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Data pubblicazione: 06 luglio 2009

Delibera 02 luglio 2009

ARG/gas 86/09

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di qualità del servizio di stoccaggio di gas naturale ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere c, g ed h, della legge 14 novembre 1995, n. 481

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 luglio 2009

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05 e sue successive modifiche e integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 203/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2002, n. 50/06 e sue successive modifiche e integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2006, n. 220/06 (di seguito: deliberazione n. 220/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 e sue successive modifiche ed integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 maggio 2007, n. 116/07 (di seguito: deliberazione n. 116/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2008, GOP 46/08 (di seguito: GOP 46/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 8 gennaio 2009, GOP 1/09 (di seguito: GOP 1/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2009, ARG/gas 72/09;
  • il codice di stoccaggio di Stogit S.p.A., approvato dall'Autorità con la deliberazione n. 220/06, ed in particolare il capitolo 11 intitolato "Qualità del servizio";
  • il codice di stoccaggio di Edison Stoccaggio S.p.A., approvato dall'Autorità con la deliberazione n. 116/07, ed in particolare il capitolo 12 intitolato "Qualità del servizio".

Considerato che:

  • l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità garantisca la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera c, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità controlli che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, garantendo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera g, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera h, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
  • nei codici di stoccaggio di Stogit S.p.A. e di Edison Stoccaggio S.p.A. vengono regolati aspetti della qualità del servizio di stoccaggio peculiari di ciascuno dei due soggetti;
  • rimangono aspetti relativi alla qualità del servizio di stoccaggio, di carattere generale ed indipendenti dal soggetto che esercita l'attività di stoccaggio del gas naturale, che richiedono una più puntuale regolazione;
  • con la deliberazione GOP 1/09, l'Autorità ha adottato il Piano strategico triennale 2009-2011 che prevede iniziative finalizzate alla promozione e incentivazione di interventi strutturali sulle infrastrutture di stoccaggio per garantire l'adeguatezza e la sicurezza del sistema, nonché l'adozione di misure finalizzate a favorire lo sviluppo e la gestione efficiente delle infrastrutture di stoccaggio del gas; e che il Piano strategico sottopone tutti i provvedimenti di regolazione del servizio di stoccaggio del gas naturale ad Analisi di Impatto della Regolazione (AIR) ai sensi della deliberazione GOP 46/08.

Ritenuto necessario:

  • avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere cg e h, della legge n. 481/95 con i quali regolare aspetti generali in tema di qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale tra i quali almeno la sicurezza, la continuità e la qualità commerciale per il periodo di regolazione 2010-2014;
  • prevedere che la regolazione in tema di qualità del servizio di stoccaggio di gas naturale sia definita in coerenza con i provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di tariffe e corrispettivi nonché di condizioni di accesso e di erogazione del servizio di stoccaggio;
  • prevedere che la ulteriore regolazione in tema di qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale relativa ad aspetti peculiari del singolo soggetto che esercita l'attività di stoccaggio venga demandata alle modifiche ed integrazioni dei codici di stoccaggio da approvarsi da parte dell'Autorità;
  • sottoporre il procedimento di cui al primo ritenuto all'applicazione di una procedura AIR commisurata all'effettiva necessità di consultazione del nuovo provvedimento

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere cg e h, della legge n. 481/95 con i quali regolare aspetti generali in tema di qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2014;
  2. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
  3. di rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte in materia di qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2010- 2014;
  4. di tener conto, nella formazione dei provvedimenti di cui al punto 1, delle seguenti esigenze generali:
    1. garantire che standard di qualità, indennizzi agli utenti del servizio ed incentivi per il miglioramento della qualità dei servizi siano definiti in coerenza con i provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di tariffe e corrispettivi nonché di condizioni di accesso e di erogazione del servizio di stoccaggio;
    2. assicurare da una parte la coerenza con gli obiettivi generali di garantire lo sviluppo e la sicurezza del sistema gas nazionale e di promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale di sviluppo del mercato interno del gas e, dall'altra, livelli di qualità nei servizi comparabili con i livelli di qualità raggiunti o proposti in altri Stati membri dell'Unione europea, e omogenei sull'intero territorio nazionale per gli utenti del servizio;
    3. contribuire a promuovere la concorrenza, la non discriminazione tra i soggetti interessati, la trasparenza e la completezza dell'informazione, tenuto conto altresì delle possibili evoluzioni del servizio di bilanciamento nel mercato del gas naturale;
  5. di attribuire al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità la responsabilità del procedimento;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

2 luglio 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis