Data pubblicazione: 22 settembre 2006
Delibera 20 settembre 2006
Delibera/Provvedimento 200/06
Disposizioni in materia di gestione del Fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 29 dicembre 2005, n. 297/05
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 20 settembre 2006
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 gennaio 2006 (di seguito: decreto 20 gennaio 2006);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2006;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05 (di seguito: deliberazione n. 297/05);
- la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2006, n. 10/06 (di seguito: deliberazione n. 10/06);
- la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2006, n. 84/06 (di seguito: deliberazione n. 84/06);
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 171/06 (di seguito: deliberazione n. 171/06);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2006, n. 192/06 (di seguito: deliberazione n. 192/06).
Considerato che:
- con la deliberazione n. 166/05 sono stati definiti i criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione compreso tra l'1 ottobre 2005 e il 30 settembre 2009;
- con la deliberazione n. 171/06 sono stati approvati per l'anno termico 2006-2007 i valori dei corrispettivi unitari per il trasporto e il dispacciamento di gas naturale di cui all'articolo 8 della deliberazione n. 166/05; e che i corrispettivi CPu e CRr approvati con la suddetta deliberazione sono stati dimensionati considerando una riduzione del 30 per cento dei corrispettivi relativa agli incentivi al mercato interrompibile, per un ammontare complessivo pari a 4,6 milioni di euro, come comunicato dalla società Snam Rete Gas in data 7 agosto 2006 (prot. Autorità n. 19417 del 7 agosto 2006);
- la deliberazione n. 297/05 ha previsto:
- che, con decorrenza 1 gennaio 2006, i corrispettivi unitari di cui all'articolo 8 della deliberazione n. 166/05 siano aumentati del 3,7 per cento;
- che le quote percentuali addizionali di cui alla precedente lettera (di seguito: le maggiorazioni) alimentino il Fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas (di seguito: Fondo) appositamente istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa);
- di definire con successivo provvedimento dell'Autorità le modalità di gestione dell'ammontare accantonato nel Fondo;
- la deliberazione n. 10/06 ha definito il meccanismo di incentivi per la promozione dell'interrompibilità delle forniture di gas in attuazione del decreto 20 gennaio 2006, prevedendo le modalità di assegnazione dell'ammontare accantonato nel Fondo;
- la deliberazione n. 84/06 ha introdotto disposizioni per il versamento da parte delle imprese di trasporto delle maggiorazioni dei corrispettivi unitari di trasporto di cui alla deliberazione n. 297/05 al Fondo;
- la deliberazione n. 192/06 ha previsto che nei punti di riconsegna che alimentano i clienti finali con contratti di fornitura di gas naturale con clausola di interrompibilità e impianti industriali con alimentazione dual fuel, individuati ai sensi della procedura di emergenza climatica, l'impresa di trasporto applichi a partire dall'anno termico 2006-2007 una riduzione dei corrispettivi CPu, CRr e CM pari al 90 per cento dei medesimi corrispettivi definiti ai sensi della deliberazione n. 171/06 (di seguito: le riduzioni);
- la medesima deliberazione n. 192/06 ha previsto che gli oneri aggiuntivi per le imprese di trasporto derivanti dalle maggiori riduzioni di cui al precedente alinea, trovino copertura mediante il Fondo di cui sopra, demandando a successivo provvedimento la definizione della modalità di compensazione per le imprese di trasporto dei suddetti oneri aggiuntivi con l'ammontare derivante dall'applicazione delle maggiorazioni di cui alla deliberazione n. 297/05.
Ritenuto che:
- sia opportuno abrogare la deliberazione n. 84/06, prevedendo che per l'anno termico 2006-2007 le imprese di trasporto siano tenute a versare al Fondo la differenza, se positiva, tra l'ammontare derivante dall'applicazione delle maggiorazioni di cui alla deliberazione n. 297/05 e gli oneri aggiuntivi per le imprese di trasporto disposti dalla deliberazione n. 192/06, determinati come differenza tra l'ammontare mensile delle riduzioni, corrispondente all'applicazione dei corrispettivi di cui al punto 1, lettera b. della deliberazione n. 192/06, e l'ammontare, riportato su base mensile, delle riduzioni relative agli incentivi al mercato interrompibile considerato nel dimensionamento dei corrispettivi di cui alla deliberazione n. 171/06;
- sia opportuno dare disposizioni alla Cassa per il riconoscimento alle imprese di trasporto della differenza, se negativa, tra l'ammontare derivante dall'applicazione delle maggiorazioni di cui alla deliberazione n. 297/05 e gli oneri aggiuntivi per le imprese di trasporto introdotti dalla deliberazione n. 192/06, determinati come indicato nel precedente alinea
DELIBERA
- di prevedere che, per l'anno termico 2006-2007, la differenza tra l'ammontare derivante dall'applicazione delle maggiorazioni di cui alla deliberazione n. 297/05 e gli oneri aggiuntivi derivanti dalle maggiori riduzioni riconosciute ai sensi della deliberazione n. 192/06 sia:
- se positiva, versata dalle imprese di trasporto al Fondo, istituito presso la Cassa;
- se negativa, riconosciuta da parte della Cassa alle imprese di trasporto, utilizzando le disponibilità di cui al medesimo Fondo.
- di stabilire che gli oneri aggiuntivi di cui al punto 1. siano determinati come differenza tra l'ammontare mensile delle riduzioni, corrispondente all'applicazione dei corrispettivi di cui al punto 1, lettera b. della deliberazione n. 192/06, e l'ammontare, riportato su base mensile, delle riduzioni relative agli incentivi al mercato interrompibile considerato nel dimensionamento dei corrispettivi di cui alla deliberazione n. 171/06;
- di prevedere che l'impresa di trasporto versi l'ammontare di cui al punto 1, lettera a), entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ciascun mese, con decorrenza 1 ottobre 2006;
- di prevedere che la Cassa provveda al riconoscimento di quanto disposto dal punto 1, lettera b), entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ciascun mese, con decorrenza 1 ottobre 2006;
- di prevedere che, ai fini di quanto disposto ai precedenti punti 1., 2. e 3., le imprese di trasporto trasmettano alla Cassa entro il termine di cui al punto 3., i dati relativi:
- all'ammontare derivante dall'applicazione delle maggiorazioni di cui alla deliberazione n. 297/05, con indicazione dei periodi di competenza, dei corrispettivi unitari di trasporto applicati, delle relative capacità conferite e dell'energia associata al gas immesso in rete;/li>
- agli oneri aggiuntivi derivanti dalle maggiori riduzioni riconosciute ai sensi della deliberazione n. 192/06 con indicazione delle riduzioni riconosciute ai sensi della medesima deliberazione, dei periodi di competenza, dei corrispettivi unitari di trasporto applicati e delle relative capacità conferite e all'ammontare, riportato su base mensile, delle riduzioni relative agli incentivi al mercato interrompibile considerato nel dimensionamento dei corrispettivi di cui alla deliberazione n. 171/06;
- al saldo relativo alla differenza tra il punto i) e il punto ii);
- di stabilire che la Cassa trasmetta all'Autorità un rapporto sulla gestione del Fondo relativa all'anno termico precedente, entro 90 (novanta) giorni dal termine del medesimo anno termico;
- di abrogare la deliberazione n. 84/06, a decorrere dall'1 ottobre 2006;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.