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Data pubblicazione: 01 marzo 2007

Delibera 27 febbraio 2007

Delibera/Provvedimento 44/07

Modificazioni alla deliberazione 2 agosto 2005, n. 171/05, recante modalità applicative del regime individuale di cui alla deliberazione 29 settembre 2004, n. 170/04 e alla deliberazione 30 settembre 2004, n. 173/04

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 febbraio 2007

Viste:

  • la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del consiglio 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000n. 237/00 (di seguito: deliberazione n. 237/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01 (di seguito: deliberazione n. 311/01);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 173/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2005, n. 171/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2006 n. 83/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 luglio 2006 n. 150/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006 n. 172/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 11 settembre 2006 n. 194/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 20 settembre 2006 n. 201/06;
  • il documento per la consultazione 20 settembre 2006, recante modifiche ed integrazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 2 agosto 2005 n. 171/05;
  • comunicazione della Cassa Conguaglio per il Settore elettrico del 16 febbraio 2007 (prot. Autorità 3916 del 19 febbraio 2007).

Considerato che:

  • il comma 13.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 171/05 prevede la possibilità per le imprese di distribuzione che già presentano proposte tariffarie in regime individuale, di ripresentare istanza per la revisione di tali proposte tariffarie nel caso in cui siano intervenute variazioni nella titolarità delle località gestite o abbiano effettuato investimenti in potenziamenti ed estensioni tali da rendere la struttura dei costi di distribuzione utilizzata per le verifiche delle relative proposte tariffarie in regime individuale non più rappresentativa delle realtà dell'impresa;
  • le imprese hanno interpretato in maniera non omogenea i criteri per la valutazione della rappresentatività sia della struttura dei costi di cui al precedente alinea sia del bilancio di esercizio di cui al paragrafo 13.3 dell'Allegato A della medesima deliberazione 171/05;
  • nel regime individuale, definito dal citato Allegato A alla deliberazione n. 171/05, il valore dello scostamento massimo ammissibile è calcolato come differenza tra i costi operativi effettivi di bilancio e quelli convenzionali definiti dal regime ordinario;
  • i processi di aggregazione tra le imprese o di crescita dimensionale endogena possono portare, nel breve periodo, ad aumenti dei costi operativi, ad esempio laddove emerga la necessità di costituire strutture di controllo e coordinamento che le precedenti dimensioni dell'impresa non richiedevano;
  • alcuni operatori del settore, in sede giurisdizionale, si sono dogliati della illogicità del metodo di calcolo del valore del fondo di ammortamento tecnico-economico in quanto non univoco e discontinuo rispetto ai regimi tariffari che si sono succeduti negli anni in cui gli ammortamenti sono stati effettuati;
  • gli oneri sostenuti dalla Cassa per le attività di verifica sono posti in carico al fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione, di cui al comma 5, della deliberazione n. 237/00;
  • le imprese hanno interpretato in maniera non omogenea il combinato disposto del paragrafo 5, comma 5.9, lettera b e del paragrafo 8, comma 8.7, in merito alla ammissibilità di valorizzare i cespiti con metodologie diverse dalla stratificazione del costo storico rivalutato;
  • come riportato al quinto considerato, punto ii., della deliberazione 171/05, agli effetti della definizione delle modalità applicative del regime individuale di cui alle deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04, aveva trovato sostegno la proposta di prevedere che l'impresa di distribuzione possa accedere al regime individuale nel caso in cui il valore del capitale attinente i cespiti per i quali non è disponibile la stratificazione temporale del costo storico rivalutato rappresenti una componente pari fino al 50% del capitale investito complessivo e per la valutazione di tali cespiti si utilizzi il costo storico originario di cespiti il più possibili omogenei.

Ritenuto che:

  • al fine di assicurare omogeneità di applicazione delle disposizioni contenute nell'Allegato A alla deliberazione n. 171/05 e quindi parità di trattamento tra le imprese di distribuzione, sia opportuno:
    • chiarire in maniera univoca le disposizioni in merito alla rappresentatività della struttura dei costi e del bilancio di esercizio ai fini della presentazione di una nuova istanza in regime individuale;
    • rendere coerente il metodo di calcolo del valore del fondo di ammortamento tecnico-economico con i criteri di calcolo delle quote di ammortamento previste dai regimi tariffari che erano in vigore negli anni in cui gli ammortamenti sono stati effettuati;
    • chiarire in maniera univoca che solo per le località ove l'affidamento del servizio di distribuzione è stato aggiudicato successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00, ai sensi dell'articolo 15, comma 15.5, del medesimo decreto, le perizie tecniche asseverate sono equiparate alla stratificazione temporale del costo storico originario ai fini della ammissibilità dell'istanza ai sensi del paragrafo 5.9 lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione n. 171/05;
  • i costi operativi incrementali associabili ai nuovi investimenti e/o acquisizioni e/o fusioni siano marginali e, dunque, intercettabili forfetariamente dai maggiori ricavi connessi all'espansione dei volumi, salvo nei casi in cui vi siano variazioni dell'assetto organizzativo tali da rendere la struttura dei costi di distribuzione utilizzata per le proposte tariffarie in regime individuale non più rappresentativa della realtà aziendale;
  • le modalità di accesso all'istruttoria supplementare, come evidenziato in sede di consultazione, debbano tener conto della diversa dimensione degli operatori interessati;
  • sia quindi opportuno prevedere che le imprese di distribuzione possono presentare istanza al regime individuale quando:
    1. siano intervenute variazioni nella titolarità delle località gestite, a seguito di gara per l'affidamento del servizio o di modifiche degli assetti societari, quali ad esempio acquisizioni e fusioni societarie, tali per cui il costo storico originario del capitale investito lordo delle nuove località sia pari:
      1. ad almeno il 15% del capitale investito lordo calcolato nell'ambito della precedente istruttoria individuale per le imprese con un capitale investito lordo superiore a 500 (cinquecento) milioni di euro;
      2. ad almeno il 20% del capitale investito lordo calcolato nell'ambito della precedente istruttoria individuale per le imprese con un capitale investito lordo fino a 500 (cinquecento) milioni di euro;
    2. l'impresa di distribuzione abbia realizzato investimenti in potenziamenti ed estensioni che abbiano indotto il verificarsi di un incremento del capitale investito lordo quale quello previsto al precedente punto i), o un aumento del livello dei costi operativi di distribuzione pari ad oltre
      1. il 15% dei costi operativi determinati nell'ambito della precedente istruttoria individuale per le imprese con costi operativi superiori a 20 (venti) milioni di euro
      2. il 20% dei costi operativi determinati nell'ambito della precedente istruttoria individuale per le imprese con costi operativi fino a 20 (venti) milioni di euro;
  • le imprese di distribuzione che hanno già avuto accesso al regime individuale possano dimostrare la variazione della propria struttura dei costi durante il periodo regolatorio, e pertanto richiedere supplementi di istruttoria, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione n. 171/05, solo sulla base di un bilancio di esercizio relativo a 12 mesi di gestione delle nuove località e dei nuovi investimenti effettuati;
  • debba essere garantito che i clienti finali non sopportino i costi relativi a supplementi di istruttoria che non portino all'accertamento di ulteriori scostamenti rispetto ai costi riconosciuti attraverso la precedente istruttoria;
  • il costo legato alla singola istruttoria sia quantificabile in euro 35.000, comprensivo dei compensi agli esperti e delle spese amministrative

DELIBERA

Articolo 1
Modifiche dell'Allegato A alla deliberazione n. 171/05

1.1 Il paragrafo 5, comma 9, lettera b dell'Allegato A alla deliberazione n. 171/05 è sostituito con il seguente:

"b) il valore del capitale investito relativo ai cespiti per i quali non è disponibile la stratificazione temporale del costo storico originario e/o, esclusivamente per le località di cui al paragrafo 8.7, le perizie tecniche asseverate, rappresenti una componente superiore al 50% delle immobilizzazioni nette complessive."

1.2. Il paragrafo 8, comma 5, lettera b dell'Allegato A alla deliberazione n. 171/05 è sostituito con il seguente:

"b) il valore del fondo di ammortamento economico-tecnico calcolato sommando le quote di ammortamento annuali:

  • fino all'anno 2001, sulla base delle aliquote adottate dalle imprese, come riportate nei propri bilanci certificati, ai fini del calcolo del fondo ammortamento economico-tecnico, e del costo di cui al punto a); per gli anni in cui dai bilanci non siano desumibili informazioni puntuali circa le aliquote di ammortamento utilizzate, le imprese ricostruiscono il fondo utilizzando le vite utili adottate nel più vecchio bilancio certificato che le riporti; l'Autorità, avvalendosi della Cassa, potrà, qualora ritenuto opportuno, prevedere rettifiche dei dati ricostruiti dalle imprese;
  • dall'anno 2001 e negli anni successivi, sulla base della durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture indicata per classe di cespite nei provvedimenti tariffari dell'Autorità in vigore al momento dell'acquisto e del costo dei cespiti di cui al punto a); le durate convenzionali riportati nella tabella n. 2 della deliberazione n. 170/04 e della deliberazione n. 173/04 si utilizzano a partire dall'anno 2005."

1.3. Il paragrafo 13, comma 13.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 171/05 è sostituito con il seguente:

"13.1 L'impresa può presentare nuovamente istanza per la determinazione del vincolo sui ricavi in regime individuale, entro il termine di cui al comma 4.1 lettera b), qualora nel corso del periodo di regolazione:

  1. siano intervenute variazioni nella titolarità delle località gestite, a seguito di gara per l'affidamento del servizio o di modifiche degli assetti societari, quali ad esempio acquisizioni e fusioni societarie, tali per cui il costo storico originario del capitale investito lordo delle nuove località sia pari:
    1. ad almeno il 15% del capitale investito lordo calcolato nell'ambito della precedente istruttoria individuale per le imprese con un capitale lordo investito superiore a 500 (cinquecento) milioni di euro;
    2. ad almeno il 20% del capitale investito lordo calcolato nell'ambito della precedente istruttoria individuale per le imprese con un capitale lordo investito fino a 500 (cinquecento) milioni di euro;
  2. l'impresa di distribuzione abbia realizzato investimenti in potenziamenti ed estensioni che abbiano indotto il verificarsi di un incremento del capitale investito lordo quale quello previsto al precedente punto i), o di un aumento del livello dei costi operativi di distribuzione pari ad oltre
    1. il 15% dei costi operativi determinati nell'ambito della precedente istruttoria individuale per le imprese con costi operativi superiori a 20 (venti) milioni di euro;
    2. il 20% dei costi operativi determinati nell'ambito della precedente istruttoria individuale per le imprese con costi operativi fino a 20 (venti) milioni di euro;

1.4.Al paragrafo 13, comma 13.2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 171/05 dopo la parola "ricomprenda" sono aggiunte le parole "per 12 mesi".

1.5. Al paragrafo 13, comma 13.3 dell'Allegato A alla deliberazione n. 171/05 la parola "rappresentativo" è sostituita con le parole "relativo a 12 mesi".

1.6. Di seguito al paragrafo 13, comma 13.3 dell'Allegato A alla deliberazione n. 171/05, sono aggiunti i seguenti commi:

"13.4 Ai fini del supplemento di istruttoria, oltre che dalla documentazione prevista al paragrafo 4, comma 4.3, dell'Allegato A alla deliberazione 171/05, l'istanza, pena la sua inammissibilità, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

  1. una dichiarazione del legale rappresentante che attesti il riscontrarsi delle condizioni richiamate al comma 13.1;
  2. modulistica di cui al comma 4.1 compilata facendo riferimento sia alle informazioni relative alle acquisizione di nuovi ambiti o fusioni societarie, investimenti in potenziamenti ed estensioni di reti di distribuzione, sia ai cespiti per i quali sia già stata presentata istanza in una precedente istruttoria individuale;
  3. garanzie bancarie per 35.000 euro da presentare alla Cassa a copertura dei costi dell'istruttoria.

13.5 Nel caso in cui, a seguito della nuova istruttoria, lo scostamento massimo ammissibile di cui al successivo comma 13.7 risulti nullo, la Cassa provvede ad escutere le garanzie bancarie di cui al comma 13.4 lettera c) ed utilizza tali fondi a copertura delle spese istruttorie entro i limiti delle spese effettivamente sostenute.

