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Data pubblicazione: 20 luglio 2010

Delibera 14 luglio 2010

ARG/elt 107/10

Determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali di continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica per gli anni 2010 e 2011 ai sensi del punto 9 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 19 giugno 2009, ARG/elt 76/09, per ogni ambito territoriale delle imprese distributrici che adottano i livelli triennali degli indicatori di continuità del servizio

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 luglio 2010

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 19 dicembre 2007, n. 333/07, recante il "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011" come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQE);
  • la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2009, ARG/elt 76/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 76/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2009, ARG/elt 151/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 maggio 2010 VIS 31/10 (di seguito: deliberazione VIS 31/10);
  • il verbale di operazioni compiute del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza redatto in occasione della verifica ispettiva presso l'Azienda elettrica comunale di Molveno (TN) nei giorni 22 e 23 giugno 2010 in merito ai dati di continuità del servizio elettrico comunicati all'Autorità nell'anno 2010;
  • il verbale di operazioni compiute del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza redatto in occasione della verifica ispettiva presso il Comune di Isera (TN) nei giorni 24 e 25 giugno 2010 in merito ai dati di continuità del servizio elettrico comunicati all'Autorità nell'anno 2010;
  • la lettera congiunta del 30 luglio 2009 di ASM Tione (prot. 532/09/ME) e del Comune di Roncone (prot. 3375) (prot. Autorità 44791 del 3 agosto 2009) in relazione alla partecipazione in forma aggregata alla regolazione della continuità del servizio;
  • la comunicazione di cessata attività del servizio di distribuzione di energia elettrica a decorrere dal 1° aprile 2010 effettuata dal Comune di Lillianes tramite il sistema telematico dell'Autorità.

Considerato che:

  • sono oggetto di determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali i seguenti indicatori di riferimento di cui all'articolo 19 del TIQE:
    1. la durata complessiva annua delle interruzioni senza preavviso lunghe per cliente BT, riferita alle interruzioni con origine sulle reti MT e BT attribuite ad altre cause, cioè di responsabilità dell'impresa distributrice (di seguito: indicatore D1);
    2. il numero complessivo annuo delle interruzioni senza preavviso lunghe e brevi per cliente BT, riferito alle interruzioni con origine sulle reti MT e BT attribuite ad altre cause, di responsabilità dell'impresa distributrice;
  • l'articolo 21 del TIQE prevede che l'Autorità determini i livelli di partenza e i livelli tendenziali di continuità del servizio per gli anni 2008-2011;
  • il comma 30.2 del TIQE prevede che per le imprese distributrici che alla data del 31 dicembre 2006 servivano un numero di clienti BT inferiore o uguale a 5.000 per le quali i punti AT o MT di alimentazione della propria rete siano situati esclusivamente in una o più cabine di trasformazione AT/MT oppure, in alternativa, che siano alimentate attraverso almeno due punti di alimentazione attestati su altrettante linee MT, la regolazione incentivante della durata e del numero delle interruzioni senza preavviso si applichi a partire dal 2010 utilizzando, per ogni ambito territoriale servito, i livelli triennali degli indicatori di continuità del triennio 2007-09, salvo comunicazione delle imprese distributrici stesse per l'utilizzo di livelli quadriennali 2007-10;
  • il comma 30.3 del TIQE prevede che i livelli tendenziali per la regolazione della durata e del numero per le imprese distributrici di cui al punto precedente siano calcolati in modo tale da raggiungere i livelli obiettivo entro il 2019;
  • la deliberazione ARG/elt 76/09 ha fissato il termine del 31 maggio 2010 per la comunicazione dei dati di continuità del servizio, relativamente agli anni 2007, 2008 e 2009, per le imprese distributrici di cui al comma 30.2 del TIQE che, con la comunicazione dei dati di continuità del servizio del 31 marzo 2010, hanno optato per l'utilizzo dei livelli triennali 2007-09 degli indicatori di continuità del servizio;
  • con la comunicazione dei dati di continuità del servizio del 31 marzo 2010 settanta imprese distributrici hanno optato per l'utilizzo dei livelli triennali degli indicatori di continuità del servizio;
  • diciassette imprese distributrici che hanno optato per l'utilizzo dei livelli triennali degli indicatori di continuità del servizio non hanno effettuato la successiva comunicazione dei dati di continuità del servizio entro il 31 maggio 2010 (imprese elencate nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento);
  • cinquantatre imprese distributrici hanno effettuato la comunicazione dei dati di continuità del servizio entro il 31 maggio 2010; tra queste:
    1. diciotto imprese non hanno comunicato il numero di clienti BT per almeno un anno del triennio 2007-09; ai sensi dell'articolo 21 del TIQE il numero di clienti BT è necessario per ogni anno del triennio 2007-09 ai fini della determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per il biennio 2010-11 (imprese elencate nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento);
    2. una impresa ha comunicato per almeno un anno del triennio 2007-09 un indicatore D1 e un numero di interruzioni lunghe per cliente BT tali da rendere il loro rapporto inferiore a tre minuti per interruzione; tale indicatore, che esprime la durata media delle interruzioni lunghe, vale a dire di durata superiore a tre minuti, non può mai assumere un valore inferiore o uguale a tre minuti per interruzione (impresa elencata nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento);
    3. sette imprese hanno indicato per almeno due anni del triennio 2007-09 un valore dell'indicatore D1 superiore a 1.440 minuti; il dato risulta non attendibile dal momento che rivela che ogni cliente BT di ognuna di tali imprese sarebbe stato mediamente disalimentato per almeno una giornata intera per responsabilità attribuibili alla sola impresa distributrice per almeno due anni del triennio 2007-2009 (imprese elencate nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento);
    4. quindici imprese hanno comunicato entro il 31 maggio 2010 indicatori ricalcolati di continuità del servizio per l'anno 2009 incongruenti con quelli comunicati entro il 31 marzo 2010 sempre per l'anno 2009 (imprese elencate nella Tabella 6 allegata al presente provvedimento);
  • nei giorni 22 e 23 giugno 2010, ai sensi della deliberazione VIS 31/10, è stata effettuata una verifica ispettiva presso l'Azienda elettrica comunale di Molveno (TN); a seguito di tale verifica è emerso che gli indicatori di riferimento di continuità del servizio relativi al triennio 2007-09, comunicati all'Autorità entro il 31 maggio 2010, sono errati (impresa elencata nella Tabella 5 allegata al presente provvedimento);
  • nei giorni 24 e 25 giugno 2010, ai sensi della deliberazione VIS 31/10, è stata effettuata una verifica ispettiva presso il Comune di Isera (TN); a seguito di tale verifica è emerso che gli indicatori di riferimento di continuità del servizio relativi al triennio 2007-09, comunicati all'Autorità entro il 31 maggio 2010, sono errati (impresa elencata nella Tabella 5 allegata al presente provvedimento);
  • per le restanti dieci imprese distributrici l'esame dei dati di continuità del servizio relativi al triennio 2007-09 e comunicati all'Autorità entro il 31 maggio 2010 non evidenzia elementi di criticità tali da impedire la determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per il periodo 2010-11 (imprese elencate nella Tabella 7 allegata al presente provvedimento).

