soli costi operativi e al contempo sottoporre ad ulteriori analisi la formula indicata nel documento di consultazione per calcolare i costi operativi convenzionali, rispetto ai quali determinare lo scostamento.

Ritenuto che:

  • ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi riconoscibile all'impresa di distribuzione che partecipa al regime individuale, sia opportuno:
    1. fare riferimento ai dati desumibili dai conti annuali separati, relativi all'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla presentazione della proposta tariffaria, relativamente al quale l'impresa ha gia adempiuto agli obblighi previsti dalla deliberazione n. 311/01, alle perizie tecniche asseverate che definiscono il valore residuo dei cespiti, calcolato ai sensi dell'articolo 15, comma 15.5, del decreto legislativo n. 164/00, nonche agli ulteriori dati necessari anche ai fini della determinazione del costo storico rivalutato delle immobilizzazioni per le quali non e disponibile la stratificazione temporale del cos to storico d'acquisizione, che verranno appositamente richiesti;
    2. prevedere, al fine di non discriminare le imprese di distribuzione nella determinazione del capitale investito netto riconosciuto ai fini tariffari, un criterio uniforme per valutare il valore delle immobilizzazioni nel caso di affidamento aggiudicato ai sensi dell'articolo 15, comma 15.5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
    3. utilizzare modalita coerenti con quelle adottate ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi in regime ordinario di cui alla deliberazione n. 170/04, tenuto conto delle osservazioni pervenute.

Ritenuto quindi opportuno:

  • definire le modalita applicative di calcolo del vincolo sui ricavi in regime individuale e di svolgimento delle istruttorie individuali tali da garantire certezza dei tempi e non discriminatorieta delle procedure;
  • concentrare le attivita propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorita in capo alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) ed avvalersi della Cassa medesima, in quanto organismo che amministra il sistema di erogazioni correlate ai meccanismi di perequazione, per l'organizzazione della struttura tecnica attraverso la quale effettuare le verifiche di ammissibilita dello scostamento e per l'attivita istruttoria

 

DELIBERA

 

  1. di approvare l'Allegato A "Modalita applicative del regime individuale di cui alla deliberazione 29 settembre 2004, n. 170/04, e alla deliberazione 30 settembre 2004, n. 173/04", allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
  2. di avvalersi della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) per le attivita propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorita, nonche per l'organizzazione della struttura tecnica attraverso la quale l'Autorita effettuera le verifiche e l'attivita istruttoria.
  3. di prevedere che la Cassa, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione della presente delibera, sottoponga all'Autorita una proposta che individua la procedura, i criteri e i profili per la selezione degli esperti di cui avvalersi per l'attivita istruttoria.
  4. di porre a carico del Fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione, di cui al comma 5, della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00, gli oneri sostenuti dalla Cassa per le attivita di cui alla presente deliberazione, con separata evidenza contabile.
  5. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale delle repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it), affinche entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Allegati: