Consultazione 03 luglio 2006
DCO 18/06
Data ultima per invio osservazioni: 05 settembre 2006
Orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di revisione dei criteri di determinazione e di aggiornamento della componente del prezzo di cessione relativa al costo evitato di combustibile di cui al titolo ii del provvedimento Cip n. 6/92
Premessa
I prezzi di ritiro dell'energia elettrica ceduta nell'ambito delle convenzioni di cessione destinata ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) 29 aprile 1992, n. 6/92 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92) sono stati determinati sulla base del costo evitato di produzione dell'Enel e sono composti dai seguenti elementi:
- costo evitato di impianto;
- costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse;
- costo evitato di combustibile (di seguito: CEC).
Inoltre, limitatamente ai primi otto anni di esercizio dell'impianto, in base a quanto previsto dal titolo II, punto 3, del provvedimento CIP n. 6/92, è prevista la corresponsione della componente correlata "ai maggiori costi della specifica tipologia di impianto".
Il provvedimento CIP n. 6/92 ha altresì definito i criteri per l'aggiornamento delle suddette componenti.
In particolare, il valore del CEC era stato inizialmente fissato pari a 37 lire/kWh dal titolo II, punto 2, del provvedimento CIP n. 6/92. Il titolo II, punto 7, lettera b), del medesimo provvedimento, ha previsto che la Cassa conguaglio per il settore elettrico aggiorni detto valore iniziale e che tale aggiornamento sia effettuato:
a) per il primo anno, sulla base della variazione percentuale registrata tra il valore medio del prezzo del gas naturale nell'anno 1992, riferito a forniture continue per centrali termoelettriche a ciclo combinato con consumo superiore a 50 milioni di metri cubi, rispetto a quello dell'anno 1991. Il valore risultante da tale aggiornamento è stato utilizzato come valore di conguaglio per l'anno 1992 e come valore di acconto per il 1993;
b) per gli anni successivi, sulla base degli stessi criteri di cui alla precedente lettera a).
L'articolo 3 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: decreto 4 agosto 1994), integrando le disposizioni del titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento del CIP n. 6/92, ha previsto di fare riferimento, ai fini dell'aggiornamento del valore del CEC, all'accordo Snam/Confindustria: "Contratto di lungo termine per la somministrazione di gas per la produzione di energia elettrica per cessione a terzi". L'accordo attualmente in essere tra Snam e Unapace (oggi Assoelettrica), a cui Confindustria ha riconosciuto la titolarità diretta per la sottoscrizione, scade il 31 dicembre 2006.
A seguito della scadenza del contratto Snam/Unapace, occorre che l'Autorità definisca un nuovo criterio di aggiornamento del valore del CEC.
Al fine di promuovere la negoziazione, da parte dei soggetti titolari di impianti CIP n. 6/92 alimentati da gas naturale, di contratti per la fornitura del gas il più possibile aderenti alle attuali condizioni economiche di mercato, si ritiene opportuno che il valore del CEC rifletta, per quanto possibile, i prezzi di mercato del gas naturale in Italia.
A tal fine, l'Autorità, con la deliberazione n. 137/06 ha avviato un procedimento finalizzato alla revisione dei criteri per la determinazione e l'aggiornamento della componente del prezzo di cessione relativa al CEC di cui al provvedimento CIP n. 6/92. Il presente documento per la consultazione espone gli orientamenti dell'Autorità in tale ambito.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro il 5 settembre 2006.
Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:
Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Energia Elettrica
Piazza Cavour 5 - 20121 Milano
tel. 02.655.65.336/387
fax 02.655.65.222
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