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Data pubblicazione: 20 ottobre 2008

Delibera 15 ottobre 2008

ARG/com 148/08

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di integrazione e armonizzazione delle direttive dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica e di gas distribuito a mezzo di rete urbana

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 ottobre 2008

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
  • la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30CE;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 e successive modifiche ed integrazioni;
  • la legge 29 luglio 2003, n. 229;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 (di seguito: decreto-legge n. 73/07) recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
  • la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 1999, n. 42/99 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 42/99);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99 e successive modifiche ed integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 229/01 e successive modifiche ed integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 e successive modifiche ed integrazioni;
  • la deliberazione 22 luglio 2004, n. 126/04 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 126/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 203/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2006, n. 152/06 (di seguito: deliberazione n. 152/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2006, n. 105/06 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 105/06);
  • la deliberazione 9 maggio 2007, n. 110/07 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 110/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato (TIV);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 (TIT) e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione successive modifiche ed integrazioni (TIC);
  • la deliberazione 18 marzo 2008, ARG/com 34/08 (di seguito: deliberazione ARG/com 34/08);
  • la deliberazione 3 ottobre 2008, GOP 46/08 (di seguito: deliberazione GOP 46/08);
  • il documento per la consultazione 22 settembre 2008, intitolato "Testo integrato della regolazione delle tariffe per l'attività di distribuzione e misura del gas per il terzo periodo di regolazione" (DCO 30/08).

Considerato che:

  • l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera l), della legge n. 481/95 assegna all'Autorità la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei servizi dalla stessa regolati al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi e finali;
  • l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 73/07 prevede che a decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati e, quindi, di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore sul mercato libero o rimanere nel servizio di maggior tutela;
  • l'Autorità ha definito condizioni contrattuali di fornitura rispettivamente dell'energia elettrica e del gas naturale minime ed inderogabili a beneficio dei clienti serviti in maggior tutela (nel settore elettrico) ed in regime di tutela (per il settore del gas);
  • l'Autorità ha definito, con deliberazioni n. 126/04 e n. 105/06 rispettivamente per il settore gas ed il settore elettrico, le regole generali di correttezza, le informazioni minime relative alle condizioni economiche e contrattuali delle offerte, nonché le regole per garantire la chiarezza e la trasparenza di testi e condizioni contrattuali, che gli esercenti l'attività di vendita sul mercato libero sono tenuti ad osservare e rendere note nella promozione delle offerte contrattuali ai clienti finali e, limitatamente al clienti del gas, le principali clausole da inserire nei contratti;
  • l'Autorità ha previsto, con deliberazione n. 110/07, che i venditori sul mercato libero elettrico debbano consegnare al cliente finale una scheda di riepilogo dei corrispettivi per il confronto dei prezzi, la quale riassume il prezzo del servizio e gli eventuali sconti o bonus previsti dal contratto, secondo uno schema che ricalca lo schema e le denominazioni dei quadri di dettaglio allegati alla delibera n. 152/06;
  • l'Autorità ha avviato, con la deliberazione ARG/com 34/08, un procedimento per la revisione dei Codici di condotta commerciale per la vendita di gas naturale e di energia elettrica, nonché per l'estensione al settore del gas degli strumenti di confrontabili già individuati per il settore elettrico;
  • l'Autorità ha definito, con la deliberazione n. 42/99, disposizioni in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione, che si applicano ai clienti con contratti di fornitura di gas distribuito per mezzo di rete urbana per consumi civili (compresi gli usi artigianali ed industriali) con consumi fino a 200.000 mc/anno;
  • l'Autorità ha definito, con la deliberazione n. 152/06, disposizioni in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione, che si applicano ai clienti serviti in maggior tutela (clienti domestici e piccole imprese connesse in bassa tensione) ed ai clienti del mercato libero connessi in bassa tensione;
  • la bolletta costituisce il fondamentale canale di comunicazione tra clienti e aziende fornitrici ed è il principale strumento per verificare la corretta applicazione delle condizioni contrattuali ed economiche sottoscritte con il proprio venditore e per confrontarle con le offerte proposte dai nuovi venditori, così da poter tra l'altro valutare la miglior convenienza tra i prezzi praticati e quelli proposti;
  • l'attuale stato di avanzamento del processo di liberalizzazione rende necessario implementare un miglioramento della trasparenza e della qualità delle informazioni da trasferire ai consumatori, onde rafforzare la comprensibilità, la leggibilità e la trasparenza delle bollette, nonché la confrontabilità delle offerte;
  • la possibilità e la tendenza sempre più diffusa alla sottoscrizione di offerte contrattuali congiunte di fornitura di energia elettrica e gas (cosiddette offerte dual fuel) rendono necessario armonizzare la struttura ed i contenuti dei documenti di fatturazione relativi ai due settori, onde garantire medesimi livelli di trasparenza e di leggibilità degli stessi;
  • l'Autorità ha introdotto, con la deliberazione GOP 46/08, la metodologia "AIR" - Analisi di impatto della regolazione - da applicarsi su procedimenti rilevanti in particolare per la tutela dei consumatori.

Ritenuto che:

  • sia necessario avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto l'armonizzazione e l'integrazione dei documenti di fatturazione relativi alle forniture di energia elettrica e di gas distribuito a mezzo di rete urbana, destinati ai clienti finali, dato che la sempre maggiore diffusione delle offerte dual fuel rende necessario armonizzare la struttura ed i contenuti dei documenti di fatturazione relativi ai due settori, onde garantire medesimi livelli di trasparenza e di leggibilità degli stessi;
  • sia opportuno sottoporre il procedimento di cui al precedente alinea alla Analisi di impatto della regolazione ai sensi della deliberazione GOP 46/08, stante la rilevanza di una chiara e completa informazione ai clienti finali mediante i documenti di fatturazione quale principale strumento per verificare la corretta applicazione delle condizioni contrattuali ed economiche sottoscritte con il proprio venditore e per confrontarle con le offerte proposte dai nuovi venditori, così da poter tra l'altro valutare la miglior convenienza tra i prezzi praticati e quelli proposti.

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto l'integrazione e l'armonizzazione delle previsioni in tema di modalità di redazione dei documenti di fatturazione previste dalla deliberazione 19 luglio 2006, n. 152/06 e dalla deliberazione 14 aprile 1999, n. 42/99;
  2. di sottoporre il procedimento di cui al precedente punto all'Analisi di impatto della regolazione (Air), ai sensi della deliberazione GOP 46/08;
  3. di rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti schemi di provvedimenti in materia;
  4. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità per i seguiti di competenza ed in particolare affinché nell'ambito del processo di consultazione:
    1. convochi incontri ed organizzi gruppi di lavoro con tutti i soggetti interessati, le associazioni dei consumatori domestici e non domestici nonché le associazioni rappresentative degli interessi degli operatori ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
    2. organizzi, ove ritenuto utile, specifici focus group e seminari tecnici;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

15 ottobre 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis