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Data pubblicazione: 18 ottobre 2006

Delibera 16 ottobre 2006

Delibera/Provvedimento 220/06

Approvazione del codice di stoccaggio predisposto dalla società Stogit S.p.A., ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 ottobre 2006

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), in particolare l'articolo 12;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 9 maggio 2001;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive del 26 settembre 2001;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 23 marzo 2005;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 119/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/06);
  • il codice di rete per il trasporto del gas naturale predisposto dalla società Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas), approvato con delibera dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente modificato ed aggiornato.

Considerato che:

  • con lettera in data 25 novembre 2005 (Prot. Autorità n. 28300 del 29 novembre 2005), la società Stogit S.p.A. (di seguito: Stogit), ai sensi dell'articolo 19 della deliberazione n. 119/05, ha trasmesso all'Autorità il codice di stoccaggio dalla stessa predisposto ai fini della relativa verifica di conformità con tale deliberazione, prevista dall'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00;
  • in data 5 dicembre 2005, l'Autorità ha pubblicato nel proprio sito internet (www.autorita.energia.it) la comunicazione dell'avvio del procedimento per la verifica di cui al precedente alinea;
  • con lettere in data 12 dicembre 2005 (prot. CDM/M05/5191), 12 maggio 2006 (prot. CDM/M06/2566), e 20 luglio 2006 (prot. CDM/M06/3547), gli Uffici dell'Autorità hanno rappresentato a Stogit alcuni profili di incompletezza e di incoerenza riscontrati nella disciplina contenuta nel codice di stoccaggio con il quadro normativo vigente, invitando detta società a provvedere alle conseguenti modificazioni ed integrazioni, anche al fine di recepire le innovazioni introdotte dalla deliberazione n. 50/06;
  • con lettera in data 26 settembre 2006 (prot. Autorità n. 23601 in data 26 settembre 2006), Stogit ha trasmesso una nuova versione del codice di stoccaggio (di seguito: codice di stoccaggio 26 settembre 2006) che ha sostituito la precedente;
  • con lettera in data 29 settembre 2006 (prot. CDM/M06/4451), gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01, evidenziando ulteriori profili di incompletezza e di incoerenza riscontrati nel codice di stoccaggio 26 settembre 2006; e che con lettera in data 5 ottobre 2006 (prot. Autorità n. 24536 in data 5 ottobre 2006), Stogit ha presentato emendamenti a tale versione di codice volti ad attuare le indicazioni formulate nelle risultanze istruttorie;
  • ciononostante, permangono le criticità rappresentate dagli Uffici in merito ad alcune clausole del codice di stoccaggio 29 settembre 2006 che, subordinando l'accesso al previo pagamento dei corrispettivi dovuti in forza dell'eventuale rapporto relativo al precedente anno termico, introducono un'ipotesi di rifiuto di accesso ulteriore a quelle tassativamente tipizzate dal decreto legislativo n.164/00;
  • tuttavia, con alcune pronunce del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia in materia di trasporto del gas naturale, peraltro appellate dall'Autorità innanzi al Consiglio di Stato, clausole siffatte sono state ritenute coerenti con il richiamato assetto normativo;
  • inoltre, gli emendamenti al codice di stoccaggio 26 settembre 2006 completano la disciplina relativa alla definizione delle prestazioni del sistema, nonché la disciplina dei valori minimi di pressione nei punti di interconnessione con la rete di trasporto gestita da Snam Rete Gas, con dei rinvii a degli accordi di interoperabilità conclusi con quest'ultima società ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della deliberazione n. 119/05;
  • sebbene con le note in data 20 ottobre 2005, Stogit e Snam Rete Gas avessero prospettato la conclusione dei suddetti accordi entro l'1 aprile 2006, Stogit, con la citata lettera in data 5 ottobre 2006, ha precisato che tale conclusione non si è ancora perfezionata; e che conseguentemente gli Uffici dell'Autorità, stante la necessità di un coordinamento tra le due società al fine di assicurare ai rispettivi utenti una corretta erogazione dei servizi di stoccaggio e trasporto, con nota in data 9 ottobre 2006 hanno sollecitato le stesse ad addivenire alla conclusione dell'accordo entro e non oltre il 30 ottobre 2006 e a darne immediata comunicazione ai medesimi Uffici;
  • con la citata lettera in data 5 ottobre, Stogit ha rinunciato ad esercitare il diritto di chiedere l'audizione finale di fronte all'Autorità, previsto dall'articolo 16, comma 3, del dPR n. 244/01;
  • si è altresì evidenziata la necessità di correggere un errore materiale nella deliberazione n. 119/05.

Ritenuto che:

  • sia opportuno approvare il codice di stoccaggio 26 settembre 2006, riformulato sulla base degli emendamenti presentati dalla Stogit con la sopra richiamata lettera in data 5 ottobre 2006; e che sia necessario pubblicare tale codice nel sito internet dell'Autorità;
  • sia opportuno, anche in ragione del termine assegnato dagli Uffici dell'Autorità a Stogit e Snam Rete Gas per perfezionare l'accordo di interoperabilità relativamente ai profili sopra indicati:
    1. intimare alle sopra citate società di formalizzare l'accordo relativamente alla disciplina dei valori minimi di pressione nei punti di interconnessione tra gli impianti di stoccaggio e la rete di trasporto entro e non oltre il 31 ottobre 2006;
    2. prevedere che l'efficacia del codice di stoccaggio decorra dall'1 novembre 2006;
  • qualora l'esito delle vicende giudiziali richiamate nei precedenti considerati, asseverasse l'incoerenza delle clausole ivi descritte con il decreto legislativo n.164/00, l'Autorità provvederà alla loro eliminazione dal codice di stoccaggio

DELIBERA

  1. di approvare il codice di stoccaggio presentato da Stogit ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nella versione allegata alla presente deliberazione (Allegato A);
  2. di intimare alla Stogit e alla Snam Rete Gas di formalizzare l'accordo relativamente alla disciplina dei valori minimi di pressione nei punti di interconnessione tra gli impianti di stoccaggio e la rete di trasporto entro e non oltre il 31 ottobre 2006;
  3. di rettificare l'errore materiale riscontrato all'articolo 15, comma 16, lettera b., della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 giugno 2006 n. 119/05, come risultante dalle modifiche apportate con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 3 marzo 2006, n. 50/06, sostituendo l'espressione "commi 4, 6 e 7" con l'espressione "commi 4, 6, 7 e 9".
  4. di pubblicare il suddetto codice di stoccaggio nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dall'1 novembre 2006;
  5. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a:
    1. Stogit, con sede in Via dell'Unione Europea n.3, 20097 San Donato Milanese (MI), in persona del legale rappresentante pro tempore;
    2. Snam Rete Gas, con sede legale in piazza Santa Barbara n.7, 20097, San Donato Milanese (MI), in persona del legale rappresentante pro tempore

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n.481/95, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del medesimo provvedimento.


Allegati: