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Data pubblicazione: 22 maggio 2007

Delibera 15 maggio 2007

Delibera/Provvedimento 116/07

Approvazione del codice di stoccaggio predisposto dalla società Edison Stoccaggio S.p.A., ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 maggio 2007

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), in particolare l'articolo 12;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 9 maggio 2001;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive del 26 settembre 2001;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 23 marzo 2005;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 26 agosto 2005;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 119/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/06);
  • il codice di rete per il trasporto del gas naturale predisposto dalla società Snam Rete Gas S.p.A., approvato con delibera dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente modificato ed aggiornato;
  • il codice di rete per il trasporto del gas naturale predisposto dalla società Edison T&S S.p.A. (ora Società Gasdotti Italia S.p.A.) approvato con delibera dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 144/03, come successivamente modificato e aggiornato;
  • il codice di stoccaggio predisposto dalla società Stogit S.p.A. approvato con delibera dell'Autorità 16 ottobre 2006, n. 220/06.

Considerato che:

  • l'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che l'Autorità fissi i criteri e le priorità di accesso atti a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e che i soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo adottino il proprio codice di stoccaggio e lo trasmettano alla medesima Autorità per la verifica di conformità ai suddetti criteri;
  • l'Autorità ha fissato, con la deliberazione n. 119/05, i criteri di cui al precedente alinea per la predisposizione dei codici di stoccaggio;
  • in data 16 dicembre 2005, l'Autorità ha pubblicato sul proprio sito internet la comunicazione dell'avvio del procedimento per la verifica prevista dall'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
  • con lettera in data 14 luglio 2006 (prot. Autorità n. 16970 del 17 luglio 2006) la società Edison Stoccaggio S.p.A. (di seguito: Edison Stoccaggio) ha trasmesso uno schema di codice di stoccaggio (di seguito: schema di codice), ai sensi dell'articolo 19 della deliberazione n. 119/05) ed ai fini della verifica di cui al precedente alinea;
  • con lettere in data 5 settembre 2006 (prot. CDM/M06/4062), 31 ottobre 2006 (prot. CDM/M06/5093) e 20 dicembre 2006 (prot. CDM/M06/5847), l'allora Direzione Gas dell'Autorità ha evidenziato profili di incompletezza e di incoerenza della disciplina contenuta nello schema del codice con il quadro normativo vigente, invitando a provvedere alle conseguenti modificazioni ed integrazioni;
  • con lettera in data 2 ottobre 2006 (prot. Autorità n. 24561 del 5 ottobre 2006), Edison Stoccaggio ha confermato che molte delle criticità espresse sono da ricondurre alla particolare condizione in cui si trovano i campi operati dalla società stessa e che, pertanto Edison Stoccaggio nei prossimi anni, a causa dei lavori di potenziamento e regimazione dei propri campi, avrà la necessità di variare i parametri che individuano le prestazioni disponibili, al fine di tenere conto da una parte delle variazioni occorse ai programmi dei suddetti lavori e dall'altra delle nuove informazioni sulla risposta del giacimento alle nuove sollecitazioni;
  • con lettera in data 15 gennaio 2007 (prot. Autorità n. 1055 del 16 gennaio 2007), Edison Stoccaggio ha trasmesso una versione emendata dello schema di codice;
  • con lettera in data 30 gennaio 2007 (prot.GB/M07/459/GAS/RM) gli uffici dell'Autorità hanno evidenziato il permanere di rilevanti profili di criticità, invitando nuovamente a provvedere alle conseguenti modifiche e integrazioni;
  • con lettera in data 2 marzo 2007, Edison Stoccaggio ha trasmesso una nuova versione emendata dello schema di codice (di seguito: codice di stoccaggio 2 marzo 2007) ed ha evidenziato l'impatto derivante dai lavori di potenziamento e di regimazione dei propri campi di stoccaggio sulle prestazioni garantite nell'ambito del servizio di modulazione, identificando nello schema di codice la fattispecie degli interventi rilevanti;
  • le verifiche compiute dagli uffici dell'Autorità sul codice di stoccaggio 2 marzo 2007 evidenziano che la società Edison Stoccaggio pur condividendo il principio di definire, ad inizio anno termico, la prestazione minima garantita agli utenti del proprio sistema, non concorda con le modalità introdotte dalla deliberazione n. 50/06;
  • in data 9 marzo 2007 (prot. Autorità GB/M07/1074/GAS/MR) gli uffici dell'Autorità hanno comunicato le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01 evidenziando i soprarichiamati profili di incoerenza;
  • l'applicazione delle condizioni tecniche dei servizi diversi definiti nel codice di stoccaggio 2 marzo 2007 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della deliberazione n. 119/05 è subordinata all'approvazione delle relative condizioni economiche di cui all'articolo 8, comma 8, della medesima deliberazione;
  • le disposizioni adottate da Edison Stoccaggio relativamente alla definizione degli interventi rilevanti e all'impatto dei medesimi sulle prestazioni garantite nell'ambito del servizio di stoccaggio di modulazione potranno subire delle modifiche in esito al procedimento citato di seguito.

