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Data pubblicazione: 29 settembre 2008

Delibera 29 settembre 2008

ARG/gas 141/08

Condizioni economiche di fornitura del gas naturale per clienti in regime di tutela: aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2008

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 settembre 2008

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02) , come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03), come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2007, n. 79/07 (di seguito: deliberazione n. 79/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2007, n. 208/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2008, ARG/gas 52/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2008, ARG/gas 84/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 84/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 1 luglio 2008, ARG/gas 89/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 89/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2008, ARG/gas 100/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 100/08).

Considerato che:

  • l'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n.125 prevede, tra l'altro, che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità "a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta";
  • tale previsione conferma l'assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale, definito dall'Autorità con le deliberazioni n. 195/02, n. 207/02 e n. 138/03.

Considerato inoltre che:

  • con la deliberazione n. 79/07 l'Autorità ha rideterminato i criteri per l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura, riprovvedendo agli aggiornamenti relativi al periodo compreso tra l'1 gennaio 2005 ed il 31 marzo 2007;
  • con la deliberazione ARG/gas 89/08 l'Autorità ha definito le modalità di effettuazione dei conguagli di cui al comma 1.10 della suddetta deliberazione n. 79/07 da parte degli esercenti la vendita al dettaglio;
  • con al deliberazione ARG/gas 100/08 l'Autorità ha tra l'altro prorogato sino al 30 settembre 2009 il periodo di applicazione del comma 1.3.1, lettere a e b, della deliberazione n. 195/02, ritenendo opportuno continuare l'attività istruttoria del procedimento avviato con la deliberazione n. 208/07 relativamente ai meccanismi di tutela dei clienti finali del gas naturale e dei criteri di aggiornamento del CCI;
  • rispetto al valore definito nella deliberazione ARG/gas 84/08 l'indice dei prezzi di riferimento It, relativo al gas naturale, ha registrato una variazione maggiore, in valore assoluto, del 2,5%.

Ritenuto che sia necessario:

  • per il trimestre ottobre-dicembre 2008, in virtù della variazione dell'indice It sopra riportata rispetto al valore definito nella deliberazione ARG/gas 84/08, modificare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 138/03, relativamente al corrispettivo di commercializzazione all'ingrosso previsto dall'articolo 7, comma 1, della medesima deliberazione

DELIBERA

Articolo 1
Disposizioni relative all'aggiornamento per il quarto trimestre (1ottobre - 31 dicembre) 2008 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale

Per il trimestre 1 ottobre - 31 dicembre 2008, le condizioni economiche di fornitura del gas naturale, determinate ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) n. 138/03, relativamente al corrispettivo di commercializzazione all'ingrosso previsto dall'articolo 7, comma 1, della medesima deliberazione, aumentano di 0,0991 centesimi di euro/MJ (0,991 euro/GJ); tale aumento è pari a 3,8173 centesimi di euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc.

Articolo 2
Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore dal 1 ottobre 2008.

29 settembre 2008

Il Presidente Alessandro Ortis

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