Seguici su:






Data pubblicazione: 29 dicembre 2005

Delibera 29 dicembre 2005

Delibera/Provvedimento 297/05

Adozione di disposizioni transitorie e urgenti per la modifica della tariffa di trasporto ai fini del recupero dei costi per l'interrompibilità del sistema gas

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29-12-2005

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Ministro delle Attivita Produttive 12 dicembre 2005;
  • il decreto del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle Attivita Produttive 7 luglio 2005, di istituzione della Commissione di verifica e segnalazione del sistema del gas naturale (di seguito: la Commissione);
  • il rapporto finale della Commissione trasmesso all'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) con nota del Ministero delle Attivita Produttive del 21 dicembre 2005 (di seguito: rapporto finale);
  • la nota del Ministero delle Attivita produttive trasmessa all'Autorita in data 29 dicembre 2005;
  • la deliberazione dell'Autorita 12 dicembre 2002, n. 207/02;
  • la deliberazione dell'Autorita 4 dicembre 2003, n. 138/03;
  • la deliberazione dell'Autorita 29 luglio 2005, n. 166/05;
  • la deliberazione dell'Autorita 4 agosto 2005, n. 179/05;
  • la deliberazione dell'Autorita 29 settembre 2005, n. 204/05;
  • la deliberazione dell'Autorita 29 settembre 2005, n. 205/05.

Considerato che:

  • l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorita determina le modalita per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale;
  • la Commissione ha identificato, nel rapporto finale, la necessita di incrementare l'interrompibilita delle forniture mediante opportuni strumenti incentivanti.

Ritenuto che:

  • sia opportuno prevedere, a fini di interesse generale, opportuni meccanis mi di incentivo per incrementare l'offerta di ulteriori forniture interrompibili, reperendo le risorse attraverso un aumento corrispondente della tariffa di trasporto, versata alle imprese di trasporto da parte degli utenti del servizio;
  • sia necessario intervenire tempestivamente al fine di rendere disponibili tali risorse fin dal corrente ciclo termico invernale

 

DELIBERA

 

  1. di prevedere che, con decorrenza 1 gennaio 2006, siano aumentati del 3,7 per cento i corrispettivi CPe, CPu, CRr, CM, CV e CVp di cui alla deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 luglio 2005 n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05) per l'anno 2006 e che il valore di CPe di cui al punto 3 della deliberazione dell'Autorita 29 settembre 2005, n. 205/05 sia modificato in 1,076768 euro/a/Smc/g;
  2. di istituire presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico il fondo per la promozione dell'interrompibilita del sistema gas;
  3. di prevedere che tale fondo sia alimentato dalla quota percentuale addizionale di cui al punto 1;
  4. di definire con successivo provvedimento dell'Autorita, in esito alla definizione di meccanismi di incentivo all'interrompibilita del sistema gas, le modalita di gestione dell'ammontare accantonato nel fondo di cui al punto 2;
  5. di sostituire alla lettera l), dell'articolo 1, della deliberazione dell'Autorita n. 166/05 la data "25 giugno 2005" con la data "12 dicembre 2005";
  6. di prevedere che l'impresa maggiore di trasporto aggiorni, ai sensi del precedente punto 1 ed entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento i valori di cui all'articolo 6, comma 5, della deliberazione dell'Autorita 4 dicembre 2003, n. 138/03;
  7. di pubblicare il presente provvedi mento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorita, affinche entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.