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Data pubblicazione: 28 dicembre 2007

Delibera 21 dicembre 2007

Delibera/Provvedimento 336/07

Differimento del termine di conclusione dell'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 16 luglio 2007, n. 177/07, in merito alle anomalie riscontrate nella determinazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete di trasmissione nazionale e non correttamente attribuite agli utenti del dispacciamento

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 dicembre 2007

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 ed in particolare l'articolo 2, comma 22;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 aprile 2005 ed il relativo allegato;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2007, n. 76/07 (di seguito: deliberazione n. 76/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2007, n. 177/07 (di seguito: deliberazione n. 177/07);
  • la nota dell'Autorità in data 4 maggio 2007, protocollo EF/M07/2022/dmeg (di seguito: nota 4 maggio 2007).

Considerato che:

  • la deliberazione n. 111/06 all'articolo 33 intesta in capo a Terna la responsabilità dell'aggregazione delle misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento e, al comma 33.2, stabilisce che, ai fini dell'aggregazione, per il periodo 2004-2007 si avvale dell'opera delle imprese;
  • con la deliberazione n. 76/07 l'Autorità ha incaricato la Direzione Mercati e la Direzione Tariffe di acquisire maggiori elementi informativi relativi a incertezze nella determinazione delle misure di energia elettrica comunicate da Terna e rilevanti ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento per il mese di gennaio 2007;
  • le informazioni raccolte ai sensi della deliberazione n. 76/07 hanno evidenziato il ripetersi anche per i mesi di febbraio e marzo 2007 di gravi anomalie nella quantificazione delle partite di energia elettrica transitate sulla rete di trasmissione nazionale;
  • con la deliberazione n. 177/07, l'Autorità ha pertanto avviato un'istruttoria conoscitiva in merito alle anomalie riscontrate nei primi mesi del 2007 nella determinazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete di trasmissione nazionale e non correttamente attribuita agli utenti del dispacciamento;
  • l' attività istruttoria di cui alla deliberazione n. 177/07 è volta tra l'altro i individuare le carenze operative e procedurali che Terna e le imprese distributrici devono superare per effettuare un controllo diretto del bilancio fisico dei transiti di energia elettrica sulla RTN ed un riscontro adeguato a garantire la minimizzazione degli errori nella determinazione delle partite di energia elettrica immessa e prelevata nel sistema elettrico, nonché una tempestiva individuazione e correzione dei medesimi errori;l'istruttoria conoscitiva è stata estesa anche agli anni precedenti il 2007, al fine di individuare se i medesimi errori che hanno sistematicamente determinato i quantitativi di energia non attribuita nei primi mesi del 2007 potessero essersi verificati anche precedentemente;
  • da segnalazioni di alcuni operatori è emerso che gli errori hanno interessato anche il 2005;
  • Terna non ha ancora fornito completamento alla richiesta di informazioni di cui alla nota 4 maggio 2007 dell'Autorità.

Considerato inoltre che:

  • la corretta attribuzione delle partite fisiche di energia elettrica per il periodo oggetto dell'attività istruttoria di cui alla deliberazione n. 177/07 può comportare l'esigenza di procedere ad una regolazione economica di conguaglio a carico degli utenti del dispacciamento con riferimento agli anni 2005, 2006 e 2007;
  • dall'esame dei dati finora acquisiti in sede di istruttoria ai sensi della deliberazione n. 177/07, è emersa la loro incompletezza e la necessità di procedere ad ulteriori analisi ed approfondimenti, la cui complessità tecnica non ha consentito la conclusione dell'istruttoria entro il termine stabilito dalla medesima deliberazione.

Ritenuto che:

  • al fine di svolgere gli approfondimenti richiesti, sia necessario differire il termine di conclusione dell'istruttoria conoscitiva previsto dalla deliberazione n. 177/07;
  • al fine di garantire la massima trasparenza delle procedure di conguaglio a seguito di rettifiche determinanti ridefinizione delle partite fisiche ed economiche, sia opportuno che Terna renda disponibile agli utenti del dispacciamento interessati completa informativa degli elementi di cui al comma 35.6 della deliberazione n. 111/06, per i periodi rilevanti oggetto di tali procedure, e delle cause che comportano tali rettifiche

DELIBERA

  1. di differire il termine di conclusione dell'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione n. 177/07 al 30 giugno 2008;

  2. di raccomandare a Terna di procedere ai conguagli del servizio di dispacciamento a seguito di rettifiche determinanti la ridefinizione delle partite fisiche ed economiche, previa completa informativa agli utenti del dispacciamento interessati degli elementi informativi di cui al comma 35.6 della deliberazione n. 111/06, per i periodi rilevanti alle procedure di conguaglio, e delle cause che comportano tali rettifiche;
  3. di richiedere a Terna l'invio all'Autorità di una relazione dettagliata degli errori, delle cause e delle partite di conguaglio risultanti, prima di procedere alle procedure di conguaglio di cui al punto precedente;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

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