Ritenuto che:

  • sia necessario assicurare il rispetto degli obblighi di cui al punto 8 della deliberazione ARG/elt 76/09, secondo le regole di ricalcolo degli indicatori di continuità del servizio di cui al comma 21.4 del TIQE per gli anni 2007, 2008 e 2009, intimando alle imprese distributrici riportate nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, che ancora non vi abbiano provveduto, l'adempimento degli obblighi di comunicazione sopra richiamati entro il 30 settembre 2010;
  • il mancato rispetto di quanto disposto al precedente alinea possa costituire presupposto per l'avvio di istruttoria formale volta all'adozione di un provvedimento di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
  • sia opportuno rinviare al 2011, tramite l'adozione dei livelli quadriennali degli indicatori di continuità del servizio, l'avvio della regolazione incentivante della durata e del numero di interruzioni per le imprese distributrici di cui alle Tabelle 2, 3, 4, 5 e 6 allegate al presente provvedimento;
  • sia necessario procedere alla determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali di continuità per ogni ambito territoriale e per ogni anno del periodo 2010-2011 per ogni impresa distributrice di cui alla Tabella 7 allegata al presente provvedimento

 

DELIBERA

  1. di intimare alle imprese distributrici indicate nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti al punto 8 della deliberazione ARG/elt 76/09, secondo le regole di ricalcolo degli indicatori di continuità del servizio di cui al comma 21.4 del TIQE per quanto di competenza del triennio 2007-09 entro il 30 settembre 2010, tramite il sistema telematico appositamente predisposto;
  2. di stabilire che per le imprese distributrici di cui alle Tabelle 2, 3, 4, 5 e 6 allegate al presente provvedimento la regolazione incentivante della durata e del numero delle interruzioni decorra dall'anno 2011 tramite l'adozione dei livelli quadriennali degli indicatori di continuità del servizio;
  3. di determinare, in attuazione del comma 30.2 del TIQE e del punto 9 della deliberazione ARG/elt 76/09, i livelli di partenza ed i livelli tendenziali di continuità per gli anni 2010-2011, per ciascun ambito territoriale di ciascuna impresa distributrice di cui alla Tabella 7
  4. di fissare al 30 aprile 2011 il termine per la comunicazione dei dati di continuità del servizio relativi al periodo 2007-2010 per le imprese distributrici di cui al comma 30.2 del TIQE che utilizzano i livelli quadriennali degli indicatori di continuità del servizio;
  5. di fissare al 31 ottobre 2011 il termine per la determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per l'anno 2011 per le imprese distributrici di cui al punto precedente;
  6. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a tutte le imprese distributrici citate nel presente provvedimento;
  7. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), con allegate le Tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

14 luglio 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


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