Data pubblicazione: 23 giugno 2009
Delibera 19 giugno 2009
ARG/elt 76/09
Modificazioni all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 dicembre 2007, n. 333/07, differimento dei termini rilevanti ai fini della chiusura del procedimento di cui al comma 22.4 di cui allo stesso Allegato A per l'anno 2008 e differimento dei termini di cui al punto 2 della deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2008, ARG/elt 168/08
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 19 giugno 2009
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 dicembre 2007, n. 333/07, recante il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2008, ARG/elt 168/08 recante "Determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali di continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica per ogni ambito territoriale e per ogni anno del periodo di regolazione 2008-2011 ai sensi dell'articolo 21 del Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi elettrici approvato con deliberazione 19 dicembre 2007, n. 333/07" (di seguito: deliberazione ARG/elt 168/08);
- la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2009 VIS 52/09 recante "Irrogazione di sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti della società Soresina Reti e Impianti S.r.l." (di seguito: deliberazione VIS 52/09);
- la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2009 VIS 54/09 recante "Irrogazione di sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti della società Astea S.p.A." (di seguito: deliberazione VIS 54/09);
- il documento per la consultazione 27 aprile 2009, DCO 9/09 intitolato "Continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica - Riesame urgente di alcune disposizioni della regolazione del numero delle interruzioni senza preavviso e dei livelli tendenziali per il periodo 2008-2011" (di seguito: documento per la consultazione);
- le osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte di cui al documento per la consultazione;
- la relazione AIR alla deliberazione 19 dicembre 2007, n. 333/07, e in particolare il punto 5.1.4.
Considerato che:
- con il Testo integrato l'Autorità ha introdotto:
- la regolazione incentivante del numero di interruzioni senza preavviso lunghe e brevi, che si è aggiunta alla regolazione incentivante della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe, già in vigore dall'anno 2000;
- un metodo statistico per l'attribuzione delle interruzioni a cause di forza maggiore in caso di eventi di particolare intensità e durata; come illustrato nella scheda 1 del Testo integrato, tale metodo statistico prevede l'individuazione di Periodi di Condizioni Perturbate (di seguito: PCP) e, con riferimento alle interruzioni senza preavviso lunghe che hanno avuto inizio in tali PCP, l'attribuzione a cause di forza maggiore per quelle la cui durata eccede il terzo quartile della distribuzione delle durate registrate nel triennio precedente l'anno di riferimento, sia in relazione alla durata che al numero di interruzioni;
- tale metodo statistico, che ha sostituito quello in vigore per il periodo di regolazione 2004-2007, si pone due obiettivi primari:
- evitare l'onere della prova documentale, da parte delle imprese distributrici, per danni agli impianti provocati da eventi meteorologici diffusi e di grande intensità;
- evitare l'insorgere di potenziali contenziosi tra l'Autorità e le imprese distributrici in occasione di verifiche ispettive;
- con il Testo integrato l'Autorità ha confermato le disposizioni e i criteri in vigore per i precedenti periodi di regolazione in materia di determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali, nonché di ricalcolo degli indicatori di continuità per il biennio precedente l'inizio del periodo di regolazione ai fini della determinazione degli stessi livelli di partenza e tendenziali; ciò al fine di assicurare la necessaria coerenza nel confronto tra i tra i livelli tendenziali e i livelli effettivi ai fini della determinazione degli incentivi e delle penalità per ogni anno del periodo di regolazione;
- con la deliberazione ARG/elt 168/08 l'Autorità ha determinato i livelli di partenza e i livelli tendenziali per gli anni 2008-2011 per le imprese distributrici che alla data del 31 dicembre 2006 servivano un numero di clienti BT superiore a 5.000 e che nel periodo di regolazione 2004-2007 hanno avuto almeno un ambito territoriale soggetto alla regolazione della durata della interruzioni:
- fissando al 31 maggio 2009 il termine di comunicazione dei dati di continuità del servizio relativi agli anni 2006, 2007 e 2008 per le imprese distributrici di cui al comma 30.1 del Testo integrato che hanno optato per l'utilizzo dei livelli triennali degli indicatori di continuità in luogo di quelli biennali;
