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Data pubblicazione: 27 giugno 2008

Delibera 27 giugno 2008

ARG/gas 84/08

Condizioni economiche di fornitura del gas naturale per clienti in regime di tutela: aggiornamento per il trimestre luglio-settembre 2008. Disposizioni relative alla disciplina del fondo a copertura degli oneri derivanti dall'attività svolta dai fornitori grossisti di ultima istanza (FGUI) di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 28 marzo 2008, ARG/gas 39/08

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 giugno 2008

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 settembre 2006 (di seguito decreto ministeriale 29 settembre 2006);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02) , come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03), come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2006, n. 65/06 (di seguito: deliberazione n. 65/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito: deliberazione n. 134/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 205/06 (di seguito: deliberazione n. 205/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2006, n. 239/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 320/06 (di seguito: deliberazione n. 320/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2007, n. 79/07 (di seguito: deliberazione n. 79/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2007, n. 208/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/gas 39/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 39/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2008, ARG/gas 52/08.

Considerato che:

  • l'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n.125 prevede, tra l'altro, che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità "a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta";
  • tale previsione conferma l'assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale, definito dall'Autorità con le deliberazioni n. 195/02, n. 207/02 e n. 138/03.

Considerato inoltre che:

  • con la deliberazione n. 79/07 l'Autorità:
    1. ha rideterminato i criteri per l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura, riprovvedendo agli aggiornamenti relativi al periodo compreso tra l'1 gennaio 2005 ed il 31 marzo 2007;
    2. ha disposto, all'articolo 1, commi 1.9 e 1.10, che gli esercenti l'attività di vendita recuperino, nel rispetto delle condizioni ivi previste, l'ammontare relativo ai parziali conguagli a favore dei clienti finali stabiliti ai sensi delle deliberazioni n. 65/06, n. 134/06, n. 205/06 e n. 320/06, rinviando a successivo provvedimento la fissazione delle modalità con le quali gli esercenti effettueranno i conguagli derivanti dalle disposizioni di cui alla medesima deliberazione;
  • rispetto al valore definito nella deliberazione ARG/gas 39/08 l'indice dei prezzi di riferimento It, relativo al gas naturale, ha registrato una variazione maggiore, in valore assoluto, del 2,5%;
  • l'articolo 2, comma 6, lettera b), del decreto ministeriale 29 settembre 2006 stabilisce, tra l'altro, che l'Autorità determini per i fornitori grossisti di ultima istanza modalità di copertura degli oneri relativi ai costi di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio eventualmente non coperti dalle componenti previste nella deliberazione n. 138/03;
  • con la deliberazione ARG/gas 39/08 l'Autorità ha istituito:
    1. con decorrenza 1 aprile 2008, un corrispettivo unitario variabile CFGUI, pari a 0,007788 €/GJ, come maggiorazione al corrispettivo per la commercializzazione all'ingrosso previsto dall'articolo 7, comma 1, della deliberazione n. 138/03 al fine di avviare la raccolta del gettito a copertura degli oneri relativi al periodo ottobre 2006 - marzo 2007 di cui al precedente considerato;
    2. un apposito fondo presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), alimentato dal gettito derivante dall'applicazione della maggiorazione di cui al precedente alinea, le cui modalità di gestione e di erogazione ai soggetti aventi diritto sono disciplinate da un successivo provvedimento dell'Autorità.

Ritenuto che sia necessario:

  • per il trimestre luglio-settembre 2008, in virtù della variazione dell'indice It sopra riportata rispetto al valore definito nella deliberazione ARG/gas 39/08, modificare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 138/03, relativamente al corrispettivo di commercializzazione all'ingrosso previsto dall'articolo 7, comma 1, della medesima deliberazione;
  • definire le disposizioni per il versamento, da parte degli esercenti l'attività di vendita al dettaglio di gas naturale, del corrispettivo unitario variabile CFGUI, di cui alla deliberazione ARG/gas 39/08, all'apposito fondo istituito presso la Cassa denominandolo "Fondo Oneri Fornitore Grossista di Ultima Istanza" (di seguito: fondo OFGUI);
  • definire le modalità di gestione del suddetto fondo OFGUI e rinviare a successivo provvedimento le modalità di erogazione ai soggetti aventi diritto, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera b), del decreto ministeriale 29 settembre 2006, dell'ammontare loro dovuto a copertura degli oneri relativi ai costi di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio non coperti dalle componenti previste nella deliberazione n. 138/03

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni relative all'aggiornamento per il terzo trimestre (1 luglio - 30 settembre) 2008 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale

1.1 Per il trimestre 1 luglio - 30 settembre 2008, le condizioni economiche di fornitura del gas naturale, determinate ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) n. 138/03, relativamente al corrispettivo di commercializzazione all'ingrosso previsto dall'articolo 7, comma 1, della medesima deliberazione, aumentano di 0,0757 centesimi di euro/MJ (0,757 euro/GJ); tale aumento è pari a 2,9160 centesimi di euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc.

Articolo 2

Disposizioni relative alla disciplina del fondo a copertura degli oneri derivanti dall'attività svolta dai fornitori grossisti di ultima istanza

2.1 Gli esercenti l'attività di vendita al dettaglio di gas naturale versano le somme relative all'applicazione del corrispettivo unitario variabile CFGUI, di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità ARG/gas 39/08all'apposito fondo istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) ai sensi dell'articolo 3 della medesima deliberazione ARG/gas 39/08 e definito come Fondo Oneri Fornitore Grossista di Ultima Istanza, entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre.

2.2 Gli esercenti l'attività di vendita al dettaglio di gas naturale trasmettono alla Cassa entro il termine di cui al precedente comma 2.1, i dati relativi agli importi fatturati oggetto dell'applicazione del corrispettivo unitario variabile CFGUI, con indicazione dei periodi e dei volumi a cui si riferisce la fatturazione;

2.3 L'erogazione delle somme ai soggetti aventi diritto ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera b), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 settembre 2006, a copertura degli oneri relativi ai costi di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio non coperti dalle componenti previste nella deliberazione n. 138/03, saranno disciplinate da un successivo provvedimento dell'Autorità.

2.4 A decorrere dall'1 ottobre 2008, la Cassa trasmette trimestralmente all'Autorità un rapporto sulla gestione del fondo di cui al comma 2.1, fornendo elementi utili per la determinazione del livello di gettito raggiunto.

Articolo 3

Pubblicazione ed entrata in vigore

3.1 Il presente provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore l'1 luglio 2008.

 

 

27 giugno 2008

Il Presidente Alessandro Ortis

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