Data pubblicazione: 05 luglio 2006
Delibera 03 luglio 2006
Delibera/Provvedimento 137/06
Avvio di procedimento in materia di determinazione e aggiornamento della componente costo evitato di combustibile di cui al Titolo II del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 3 luglio 2006
Visti:
- la legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/91);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, recante attuazione della direttiva 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 settembre 1992;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 24 gennaio 1997;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza della medesima Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 1998, n. 61/98;
- la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 1999, n. 81/99;
- la deliberazione dell'Autorità 12 ottobre 2000, n. 188/00;
- la lettera trasmessa all'Autorità dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE) in data 16 maggio 2006, prot. n. 1107 (prot. Autorità n. 12025 in data 17 maggio 2006), recante, tra l'altro, l'accordo Snam/Confindustria "Contratto di lungo termine per la somministrazione di gas per la produzione di energia elettrica per cessione a terzi”.
Considerato che:
- l'articolo 3, comma 1 della legge n. 481/95, in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 14 della medesima legge, trasferisce all'Autorità le funzioni le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'articolo 5, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, tra cui quelle attribuite in precedenza al Comitato interministeriale dei prezzi;
- il provvedimento CIP n. 6/92 determina i prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta da impianti installati sul territorio nazionale alimentati fonti convenzionali, rinnovabili e assimilate ai sensi degli articoli 20 e 22 della legge n. 9/91, sulla base delle componenti:
- costo evitato di impianto;
- costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse;
- costo evitato di combustibile (di seguito: componente CEC);
- costo correlato ai maggiori costi della specifica tipologia di impianto, limitatamente ai primi otto anni di esercizio;
- il titolo II, punto 7, lettera b) del provvedimento CIP n. 6/92 prevede che la componente CEC, inizialmente fissata pari a 37 lire/kWh, sia aggiornata dalla CCSE, per ciascun anno, sulla base della variazione percentuale registrata tra il valore medio del prezzo del gas naturale di tale anno, riferito a forniture continue per centrali termoelettriche a ciclo combinato con consumo superiore a 50 milioni di metri cubi, rispetto a quello dell'anno precedente e facendo riferimento, inoltre, all'accordo Snam/Confindustria: "Contratto di lungo termine per la somministrazione di gas per la produzione di energia elettrica per cessione a terzi” (di seguito: accordo Snam/Confindustria);
- l'accordo Snam/Confindustria termina il suo periodo di vigenza il 31 dicembre 2006; e che, pertanto, a partire dall'1 gennaio 2007, verrà a mancare lo strumento di riferimento posto alla base dell'attuale procedura di aggiornamento della componente CEC.
Ritenuto che sia opportuno:
- avviare un procedimento al fine della formazione di un provvedimento relativo alla determinazione e all'aggiornamento della componente CEC
DELIBERA
- di avviare un procedimento al fine della formazione di un provvedimento relativo alla determinazione e all'aggiornamento della componente CEC;
- di conferire mandato al Direttore della Direzione Energia Elettrica per i seguiti di competenza;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.