- rinviando a successivo provvedimento, da adottarsi entro il 31 luglio 2009, la determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per gli anni 2009-2011 per ciascun ambito delle imprese distributrici di cui al precedente alinea;
- rinviando a successivo provvedimento la determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per le imprese distributrici Soresina Reti e Impianti S.r.l. e Astea S.p.A., una volta concluse le istruttorie formali nei confronti di tali imprese per violazione degli obblighi di registrazione delle interruzioni relative all'anno 2007;
- alcune imprese distributrici, in occasione della consegna dei dati di continuità relativi all'anno 2008:
- in seguito ad eventi meteorologici di rilevante intensità e durata verificatisi nel corso del 2008, particolarmente nei mesi di novembre e dicembre, hanno evidenziato una non efficace applicazione del metodo statistico, con particolare riferimento al numero di interruzioni senza preavviso lunghe aventi inizio nei PCP e attribuibili a cause di forza maggiore;
- hanno segnalato una anomala numerosità di furti agli impianti elettrici della distribuzione in alcune province del Sud Italia che, qualora si ripetessero in futuro, potrebbero determinare interruzioni prolungate, e di conseguenza significativi esborsi da parte del Fondo per eventi eccezionali;
- nel documento per la consultazione l'Autorità ha formulato proposte in materia di:
- esclusione di tutte le interruzioni senza preavviso lunghe aventi inizio nei PCP ai fini del numero di interruzioni, in analogia con quanto già in essere per le interruzioni brevi e transitorie;
- ricalcolo dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali al fine di assicurare, come sopra evidenziato, la coerenza dell'intervento regolatorio;
- differimento dei termini e degli adempimenti previsti in materia di continuità del servizio rilevanti ai fini del procedimento relativo alla continuità del servizio per l'anno 2008;
- differimento dei termini previsti dal punto 2 della deliberazione 25 novembre 2008 ARG/elt 168/08 per le imprese distributrici per le quali l'avvio della regolazione incentivante decorre dall'anno 2009;
- esclusione delle interruzioni dovute a furti agli impianti elettrici della distribuzione dalla disciplina di cui al Titolo 7 del Testo integrato;
- le osservazioni pervenute da parte delle imprese distributrici hanno evidenziato piena condivisione delle suddette proposte dell'Autorità, salvo che per il ricalcolo dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali in merito al quale è stato osservato, tra l'altro, che avrebbe l'effetto di modificare i piani di investimento già avviati dalle imprese distributrici, con conseguente rischio di minore efficacia degli investimenti ed impatti economici differenziati sulle imprese distributrici;
- nel formulare le osservazioni al documento per la consultazione le imprese distributrici hanno suggerito di modificare, in analogia a quanto proposto dall'Autorità per il numero di interruzioni senza preavviso lunghe, anche la regola di selezione delle interruzioni eccezionali lunghe aventi inizio nei PCP ai fini della durata delle interruzioni, delineando metodologie tra loro alternative, e sostenendo tra l'altro che, in assenza di tale nuova regola, eventuali azioni messe in atto per ridurre i tempi di disservizio in condizioni eccezionali sortirebbero paradossalmente l'effetto di un peggioramento dei propri indici di continuità, diminuendo la quota di interruzioni attribuibili a forza maggiore statistica ed aumentando quella che resta a carico dell'esercente;
- sempre nel formulare le osservazioni al documento per la consultazione le imprese distributrici hanno anche proposto di:
- introdurre una soglia minima al numero di interruzioni per l'individuazione dei PCP, differenziata per media e bassa tensione, per tener conto di contesti locali nei quali la funzione soglia attualmente vigente non intercetta adeguatamente tutti i periodi di sei ore caratterizzati da un numero di interruzioni largamente superiore alla media degli anni precedenti;
- riferire ad anni fissi e non mobili l'individuazione delle soglie minime al numero di interruzioni per l'individuazione dei PCP, per ogni anno del periodo di regolazione;
- semplificare le modalità con cui le imprese distributrici documentano l'attribuzione delle interruzioni alle cause di forza maggiore di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera a), del Testo integrato;
- con le deliberazioni VIS 52/09 e 54/09 l'Autorità ha chiuso le istruttorie formali nei confronti delle società Soresina Reti e Impianti S.r.l. e Astea S.p.A., irrogando sanzioni ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, per violazione degli obblighi di registrazione delle interruzioni relative all'anno 2007.