Ritenuto che:

  • sia necessario modificare le previsioni contenute al capitolo 2, paragrafo 2.4.4.6, del codice di stoccaggio 2 marzo 2007 e le disposizioni contenute al capitolo 3, paragrafo 3.2.3.3, del medesimo codice di stoccaggio in coerenza con le disposizioni introdotte dalla deliberazione n. 50/06;
  • sia opportuno avviare con separato provvedimento un procedimento al fine di meglio precisare la fattispecie degli interventi rilevanti a livello generale e di delimitarne l'impatto sulle prestazioni oggetto del servizio di stoccaggio di modulazione, garantendone in tal modo un'applicazione trasparente e non discriminatoria;
  • sia opportuno comunque verificare positivamente e conseguentemente approvare per quanto di competenza il codice di stoccaggio 2 marzo 2007 con le modifiche sopra citate, anche relativamente alla trattazione degli interventi rilevanti, anche al fine di favorire i lavori di potenziamento e regimazione dei campi della Edison Stoccaggio;
  • sia altresì necessario pubblicare nel sito internet dell'Autorità il suddetto codice di stoccaggio, rettificato sulla base delle considerazioni sopra richiamate

DELIBERA

  1. di modificare il capitolo 2 del codice di stoccaggio della società Edison Stoccaggio, sostituendo il paragrafo 2.4.4.6 con il seguente:
    "Qualora l'andamento della disponibilità di punta di erogazione nel corso del Periodo di Erogazione evidenzi una disponibilità di PE su base continua superiore a quella prevista dall'articolo 10, comma 2 bis, della deliberazione n. 119/05, come modificato dall'articolo 14, comma 13, della deliberazione n. 50/06, e tenuto conto delle eventuali modifiche ai coefficienti di adeguamento, l'Impresa di Stoccaggio rende disponibili agli Utenti una PE extra secondo le modalità previste al paragrafo 5.8.3 del capitolo "Conferimento di capacità di stoccaggio", ferma l'esigenza di tutelare la salvaguardia del Sistema.";
  2. di modificare il capitolo 3 del codice di stoccaggio della società Edison Stoccaggio sostituendo il primo periodo del paragrafo 3.2.3.3 con il seguente:
    "Qualora l'andamento della disponibilità di punta di erogazione nel corso del Periodo di Erogazione evidenzi una disponibilità di PE su base continua superiore a quella prevista dall'articolo 10, comma 2 bis, della deliberazione n. 119/05, come modificato dall'articolo 14, comma 13, della deliberazione n. 50/06, e tenuto conto delle eventuali modifiche ai coefficienti di adeguamento, l'Impresa di Stoccaggio lamette a disposizione dell'Utente pubblicandole sul Sito internet e conferendole successivamente secondo quanto previsto al sottoparagrafo 5.8.3 del capitolo "Conferimento di capacità di stoccaggio";
  3. di considerare positivamente verificato e conseguentemente approvare per quanto di competenza il codice di stoccaggio presentato dalla società Edison Stoccaggio ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 rettificato come risultante dalla modifica di cui ai punti 1 e 2, nella versione allegata alla presente deliberazione (Allegato A);
  4. di pubblicare il suddetto codice di stoccaggio sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;
  5. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a:
    1. Edison Stoccaggio S.p.A., con sede Foro Bonaparte n. 31, 20121 Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore;
    2. Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano), in persona del legale rappresentante pro tempore;
    3. Società Gasdotti Italia S.p.A., avente sede in Foro Buonaparte n. 31, 20121 Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore;
    4. Stogit S.p.A., con sede in Via dell'Unione Europea n.3, 20097 San Donato Milanese (MI), in persona del legale rappresentante pro tempore;
  6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, al Ministero dello Sviluppo Economico per gli adempimenti di competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del medesimo provvedimento.


Allegati: