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Data pubblicazione: 29 marzo 2008

Delibera 28 marzo 2008

ARG/gas 39/08

Condizioni economiche di fornitura del gas naturale per clienti in regime di tutela: aggiornamento per il trimestre aprile - giugno 2008. Determinazione di una maggiorazione al corrispettivo per la commercializzazione all'ingrosso (CCI) ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 settembre 2006

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 marzo 2008

 

Visti:

 

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 settembre 2006 (di seguito decreto ministeriale 29 settembre 2006);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02) , come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03), come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2006, n. 65/06 (di seguito: deliberazione n. 65/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito: deliberazione n. 134/06) come successivamente modificata;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 205/06 (di seguito: deliberazione n. 205/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2006, n. 239/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 320/06 (di seguito: deliberazione n. 320/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2007, n. 79/07 (di seguito: deliberazione n. 79/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2007, n. 208/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2007, n. 346/07 (di seguito: deliberazione n. 346/07);
  • le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia nn. 892; 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903 del 19 giugno 2007.

Considerato che:

  • l'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125 prevede, tra l'altro, che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità "a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta";
  • tale previsione conferma l'assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale, definito dall'Autorità con le deliberazioni n. 195/02, n. 207/02 e n. 138/03.

Considerato inoltre che:

  • con la deliberazione n. 79/07 l'Autorità:
    1. ha rideterminato i criteri per l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura, riprovvedendo agli aggiornamenti relativi al periodo compreso tra l'1 gennaio 2005 ed il 31 marzo 2007;
    2. ha disposto, all'articolo 1, commi 1.9 e 1.10, che gli esercenti l'attività di vendita recuperino, nel rispetto delle condizioni ivi previste, l'ammontare relativo ai parziali conguagli a favore dei clienti finali stabiliti ai sensi delle deliberazioni n. 65/06, n. 134/06, n. 205/06 e n. 320/06, rinviando a successivo provvedimento la fissazione delle modalità con le quali gli esercenti effettueranno i conguagli derivanti dalle disposizioni di cui alla medesima deliberazione;
  • rispetto al valore definito nella deliberazione n. 346/07 l'indice dei prezzi di riferimento It, relativo al gas naturale, ha registrato una variazione maggiore, in valore assoluto, del 2,5%;
  • l'articolo 2, comma 6, lettera b), del decreto 29 settembre 2006 stabilisce, tra l'altro, che l'Autorità determini per i fornitori grossisti di ultima istanza (FGUI) modalità di copertura degli oneri relativi ai costi di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio eventualmente non coperti dalle componenti previste nella deliberazione n. 138/03, successivamente alla verifica dei suddetti maggiori oneri.

Ritenuto che sia necessario:

  • per il trimestre 1 aprile- 30 giugno 2008, in virtù della variazione dell'indice It sopra riportata rispetto al valore definito nella deliberazione 346/07, modificare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 138/03, relativamente al corrispettivo per la commercializzazione all'ingrosso previsto dall'articolo 7, comma 1, della medesima deliberazione;
  • definire, con la stessa decorrenza dell'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale relativo al trimestre 1 aprile - 30 giugno 2008, il valore della maggiorazione al corrispettivo per la commercializzazione all'ingrosso (CCI) determinato sulla base di una stima prudenziale degli oneri che l'Autorità deve verificare ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera b), del decreto 29 settembre 2006, al fine di avviare la raccolta del gettito a copertura degli oneri di cui al precedente considerato per il periodo novembre 2006 - marzo 2007;
  • avvalersi della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) ai fini della gestione del gettito derivante dall'applicazione della maggiorazione di cui al precedente alinea e della destinazione del medesimo gettito, prevedendo che venga istituito presso la medesima Cassa un apposito fondo, le cui modalità di gestione e di erogazione ai soggetti aventi diritto saranno disciplinate da un successivo provvedimento dell'Autorità

DELIBERA

Articolo 1
Disposizioni relative all'aggiornamento per il secondo trimestre (1 aprile - 30 giugno) 2008 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale

1.1 Per il trimestre 1 aprile - 30 giugno 2008, le condizioni economiche di fornitura del gas naturale, determinate ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) n. 138/03, relativamente al corrispettivo per la commercializzazione all'ingrosso previsto dall'articolo 7, comma 1, della medesima deliberazione, aumentano di 0,0632 centesimi di euro/MJ (0,632 euro/GJ); tale aumento è pari a 2,4345 centesimi di euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc.

Articolo 2
Maggiorazione al corrispettivo per la commercializzazione all'ingrosso

2.1 Con decorrenza 1 aprile 2008 è istituito un corrispettivo unitario variabile CFGUI, il cui valore è fissato pari a 0,007788 €/GJ, come maggiorazione al corrispettivo per la commercializzazione all'ingrosso previsto dall'articolo 7, comma 1, della deliberazione n. 138/03.

Articolo 3
Disposizioni finali

3.1 E' istituito presso la Cassa conguaglio del settore elettrico un apposito fondo alimentato dal gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo unitario variabile CFGUI di cui al precedente articolo 2, le cui modalità di gestione e di erogazione ai soggetti aventi diritto saranno disciplinate da un successivo provvedimento dell'Autorità.

3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dal 1 aprile 2008.

28 marzo 2008
Il Presidente Alessandro Ortis

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