Ritenuto che:
- sia opportuno confermare le proposte dell'Autorità formulate nel documento per la consultazione, per i motivi già illustrati nel documento medesimo, in materia di:
- esclusione di tutte le interruzioni senza preavviso lunghe aventi inizio nei PCP ai fini del numero di interruzioni, in analogia con quanto già in essere per le interruzioni brevi e transitorie;
- differimento dei termini e degli adempimenti previsti in materia di continuità del servizio rilevanti ai fini del procedimento relativo alla continuità del servizio per l'anno 2008;
- differimento dei termini previsti al punto 2 dalla deliberazione ARG/elt 168/08 per la consegna dei dati di continuità e per la determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per le imprese distributrici di cui al comma 30.1 del Testo integrato che hanno optato per l'utilizzo dei livelli triennali degli indicatori di continuità in luogo di quelli biennali;
- esclusione delle interruzioni dovute a furti agli impianti elettrici della distribuzione dal Titolo 7 del Testo integrato;
- sia opportuno dare seguito alle proposte ricevute dalle imprese distributrici, ritenendo fondate le ragioni da esse sostenute, in materia di:
- modifica della regola di selezione delle interruzioni eccezionali lunghe aventi inizio nei PCP ai fini della durata delle interruzioni, con esclusione di tutte le interruzioni lunghe ivi aventi inizio;
- introduzione di una soglia minima al numero di interruzioni per l'individuazione dei PCP, differenziata per media e bassa tensione;
- l'accoglimento delle proposte di cui al precedente alinea consenta all'Autorità di perseguire con maggiore efficacia gli obiettivi di:
- garantire la semplicità del quadro regolatorio, prevedendo analoghi meccanismi di esclusione delle cause di forza maggiore relativamente agli indicatori di durata e di numero delle interruzioni senza preavviso;
- evitare il rischio di insorgenza di contenziosi tra l'Autorità e le imprese distributrici in occasione di verifiche ispettive;
- mantenere al contempo sostanzialmente immutato l'impatto tariffario della regolazione incentivante della durata e del numero di interruzioni;
- sia necessario confermare il ricalcolo dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per il periodo di regolazione 2008-2011, al fine di garantire la coerenza dell'intervento regolatorio, non accogliendo le richieste delle imprese distributrici di mantenere quelli già determinati con la deliberazione ARG/elt 168/08, dal momento che:
- tale ricalcolo viene effettuato a parità di livelli obiettivo, da raggiungere secondo la regola generale dei tre periodi di regolazione;
- quanto sopra esposto non incide significativamente sui piani di investimento delle imprese distributrici, per i quali l'efficacia rimane immutata;
- la coerenza tra i criteri di calcolo dei livelli tendenziali ed i criteri di calcolo dei livelli effettivi è un presupposto consolidato della regolazione, ampiamente condiviso da tutte le imprese distributrici;
- non sia opportuno:
- dare seguito alla proposta di riferire ad anni fissi e non mobili l'individuazione delle soglie minime al numero di interruzioni per l'individuazione dei PCP, per ogni anno del periodo di regolazione, dal momento che la scelta di riferire le soglie ad anni mobili, oltre ad essere un elemento di stabilità regolatoria, permette di meglio equilibrare gli effetti di anni meteorologicamente favorevoli e di anni particolarmente perturbati, mentre la scelta di riferire le soglie ad anni fissi potrebbe essere sbilanciata in un senso o nell'altro, e dal momento che la modifica all'individuazione delle soglie minime di cui al presente provvedimento tiene comunque conto di anni particolarmente perturbati;
- prevedere modificazioni delle modalità con cui le imprese distributrici documentano l'attribuzione delle interruzioni alle cause di forza maggiore di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera a), del Testo integrato dal momento che la revisione di cui al presente provvedimento della selezione delle interruzioni eccezionali aventi inizio nei PCP, sia ai fini del numero che della durata delle interruzioni, limita il ricorso alla prova documentale da parte delle imprese distributrici;
- sia necessario, in considerazione delle modificazioni di cui al presente provvedimento:
- valutare l'adozione di nuove forme di pubblicazione comparativa degli indicatori di continuità del servizio delle imprese distributrici;
- monitorare per ogni impresa distributrice, oltre che il numero annuo di PCP, anche il valore delle soglie minime al numero di interruzioni per l'individuazione dei PCP;
- con riferimento alle società Soresina Reti e Impianti S.r.l. e Astea S.p.A., la non corretta registrazione delle interruzioni del servizio elettrico relativa all'anno 2007, anno per il quale si è verificata la violazione degli obblighi di registrazione delle interruzioni, potrebbe inficiare sia la determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per il periodo 2008-2011 sia la determinazione delle soglie minime per l'individuazione di eventuali PCP sino all'anno 2011, anche in caso di avvio della regolazione in anni successivi al 2008;
- sia pertanto opportuno prevedere per le società Soresina Reti e Impianti S.r.l. e Astea S.p.A. un periodo ulteriore di consolidamento di attuazione della disciplina della registrazione delle interruzioni, rinviando per tali imprese al periodo di regolazione 2012-2015 l'avvio della regolazione incentivante
DELIBERA
- di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni alla Scheda 1 dell'Allegato A al Testo integrato:
- le parole "Nh6MTj > 2,3 + 9,4* MTR(Nh6MTj)" sono sostituite dalle parole "Nh6MTj ≥ min [2,3 + 9,4 * MTR(Nh6MTj); 15]";
- le parole "Nh6BTj > 3,5 + 7,1* MTR(Nh6BTj)" sono sostituite dalle parole "Nh6BTj ≥ min [3,5 + 7,1 * MTR(Nh6BTj); 60]";
- le parole "le sole interruzioni lunghe (registrate con il criterio di utenza) la cui durata è superiore al 3° quartile della distribuzione delle durate delle interruzioni" sono sostituite dalle parole "tutte le interruzioni lunghe (registrate con il criterio di utenza)";
- di approvare le seguenti modifiche e integrazioni al Testo integrato:
- all'articolo 43, il comma 43.2 è sostituito dal seguente:
"43.2 Gli oneri relativi ai rimborsi erogati ai clienti sono posti a carico del Fondo nel caso di interruzioni con inizio in periodi di condizioni perturbate, attribuite a causa di forza maggiore ad esclusione dei furti documentati, a cause esterne, alla quota parte di durata dell'interruzione attribuita ai casi di sospensione o posticipazione delle attività di ripristino per motivi di sicurezza. Sono inoltre a carico del Fondo le integrazioni alle imprese distributrici o a Terna nei casi di superamento del tetto massimo di esposizione di cui al successivo articolo 48, nonché la quota parte dei rimborsi per interruzioni con origine "sistema elettrico" riconducibili alle disalimentazioni di cui all'articolo 3, comma 3.4, lettere da a) a e) dell'allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2007, n. 341."; - all'articolo 43, comma 43.3, le parole "di periodi di condizioni perturbate e/o di eventi eccezionali e/o di casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza" sono sostituite dalle parole "di interruzioni con oneri a carico del Fondo";
- all'articolo 45, comma 45.1, le parole "anche qualora l'interruzione occorra in periodi di condizioni perturbate e/o per effetto di eventi eccezionali e/o di casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza" sono sostituite dalle parole "anche per interruzioni con oneri a carico del Fondo, ad esclusione delle interruzioni attribuite a forza maggiore per furti documentati";
- all'articolo 46, comma 46.1, le parole "che non hanno avuto inizio in periodi di condizioni perturbate o che non sono dovute a eventi eccezionali, al netto dei tempi imputabili a casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza, " sono eliminate;
- all'articolo 46, il comma 46.4 è sostituito dal seguente:
"46.4 Per il pagamento delle quote di rimborsi erogati ai clienti finali per interruzioni con inizio in periodi di condizioni perturbate, attribuite a causa di forza maggiore ad esclusione dei furti documentati, a cause esterne, alla quota parte di durata dell'interruzione attribuita ai casi di sospensione o posticipazione delle attività di ripristino per motivi di sicurezza nei casi di superamento del tetto massimo di esposizione di cui al successivo articolo 48, nonché la quota parte dei rimborsi per interruzioni con origine "sistema elettrico" riconducibili alle disalimentazioni di cui all'articolo 3, comma 3.4, lettere da a) a e), dell'allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2007, n. 341, le imprese distributrici o l'impresa di trasmissione si rivalgono sul Fondo per eventi eccezionali di cui al successivo articolo 49."; - all'articolo 49, comma 49.3, lettera a), le parole ", che hanno inizio in periodi di condizioni eccezionali o sono dovute a eventi eccezionali" sono sostituite dalle parole "che hanno inizio in periodi di condizioni perturbate, o attribuite a causa di forza maggiore ad esclusione dei furti documentati, o a cause esterne";