13.6 La nuova istanza, presentata ai sensi del comma 13.1, è respinta nel caso in cui:

  1. il vincolo sui ricavi complessivo d'impresa determinato in esito all'istruttoria individuale risulti inferiore alla sommatoria dei vincoli sui ricavi di località determinati secondo il regime ordinario ai sensi della deliberazione n. 170/04, ovvero della sommatoria dei vincoli sui ricavi di località in regime individuale precedentemente determinati nell'ambito dell'istruttoria individuale e i vincoli sui ricavi in regime ordinario, relativi alle nuove località gestite;
  2. il valore del capitale investito netto relativo ai nuovi cespiti per i quali non è disponibile la stratificazione temporale del costo storico originario e/o, esclusivamente per le località di cui al paragrafo 8.7, le perizie tecniche asseverate, rappresenti una componente superiore al 50% delle immobilizzazioni nette afferenti i nuovi cespiti;

13.7 Lo scostamento massimo ammissibile è calcolato ai sensi del paragrafo 9.1 e viene comunicato all'impresa interessata qualora vengano contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. i costi operativi di bilancio di cui all'articolo 9.1, lettera a) risultano superiori ai costi operativi convenzionali di cui all'articolo 9.3;
  2. i costi operativi di bilancio di cui all'articolo 9.1, lettera a), al netto delle voci non tariffarie RALLt-1 e RLt-1 risultano superiori alla sommatoria dei costi operativi riconosciuti per le nuove località dal precedente sistema tariffario, CGDt-1, di cui all'articolo 9.6, e dei costi operativi riconosciuti in esito alla precedente istruttoria in regime individuale, opportunamente aggiornati;

13.8 Ai fini della valutazione dell'ammissibilità dello scostamento rilevato, di cui al paragrafo 10, le variabili esogene indicate dall'impresa come origine di tale scostamento dovranno essere riconducibili esclusivamente alle nuove acquisizioni, alle modifiche di assetti societari e agli investimenti che hanno giustificato il supplemento di istruttoria.

13.9Ai fini del calcolo delle proposte tariffarie, il vincolo sui ricavi d'impresa definito in esito all'istruttoria individuale, VRMt-1, è riportato all'anno termico t ai sensi del paragrafo 8.3 e successivamente ripartito per località proporzionalmente al rapporto esistente tra il singolo vincolo sui ricavi di località precedentemente in vigore, e la sommatoria dei medesimi vincoli relativi a tutte le località gestite dall'impresa di distribuzione. In caso di variazioni del perimetro aziendale delle località gestite, il vincolo sui ricavi d'impresa definito in esito all'istruttoria individuale, VRMt, viene ripartito attribuendo alle nuove località gestite la differenza tra il nuovo vincolo d'impresa e il vincolo determinato in esito alla precedente istruttoria individuale, riportato all'anno t."

Articolo 2
Riapertura del procedimento di cui alla deliberazione n. 171/05

2.1 Per le imprese di distribuzione che hanno presentato istanza, già conclusasi ai sensi della deliberazione n. 171/05 per la determinazione del vincolo dei ricavi in regime individuale, l'Autorità, procede alla revisione del vincolo dei ricavi in coerenza con le disposizioni di cui al presente provvedimento, salvo richiesta contraria da parte dell'impresa da avanzare entro il termine inderogabile di 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito dell'Autorità.

2.2 Per le imprese di distribuzione che hanno presentato istanza, non ancora conclusasi ai sensi della deliberazione n. 171/05 per la determinazione del vincolo dei ricavi in regime individuale, l'Autorità, procede alla revisione del vincolo dei ricavi in coerenza con le disposizioni di cui al presente provvedimento, salvo richiesta contraria da parte dell'impresa da avanzare entro il termine inderogabile di 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito dell'Autorità.

Articolo 3
Disposizioni finali

3.1 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

3.2 Di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), la deliberazione n. 171/05, come risultante dalle rettifiche apportate dal presente provvedimento.