- all'articolo 49, comma 49.3, è aggiunta la seguente lettera:
"d) interruzioni con origine "sistema elettrico" riconducibili alle disalimentazioni di cui all'articolo 3, comma 3.4, lettere da a) a e), dell'allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2007, n. 341."; - all'articolo 50, comma 50.1, lettera b), le parole "sono iniziate in periodi di condizioni perturbate, sono dovute a eventi eccezionali o sono attribuite a cause esterne" sono sostituite dalle parole "hanno inizio in periodi di condizioni perturbate o sono attribuite a causa di forza maggiore o a cause esterne";
- all'articolo 43, il comma 43.2 è sostituito dal seguente:
- di differire i termini rilevanti ai fini della chiusura del procedimento di cui al comma 22.4 del Testo integrato, limitatamente all'anno 2008, tenuto conto delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare:
- la data di cui al comma 16.1 è differita al 31 luglio 2009;
- la data di cui al comma 16.2 è differita al 31 ottobre 2009;
- la data di cui al comma 22.4 è differita al 31 marzo 2010;
- la data di cui al comma 34.4 è differita al 31 ottobre 2009;
- la data di cui al comma 34.9 è differita al 31 ottobre 2009;
- la data di cui al comma 37.7 è differita al 15 ottobre 2009 per il solo obbligo di cui al comma 37.6, lettera d), punto v.;
- la data di cui al comma 38.1 è differita al 31 luglio 2009;
- di prevedere un nuovo termine, perentorio, per la comunicazione dei dati di continuità del servizio, tenuto conto delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e di fissarlo:
- al 31 luglio 2009, relativamente agli anni 2006 e 2007, ai sensi del comma 21.4 del Testo integrato, per le imprese distributrici che alla data del 31 dicembre 2006 servivano un numero di clienti BT superiore a 5.000 e che nel periodo di regolazione 2004-2007 hanno avuto almeno un ambito territoriale soggetto alla regolazione della durata della interruzioni;
- al 15 settembre 2009, relativamente agli anni 2006, 2007 e 2008, ai sensi del comma 21.4 del Testo integrato, per le imprese distributrici di cui al comma 30.1 dello stesso Testo integrato che hanno optato per l'utilizzo dei livelli triennali degli indicatori di continuità in luogo di quelli biennali;
- di prevedere che ai fini della chiusura del procedimento di cui al comma 22.4 del Testo integrato, limitatamente all'anno 2008, tenuto conto delle disposizioni di cui al presente provvedimento, le imprese distributrici che hanno già:
- richiesto alla Cassa conguaglio del settore elettrico l'ammontare di cui al comma 34.7, possano rettificare tale ammontare entro il 31 luglio 2009;
- versato al Fondo il contributo di cui al comma 50.1, possano rettificare tale contributo entro il 31 luglio 2009;
- di rinviare ad un successivo provvedimento, da adottarsi entro il 31 ottobre 2009, la determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali:
- per ogni ambito territoriale e per ogni anno del periodo di regolazione 2008-2011 per le imprese distributrici che alla data del 31 dicembre 2006 servivano un numero di clienti BT superiore a 5.000 e che nel periodo di regolazione 2004-2007 hanno avuto almeno un ambito territoriale soggetto alla regolazione della durata della interruzioni;
- per ogni ambito territoriale e per ogni anno del periodo 2009-2011, per le imprese distributrici di cui all'articolo 30, comma 30.1, del Testo integrato che hanno optato per l'utilizzo dei livelli triennali degli indicatori di continuità in luogo di quelli biennali;
- di rinviare al periodo di regolazione 2012-2015 l'avvio della regolazione incentivante per le società Soresina Reti e Impianti S.r.l. e Astea S.p.A.;
- di fissare al 31 maggio 2010, tenuto conto delle disposizioni di cui al presente provvedimento, il termine per la comunicazione dei dati di continuità del servizio per le imprese distributrici di cui al comma 30.2 del Testo integrato che utilizzano i livelli triennali degli indicatori di continuità;
- di fissare al 31 luglio 2010 il termine per la determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per il periodo 2010-2011 per le imprese distributrici di cui al punto precedente;
- di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Cassa conguaglio del settore elettrico ed alle società Soresina Reti e Impianti S.r.l. e Astea S.p.A.;
- di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dal giorno successivo alla sua prima pubblicazione;
- di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) l'Allegato A alla deliberazione 19 dicembre 2007, n. 333/07, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento;
19 giugno 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis